CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 agosto 2021
Cassazione n. 07497/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata in data 9 agosto 2021,m l'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], chiede alla Corte di cassazione di procedere alla correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. della propria sentenza n. 35483/2020 emessa il 29 settembre 2020 (depositata in data 11 dicembre 2020), nella parte in cui sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi per cassazione proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 aprile 2018. 2. Nell'istanza si espone che la sentenza di primo grado aveva disposto la confisca allargata di cinque fabbricati intestati a [OSCURATO:PERSONA], benché la stessa fosse stata assolta dal reato di trasferimento fraudolento di valori in favore del coniuge [OSCURATO:PERSONA]. Già nell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] si era rilevato che i beni in questione erano a lei pervenuti legittimamente in forza di un atto pubblico di donazione da parte dei genitori in data 21 ottobre 1993. Essi, pertanto, non erano riferibili alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e dunque non potevano essere sottoposti a confisca. Il rilievo non aveva trovato risposta nella sentenza di appello. Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] avevano ribadito la censura. I Giudici di legittimità, ritenendola generica e manifestamente infondata, e perciò inammissibile, erano incorsi in un errore percettivo. Infatti, avevano rilevato che tutti gli immobili pervenuti a [OSCURATO:PERSONA] per via ereditaria risultavano estranei alla confisca. Invero, come ancora illustrato nei motivi nuovi in sede di legittimità, i cinque immobili erano già insistenti nel terreno di cui a detta donazione. Peraltro, uno di essi, un fabbricato rurale, risultava specificatamente indicato nel relativo atto. Secondo quanto ancora dedotto nell'istanza, la correzione di tale errore (con la conseguente revoca della confisca) nella specie, pur non potendo applicarsi il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., risulta consentita facendo ricorso allo strumento dell'art. 130 cod. proc. pen., conformemente ai principi affermati dalle sentenze delle Corte di cassazione n. 27269 del 2002 e n. 29451 del 2018. 3. Si procede a trattazione orale, essendo cessato il periodo dell'applicabilità delle speciali disposizioni emergenziali in materia di trattazione scritta. Sicché, non andavano anticipatamente comunicate al difensore le conclusioni del Procuratore generale, correttamente rassegnate nell'udienza di trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Le tesi esposte dalla difesa a supporto dell'amrnissibilità del ricorso nel caso prospettato al rimedio della correzione dell'errore materiale richiamano l'orientamento di legittimità affermato nelle sentenze appena sopra citate (Sez. 2, n. 29451 del 08/05/2018, Sergi, Rv. 273061; Sez. 1, n. 27269 dei 10/06/2002, Calvo, Rv. 222132), secondo il quale l'errore "percettivo", in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l'indebita compromissione di un diritto, può essere rimosso facendo ricorso alla procedura prevista dall'art.130 cod. proc. pen. quando il soggetto pregiudicato non rivesta la qualità di condannato e non possa, conseguentemente, proporre ricorso straordinario. Dunque, nella specie, pur trattandosi pacificamente di una richiesta rivolta a ottenere il mutamento del contenuto della decisione - cioè della dichiarazione di inammissibilità pronunziata con la sentenza della Corte di cassazione - in ragione di un errore di fatto, ossia di natura percettiva, sarebbe ugualmente applicabile il disposto di cui all'art. 130 cod. proc. pen. che si riferisce agli errori e alle omissioni che non determinino nullità, e la cui eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto, e quindi del contenuto stesso della decisione. 3. Si tratta di una lettura che non può essere recepita, come ancora di recente affermato da questa Corte, e in particolare da Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021, Solfaroli, Rv. 280971, sulla base di condivisibili considerazioni. Invero, va ribadito che la tesi di cui sopra si pone in contrasto con i principi di diritto espressi in più occasioni dalla Sezioni Unite (sentenza n 16102 del 27/03/2002, Chiatellino, Rv 221279; sentenza n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). In particolare, è stato rilevato che non è consentito il ricorso alla procedura di correzione prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., per ovviare a errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emendabili soltanto a norma dell'art.625-bis cod. proc. pen., il quale disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di quest'ultimo tipo di errori. Si è al riguardo sottolineato che il ricorso straordinario per errore di fatto ha natura di vero e proprio mezzo di impugnazione e rappresenta un'evidente eccezione a uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale, quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione, che, pur avendo perduto il carattere dell'assolutezza, per effetto appunto dell'art. 625-bis cod. proc. pen., resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato.3 Ne discende che le disposizioni sul ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non possono operare oltre i casi da esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, proprio perché si tratta di una deroga alla regola dell'intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità. Oggetto del ricorso straordinario, pertanto, possono essere soltanto le decisioni concernenti la condanna. Coerentemente deve escludersi, per le pronunzie di legittimità aventi un altro contenuto decisorio, che l'eventuale errore, utile, in linea di principio, alla proposizione del rimedio straordinario, possa essere fatto valere invece con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. Tale rimedio, invero, costituisce uno strumento di correzione