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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02105/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] zia miNurriLLo TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luir CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare provvedimento impugnato con o senza rinvio con riqualificazione nella fattispecie di cui 640, comma secondo, cod. pen., con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Barosi era stato condannato alla pena di giustizia per il delitto ascritto ai sensi degli art. 110, 56 e 629, comma primo e secondo, con riferimento all'art. 628, comma terzo, n. 1 e 3-bis cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso il Barosi, a mezzo del proprio difensore, proponendo il due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., atteso che sulla base di una comunicazione di cancelleria veniva comunicata la data di udienza con anticipazione dell'esito del procedimento e veniva limitata la facoltà di proporre motivi nuovi nei termini previsti ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria o manifestamente illogica nella determinazione dell'elemento della costrizione e rappresentazione di un male ingiusto, con conseguente erronea qualificazione giuridica del fatto che doveva essere sussunto invece nell'ambito della previsione di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen. 3.

Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente.

La consultazione degli atti evidenzia come sia stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna con ricorso depositato in Cancelleria in data 30/06/2021.

La Corte di appello ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. aveva indicato in dispositivo il termine di trenta giorni dalla data della deliberazione (19/03/2021) per il deposito della motivazione.

La sentenza è stata depositata in data 08/04/2021, il termine di quarantacinque giorni per impugnare decorreva dunque dal 19/04/2021 ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. con scadenza in data 04/06/2021.

Il ricorso insulta, dunque, depositato ampiamente oltre il termine finale presso la Cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, non rilevando altra modalità di spedizione e in particolare il deposito con spedizione a mezzo posta ai sensi dell'art. 582 cod. proc. pen. presso altro ufficio.

Occorre in tal senso ribadire il princ.pio affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile l'impugnazione non presentata presso la Cancelleria del giudice a quo, attesa la previsione di cui all'art. 582 cod. proc. pen., che disciplina le modalità di proposizione del gravame, l'inosservanza delle quali, a norma dell'art. 591, comma primo, lett. c) dello stesso codice è prevista a pena di inammissibilità (fattispecie nella quale il ricorso per cassazione era stato presentato direttamente alla cancelleria della Corte) (Sez. 6, n. 3718 del 12/11/1999, Longobardi, Rv. 215861-01).

Si è in tal senso inoltre precisato che il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato è ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria dei giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, Bossi, Rv. 274894 -01).

All'inammissibilità del ricorso conseQue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] zia miNurriLLo TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luir CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare provvedimento impugnato con o senza rinvio con riqualificazione nella fattispecie di cui 640, comma secondo, cod. pen., con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Barosi era stato condannato alla pena di giustizia per il delitto ascritto ai sensi degli art. 110, 56 e 629, comma primo e secondo, con riferimento all'art. 628, comma terzo, n. 1 e 3-bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso il Barosi, a mezzo del proprio difensore, proponendo il due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., atteso che sulla base di una comunicazione di cancelleria veniva comunicata la data di udienza con anticipazione dell'esito del procedimento e veniva limitata la facoltà di proporre motivi nuovi nei termini previsti ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria o manifestamente illogica nella determinazione dell'elemento della costrizione e rappresentazione di un male ingiusto, con conseguente erronea qualificazione giuridica del fatto che doveva essere sussunto invece nell'ambito della previsione di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente. La consultazione degli atti evidenzia come sia stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna con ricorso depositato in Cancelleria in data 30/06/2021. La Corte di appello ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. aveva indicato in dispositivo il termine di trenta giorni dalla data della deliberazione (19/03/2021) per il deposito della motivazione. La sentenza è stata depositata in data 08/04/2021, il termine di quarantacinque giorni per impugnare decorreva dunque dal 19/04/2021 ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. con scadenza in data 04/06/2021. Il ricorso insulta, dunque, depositato ampiamente oltre il termine finale presso la Cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, non rilevando altra modalità di spedizione e in particolare il deposito con spedizione a mezzo posta ai sensi dell'art. 582 cod. proc. pen. presso altro ufficio. Occorre in tal senso ribadire il princ.pio affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile l'impugnazione non presentata presso la Cancelleria del giudice a quo, attesa la previsione di cui all'art. 582 cod. proc. pen., che disciplina le modalità di proposizione del gravame, l'inosservanza delle quali, a norma dell'art. 591, comma primo, lett. c) dello stesso codice è prevista a pena di inammissibilità (fattispecie nella quale il ricorso per cassazione era stato presentato direttamente alla cancelleria della Corte) (Sez. 6, n. 3718 del 12/11/1999, Longobardi, Rv. 215861-01). Si è in tal senso inoltre precisato che il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato è ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria dei giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, Bossi, Rv. 274894 -01). All'inammissibilità del ricorso conseQue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 02105/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris