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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29849/2026

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d'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza dell’11 novembre 2025, la Corte di appello di Bari haconfermato la decisione del Tribunale di Foggia del 10 settembre 2024, con laquale [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l’originaria imputazione, econdannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci e giorni venti direclusione ed euro 3.000,00 di multa.2.

Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, in data 12 giugno2024 l’imputato, fermato alla guida di un’autovettura, veniva trovato in possessodi circa grammi 77 di hashish, suddivisi in più porzioni, nonché di un bilancino diprecisione, due telefoni cellulari, due schede sim intestate a soggetto straniero edella somma di euro 280,00; un ulteriore modesto quantitativo della medesimasostanza veniva rinvenuto presso il luogo di dimora.

Tali elementi inducevano aritenere la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta.Il Tribunale, pur a fronte del quantitativo di sostanza (idoneo a circa 1010dosi), aveva qualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990, escludendo tuttavia la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.e determinando la pena in misura superiore al minimo edittale.Nel corso del giudizio di primo grado, la difesa, all’udienza del 10 settembre2024, aveva chiesto la riqualificazione del fatto ai fini dell’accesso alla messa allaprova, riservandone la formale istanza anche in relazione alla questione dilegittimità costituzionale allora pendente; a seguito del rigetto, aveva optato peril rito abbreviato.Con l’atto di appello, l’imputato aveva reiterato la richiesta di sospensione delprocesso ovvero di ammissione alla messa alla prova; con memoria successiva,dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025 (con la quale è statadichiarata l’illegittimità dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte incui non consentiva l’accesso alla sospensione del procedimento con messa allaprova per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rimuovendol’originario ostacolo normativo all’operatività dell’istituto nel caso di specie), ladifesa del ricorrente aveva dedotto l’intervenuta rimozione del relativo ostacolonormativo e l’attivazione presso l’UEPE, insistendo per la relativa valutazione.La Corte territoriale ha dichiarato tardiva la richiesta, ritenendola propostaper la prima volta con la memoria depositata in prossimità dell’udienza di appello,oltre i termini di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen., ed ha nel merito escluso laparticolare tenuità del fatto e ritenuto congrua la pena.3.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzodel difensore.3.1.

Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta tardività della richiesta di messa alla prova, sostenendo chela volontà di accedere all’istituto era stata già manifestata in primo grado, sia puresubordinatamente alla riqualificazione del fatto, e ribadita con l’atto di appello,mentre la memoria successiva avrebbe avuto funzione meramente reiterativa;lamenta, inoltre, l’omessa considerazione della sopravvenuta sentenza della Cortecostituzionale n. 90 del 2025.3.2.

Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine al mancatoriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,rilevando la contraddittorietà della decisione, che ha ritenuto il dato quantitativonon ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, ma al contempoimpeditivo della particolare tenuità, senza valutare gli ulteriori parametrinormativi.3.3.

Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alladeterminazione della pena, ritenuta apodittica e fondata su un generico richiamoai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., senza adeguata considerazione dellecircostanze concrete e delle attenuanti riconosciute.4.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.5.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assume carattere assorbente rispettoalle ulteriori censure.2.

La questione decisiva attiene alla tempestività della richiesta di sospensionedel procedimento con messa alla prova.La Corte territoriale ne ha escluso l’ammissibilità sul presupposto che essafosse stata formulata per la prima volta con la memoria difensiva depositata inprossimità dell’udienza di appello e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.Tale conclusione non si confronta, tuttavia, con l’effettiva sequenzaprocessuale, quale ricostruita dalla stessa sentenza impugnata e documentatanegli atti richiamati dal ricorrente.3.

Risulta, infatti, che, all’udienza del 10 settembre 2024, fissata davanti alTribunale per le determinazioni in ordine ai riti alternativi, la difesa aveva chiestoin via preliminare la riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma5, d.P.R. n. 309 del 1990, indicando espressamente tale richiesta come prodromicaall’accesso alla messa alla prova.

La difesa aveva altresì rappresentato di averegià avanzato all’UEPE la richiesta di elaborazione del programma e di attendere ladecisione della Corte costituzionale sulla questione concernente l’applicabilitàdell’istituto al reato in esame.Il giudice di primo grado rigettava la richiesta preliminare di riqualificazione ela difesa, venuta meno in quella fase la possibilità di accedere alla messa allaprova, optava per il giudizio abbreviato.

Soltanto all’esito di tale giudizio ilTribunale qualificava il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,riconoscendo, dunque, proprio la qualificazione giuridica alla quale la difesa avevasubordinato l’accesso all’istituto.4.

La successiva scelta del rito abbreviato non poteva essere interpretatacome rinuncia alla richiesta principale.

Essa era intervenuta, infatti, soltanto dopoil rigetto della sollecitata riqualificazione e in una situazione nella quale, in ragionedel titolo di reato allora contestato e del limite edittale previsto dall’art. 168-biscod. pen., la messa alla prova non era concretamente accessibile.Viene qui in rilievo il principio, affermato dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 131 del 2019 e richiamato nello stesso ricorso, secondo cui la richiestadi giudizio abbreviato formulata dopo il rigetto dell’istanza principale diammissione alla messa alla prova, previa riqualificazione del fatto contestato, deveintendersi proposta con riserva di gravame.

La scelta del rito abbreviato, compiutadopo che il giudice abbia escluso la qualificazione giuridica necessaria per accederealla messa alla prova, non determina, pertanto, la definitiva consumazione dellarelativa facoltà, poiché una diversa conclusione farebbe dipendere l’esercizio deldiritto di difesa da una qualificazione giuridica successivamente riconosciuta nonrispondente al fatto accertato.5.

La difesa, del resto, non aveva abbandonato la questione neppure nelsuccessivo grado di giudizio.

Con l’atto di appello aveva chiesto, in via preliminare,la sospensione del processo in attesa della decisione della Corte costituzionale eaveva espressamente domandato che, in caso di accoglimento della questione dilegittimità costituzionale, l’imputato fosse ammesso alla messa alla prova.

Larichiesta era stata formulata tanto nello svolgimento dei motivi quanto nelleconclusioni dell’atto di gravame.La memoria depositata in vista dell’udienza di appello non costituiva,pertanto, il momento genetico della richiesta.

Con essa la difesa si era limitata arappresentare la sopravvenuta pubblicazione della sentenza della Cortecostituzionale n. 90 del 2025, la conseguente rimozione dell’ostacolo normativoall’accesso alla messa alla prova per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309 del 1990 e lo stato di elaborazione del programma da parte dell’UEPE,insistendo per il differimento della trattazione necessario al suo completamento.6.

Ne consegue che l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui larichiesta sarebbe stata proposta per la prima volta con tale memoria, è smentitadalla stessa ricostruzione dello svolgimento del processo contenuta nella sentenzaimpugnata.

La memoria aveva natura illustrativa e integrativa di un’iniziativa giàmanifestata in primo grado e ritualmente coltivata con l’atto di appello; nonintroduceva una richiesta nuova.Non coglie nel segno, pertanto, il richiamo operato dalla Corte territoriale altermine di cui all’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.

La questione non eraquella di consentire la proposizione, per la prima volta in appello, di un’istanzaormai preclusa, ma di verificare gli effetti di una richiesta tempestivamenteprospettata e non esaminata perché subordinata a una riqualificazione negata nelmomento processuale utile, ma poi riconosciuta con la sentenza di primo grado,nonché alla rimozione di un ostacolo normativo intervenuta con la successivapronuncia della Corte costituzionale.La Corte di appello avrebbe dovuto, dunque, considerare unitariamente lasequenza processuale: la richiesta di riqualificazione formulata all’udienza del 10settembre 2024 in funzione dell’accesso alla messa alla prova; il rigetto di talerichiesta; la conseguente opzione per il rito abbreviato; la riqualificazione del fattooperata nella sentenza di primo grado; la reiterazione della domanda nell’atto diappello; infine, la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025e l’attivazione della procedura presso l’UEPE.7.

La decisione impugnata, isolando la memoria difensiva dal precedentesviluppo processuale, ha individuato erroneamente il momento di proposizionedella richiesta e ha omesso di valutarla nel merito alla luce del mutato quadronormativo.

Ne sono derivati la violazione dell’art. 464-bis cod. proc. pen. eun’indebita compressione del diritto di difesa, poiché all’imputato è stato preclusol’accesso all’istituto non già in conseguenza di una sua inerzia, ma sulla basedell’erronea qualificazione come nuova di una richiesta già precedentemente einequivocabilmente prospettata.Resta naturalmente riservata al giudice di merito la verifica della sussistenzadei presupposti per l’ammissione alla messa alla prova, nonché l’acquisizione e lavalutazione del programma di trattamento.