destinato a non avere alcuna incidenza sul contenuto della decisione avendo la funzione di mera rettifica della forma espressiva della volontà del giudice. Se allora sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta, il rimedio in questione non sarà invece esperibile laddove la correzione che si intende apportare debba risolversi nella modifica essenziale dell'atto e nella sostituzione in definitiva di una decisione già assunta (in termini, in particolare, la sopracitata sentenza delle Sezioni unite n. 8 del 18/05/1994, Armati). Né vale sostenere che il ricorso alla procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., per emendare errori di fatto inficianti le sentenze di legittimità non prospettabili con il ricorso straordinario, costituisce una soluzione che trova autorevole conforto nella sentenza della Corte costituzionale n. 295 del 2000. Ed infatti, si è già replicato (Sez. 6, Ordinanza n. 40162 del 28/09/2015, Rv. 264806, ribadita da Sez. 5, ordinanza n. 23140 del 10/7/2020, n.m. e Sez. 4, sentenza n. 10397 del 14/11/2017, dep. 2018, n.m.), che il riferimento ai fini di cui trattasi a detta pronunzia della Corte Costiuzionale (con il quale venne dichiarata inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata da questa Corte in direzione degli artt. 629 e 630 del codice di rito nella parte in cui non prevedevano la revisione delle decisioni di legittimità per errore di fatto, materiale e meramente percettivo, nella lettura degli atti interni al giudizio) non può risultare dirimente. Con tale decisione, infetti, la Consulta evidenziò come l'errore "percettivo" in cui incorra il giudice c egittimità, che si traduca in un'indebita compromissione del "diritto a fruire del controllo di legittimità", non possa non avere "un necessario rimedio". Monito, questo, rnpartito dal giudice delle leggi che non rimase inascoltato dal legislatore, il quale, pochi mesi dopo, introdusse nell'ordinamento processuale penale, attraverso l'art. 625-bis c.p.p. (legge 26 marzo 2001 n. 128), per l'appunto l'istituto dell'impugnazione straordinaria, seppure stabilendo per questo rigorosi limiti, oggettivi e soggettivi, che ne consentono l'esperibilità solamente in caso di pronunzia di condanna. 4. Esclusa, in ragione di tutto quanto sopra esposto, la possibilità nella specie di considerare ammissibile lo strumento della correzione dell'errore materiale, va per altro verso rilevato che, in cgni caso, alla ricorrente non potrebbe giovare l'applicazione della disciplina dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Infatti, il rimedio ivi previsto, con riguardo all'ipotesi dell'errore di fatto, è ammissibile solamente nel caso di una vista o di iin equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (fra le altre, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 ). Un errore' di ne -cazione, quello di cui sopra, che nella specie non può ritenersi rappresentato. una volta che la stessa esposizione difensiva non smentisce che il ricorso a suo tempo proposto avesse fatto riferimento a beni ereditari e pertanto non 2 un trasferimento tramite un atto di donazione indicato come avente a oggett3 in particolare un'area su cui già insistevano, secondo specifiche rappresentazioni temporali, i fabbricati confiscati. E a fronte dell'originaria condizione di inammissibilità così come ritenuta, ossia sotto il profilo della aspecificità delle deduzioni circa il mancato esame della documentazione e delle prove ve:-sate in giudizio, non potevano, comunque, rilevare i motivi nuovi e gli atti a fini dimostrativi poi allegati, posto che, ai sensi dell'art. 586, comma 4, cod. proc, pen., a tali motivi nuovi si estendeva preliminarmente l'inannmissibilità del ricorso. Nié appaiono pertinenti, a smentita della rilevata aspecificità, iTiperati dalla difesa alla mera circostanza che nel ricorso proposto, invece, da Sebastian-:" Granata si fosse fatto riferimento all'omessa risposta a rilievi che associavano l'argomento "donazioni ed eredità" all'intera ricostruzione della capacità patrimoniale del predetto. Inoltre, va considerato che, come pure stabilito dall'art. 625-bis cod. proc. pen., le parti possono avanzare la richiesta di ricorso straordinario entro il termine di centottanta giorni dal deposito delle sentenza della corte cassazione (comma 2), mentre quest'ultima può rilevare d'ufficio l'errore di fatto entro novanta giorni dalla deliberazione (comma 3`. Termini ; questi, nella specie decorsi, dal momento che l'odierna richiesta risulta proposta dal difensore dell'interessata, mediante trasmissione all'apposito indirizzo di posta elettronica certificata della Corte di cassazione, solamente il 2 agosto 2021, mentre la sentenza alla quale ci si riferisce risulta depositata in data 11 dicembre 2020. 5. Va, infine, rilevato che il Procuratore generale, pur concludendo per l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'impossibilità dell'accesso al rimedio della correzione dell'errore materiale a fronte della deduzione di un errore di fatto attribuito ai giudici di legittimità, ha svolto considerazioni che individuano l'incidente di esecuzione quale strumento nella specie consentito, richiamando quanto affermato dalla Sez. 1, n. 51468 del 14/06/2017, Morandi (Rv. 271843). Tuttavia, tale pronunzia si riferiva a un caso ben diverso da quello in trattazione, in quanto si riteneva in quella sede non intervenuta un'effettiva decisione nel giudizio di legittimità sul contenuto del ricorso per cassazione dell'intestatario dei beni confiscati nei confronti del quale era stata pronunciata assoluzione. E solo ciò portava allora a richiamare la necessità di proporre incidente di esecuzione. Di contro, nella specie il ricorso in sede di legittimità proposto dall'intestataria dei beni confiscati, già assolta, è stato esaminato e dichiarato inammissibile. 6. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso nell'interesse di Noventi va dichiarato inammissibile e la stessa va condannata al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e