L’accoglimento del ricorso comportasoltanto che tale valutazione non possa essere esclusa per la tardività affermatadalla sentenza impugnata.8.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso, affinchéproceda, fra l’altro e preliminarmente, all’esame della richiesta di sospensione delprocedimento con messa alla prova avanzata dall’imputato, senza ritenerlapreclusa per la ragione indicata nel provvedimento annullato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degliCosì è deciso, 3 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell’11 novembre 2025, la Corte di appello di Bari haconfermato la decisione del Tribunale di Foggia del 10 settembre 2024, con laquale [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l’originaria imputazione, econdannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci e giorni venti direclusione ed euro 3.000,00 di multa.2. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, in data 12 giugno2024 l’imputato, fermato alla guida di un’autovettura, veniva trovato in possessodi circa grammi 77 di hashish, suddivisi in più porzioni, nonché di un bilancino diprecisione, due telefoni cellulari, due schede sim intestate a soggetto straniero edella somma di euro 280,00; un ulteriore modesto quantitativo della medesimasostanza veniva rinvenuto presso il luogo di dimora. Tali elementi inducevano aritenere la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta.Il Tribunale, pur a fronte del quantitativo di sostanza (idoneo a circa 1010dosi), aveva qualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990, escludendo tuttavia la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.e determinando la pena in misura superiore al minimo edittale.Nel corso del giudizio di primo grado, la difesa, all’udienza del 10 settembre2024, aveva chiesto la riqualificazione del fatto ai fini dell’accesso alla messa allaprova, riservandone la formale istanza anche in relazione alla questione dilegittimità costituzionale allora pendente; a seguito del rigetto, aveva optato peril rito abbreviato.Con l’atto di appello, l’imputato aveva reiterato la richiesta di sospensione delprocesso ovvero di ammissione alla messa alla prova; con memoria successiva,dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025 (con la quale è statadichiarata l’illegittimità dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte incui non consentiva l’accesso alla sospensione del procedimento con messa allaprova per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rimuovendol’originario ostacolo normativo all’operatività dell’istituto nel caso di specie), ladifesa del ricorrente aveva dedotto l’intervenuta rimozione del relativo ostacolonormativo e l’attivazione presso l’UEPE, insistendo per la relativa valutazione.La Corte territoriale ha dichiarato tardiva la richiesta, ritenendola propostaper la prima volta con la memoria depositata in prossimità dell’udienza di appello,oltre i termini di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen., ed ha nel merito escluso laparticolare tenuità del fatto e ritenuto congrua la pena.3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzodel difensore.3.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta tardività della richiesta di messa alla prova, sostenendo chela volontà di accedere all’istituto era stata già manifestata in primo grado, sia puresubordinatamente alla riqualificazione del fatto, e ribadita con l’atto di appello,mentre la memoria successiva avrebbe avuto funzione meramente reiterativa;lamenta, inoltre, l’omessa considerazione della sopravvenuta sentenza della Cortecostituzionale n. 90 del 2025.3.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine al mancatoriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,rilevando la contraddittorietà della decisione, che ha ritenuto il dato quantitativonon ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, ma al contempoimpeditivo della particolare tenuità, senza valutare gli ulteriori parametrinormativi.3.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alladeterminazione della pena, ritenuta apodittica e fondata su un generico richiamoai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., senza adeguata considerazione dellecircostanze concrete e delle attenuanti riconosciute.4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.5. La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assume carattere assorbente rispettoalle ulteriori censure.2. La questione decisiva attiene alla tempestività della richiesta di sospensionedel procedimento con messa alla prova.La Corte territoriale ne ha escluso l’ammissibilità sul presupposto che essafosse stata formulata per la prima volta con la memoria difensiva depositata inprossimità dell’udienza di appello e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.Tale conclusione non si confronta, tuttavia, con l’effettiva sequenzaprocessuale, quale ricostruita dalla stessa sentenza impugnata e documentatanegli atti richiamati dal ricorrente.3. Risulta, infatti, che, all’udienza del 10 settembre 2024, fissata davanti alTribunale per le determinazioni in ordine ai riti alternativi, la difesa aveva chiestoin via preliminare la riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma5, d.P.R. n. 309 del 1990, indicando espressamente tale richiesta come prodromicaall’accesso alla messa alla prova. La difesa aveva altresì rappresentato di averegià avanzato all’UEPE la richiesta di elaborazione del programma e di attendere ladecisione della Corte costituzionale sulla questione concernente l’applicabilitàdell’istituto al reato in esame.Il giudice di primo grado rigettava la richiesta preliminare di riqualificazione ela difesa, venuta meno in quella fase la possibilità di accedere alla messa allaprova, optava per il giudizio abbreviato. Soltanto all’esito di tale giudizio ilTribunale qualificava il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,riconoscendo, dunque, proprio la qualificazione giuridica alla quale la difesa avevasubordinato l’accesso all’istituto.4. La successiva scelta del rito abbreviato non poteva essere interpretatacome rinuncia alla richiesta principale. Essa era intervenuta, infatti, soltanto dopoil rigetto della sollecitata riqualificazione e in una situazione nella quale, in ragionedel titolo di reato allora contestato e del limite edittale previsto dall’art. 168-biscod. pen., la messa alla prova non era concretamente accessibile.Viene qui in rilievo il principio, affermato dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 131 del 2019 e richiamato nello stesso ricorso, secondo cui la richiestadi giudizio abbreviato formulata dopo il rigetto dell’istanza principale diammissione alla messa alla prova, previa riqualificazione del fatto contestato, deveintendersi proposta con riserva di gravame. La scelta del rito abbreviato, compiutadopo che il giudice abbia escluso la qualificazione giuridica necessaria per accederealla messa alla prova, non determina, pertanto, la definitiva consumazione dellarelativa facoltà, poiché una diversa conclusione farebbe dipendere l’esercizio deldiritto di difesa da una qualificazione giuridica successivamente riconosciuta nonrispondente al fatto accertato.5. La difesa, del resto, non aveva abbandonato la questione neppure nelsuccessivo grado di giudizio. Con l’atto di appello aveva chiesto, in via preliminare,la sospensione del processo in attesa della decisione della Corte costituzionale eaveva espressamente domandato che, in caso di accoglimento della questione dilegittimità costituzionale, l’imputato fosse ammesso alla messa alla prova. Larichiesta era stata formulata tanto nello svolgimento dei motivi quanto nelleconclusioni dell’atto di gravame.La memoria depositata in vista dell’udienza di appello non costituiva,pertanto, il momento genetico della richiesta. Con essa la difesa si era limitata arappresentare la sopravvenuta pubblicazione della sentenza della Cortecostituzionale n. 90 del 2025, la conseguente rimozione dell’ostacolo normativoall’accesso alla messa alla prova per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309 del 1990 e lo stato di elaborazione del programma da parte dell’UEPE,insistendo per il differimento della trattazione necessario al suo completamento.6. Ne consegue che l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui larichiesta sarebbe stata proposta per la prima volta con tale memoria, è smentitadalla stessa ricostruzione dello svolgimento del processo contenuta nella sentenzaimpugnata. La memoria aveva natura illustrativa e integrativa di un’iniziativa giàmanifestata in primo grado e ritualmente coltivata con l’atto di appello; nonintroduceva una richiesta nuova.Non coglie nel segno, pertanto, il richiamo operato dalla Corte territoriale altermine di cui all’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. La questione non eraquella di consentire la proposizione, per la prima volta in appello, di un’istanzaormai preclusa, ma di verificare gli effetti di una richiesta tempestivamenteprospettata e non esaminata perché subordinata a una riqualificazione negata nelmomento processuale utile, ma poi riconosciuta con la sentenza di primo grado,nonché alla rimozione di un ostacolo normativo intervenuta con la successivapronuncia della Corte costituzionale.La Corte di appello avrebbe dovuto, dunque, considerare unitariamente lasequenza processuale: la richiesta di riqualificazione formulata all’udienza del 10settembre 2024 in funzione dell’accesso alla messa alla prova; il rigetto di talerichiesta; la conseguente opzione per il rito abbreviato; la riqualificazione del fattooperata nella sentenza di primo grado; la reiterazione della domanda nell’atto diappello; infine, la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025e l’attivazione della procedura presso l’UEPE.7. La decisione impugnata, isolando la memoria difensiva dal precedentesviluppo processuale, ha individuato erroneamente il momento di proposizionedella richiesta e ha omesso di valutarla nel merito alla luce del mutato quadronormativo. Ne sono derivati la violazione dell’art. 464-bis cod. proc. pen. eun’indebita compressione del diritto di difesa, poiché all’imputato è stato preclusol’accesso all’istituto non già in conseguenza di una sua inerzia, ma sulla basedell’erronea qualificazione come nuova di una richiesta già precedentemente einequivocabilmente prospettata.Resta naturalmente riservata al giudice di merito la verifica della sussistenzadei presupposti per l’ammissione alla messa alla prova, nonché l’acquisizione e lavalutazione del programma di trattamento. L’accoglimento del ricorso comportasoltanto che tale valutazione non possa essere esclusa per la tardività affermatadalla sentenza impugnata.8. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso, affinchéproceda, fra l’altro e preliminarmente, all’esame della richiesta di sospensione delprocedimento con messa alla prova avanzata dall’imputato, senza ritenerlapreclusa per la ragione indicata nel provvedimento annullato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degliCosì è deciso, 3 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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