CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17252/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6748/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione erappresentato e dife so dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Pasanisi, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA , sezione staccata di Taranto,n. 2428 / 17 , depositata il 1 9 / 07 /201 7 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.Con quest’ultima la C.t.r. ha parzialmente accolto l’appello spiegato dall’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Taranto che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi su ll’istanza di rimborso dell’I rap corrisposta per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013. 2. Il ricorrente, diprofessione di avvocato, in data 27 giugno 2014, presentava istanza di rimborso dell’Irap assumendo l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per un totale di euro 16.905,41, nonché istanza di reclamo/mediazione ai sensi dell’art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Il 30 settembre 2014 l ’Ufficio notificava il diniego dell’istanza di reclamo/mediazione e, in data 28 ottobre 2014 si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992 avendo il contribuente presentato contestualmente le due istanze. 3. La C.t.p., rigettata l’eccezione di inammissibilità, accogliev a il ricorso. 4. La C.t.r., quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso , riproposta dall’Ufficio con l’appello, rilevavache, l’art. 17- bis d.lgs. n. 546 del 1992 prevedeva un regime di improcedibilità sanabile inquanto il ricorso non era procedibile sino alla scadenza del temine di novanta giorni dalla notifica; che l’istanza di rimborso (unitamente all’istanza di mediazione) era stata presentata il 27 giugno 2014; che in data 30 settembre 2014 l’Ufficio aveva emesso il diniego formale e che solo in data 22 ottobre 2014, oltre il temine di novanta giorni,il contribuente Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito innanzi alla C.t.p., sicchéil termine di cui agli artt. 19, lett. g) e 21 d.lgs. n. 546 del 1992 era stato pienamente rispettato. Nel merito, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, disponeva il rimborso dell’Irap al netto delle compensazioni ed escludendolo per i tributi versati sotto il codice 3801. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il ricorso. Osserva che il diniego espresso , frapposto dall’Ufficioin data 30 settembre 2014, ed il deposito del ricorso innanzi alla C.t.p., avvenuto in data 28 ottobre 2014 , non potevano determinare alcuna sanatoria del vizio originario del ricorsoconsistente nell’assenza, alla data della sua proposizione,di un atto impugnabile. Aggiunge che il contribuente, presentando contemporaneamente istanza di rimborso ed istanza di mediazione, non aveva atteso il formarsi di un atto impugnabile rappresentato o dal diniego formale o dal silenzio rifiuto. 2. Il motivo è fondato. 2.1. L’art. 17-bis,comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede, per le controversie ivi espressamente contemplate, che il ricorso produce «anche» gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Il successivo comma 2 aggiunge che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del temine di novanta giorni dalla notifica (termine entro il quale deve concludersi la procedura di reclamo o mediazione); il comma 3, di conseguenza –in deroga all’art. 22 d.l.gs. cit. che, per regola generale , fissa il temine di costituzione del ricorrente in trenta giorni dalla notifica – prevede che il medesimo decorra dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.2. L’art. 21 comma 2, d.lgs. cit. prevede, tuttavia,che il ricorso del contribuente per ottenere il rimborso di somme che assuma indebitamente versate può essere propostodopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione. La Corte, inoltre, ha chiarito che il ricorso per ottenere il rimborso può essere proposto soltanto nei confronti di un provvedimento didiniego del rimborso stesso , esplicito o implicito, la cui inesistenza – dovuta al mancato decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione – ne com porta l'inammissibilità per difetto dell'atto impugnabile, quale presupposto processuale, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Una volta formatosi ilsilenzio-rifiuto, il ricorso è sempre proponibile fino a quando il diritto alla restituzione non sia prescritto (Cass.05/07/2017, n. 16520). Infine, questa Corte ha precisato che , qualora l'Amministrazione, anche dopo il formarsi del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso del contribuente, interrompa la propria inerzia, notificando un provvedimento di rigetto, anche parziale, dalla data di tale notificazione inizia a decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto esplicito di rigetto, ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dovendosi, pertanto, escludere che il contribuente possa proseguire la controversia già introdotta con l'impugnazione del silenzio rifiuto (Cass.21/09/2021, n. 25446 Cass. n. 20/04/2018, n. 9842; Cass.06/06/2014 n. 12791 Cass. 13/03/2015, n. 5065). Nello stesso senso si è precisato che la formazione del silenzio rifiuto, e la sua conseguente impugnazione, non privano l'amministrazione del potere di pronunciarsi sulle domande (come dimostrato, a tacer d'altro, dalla decorrenza del termine decennale di prescrizione per far valere il diritto dopo la presentazione dell'istanza Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di rimborso), restando necessario impugnare il diniego esplicito (Cass.19/10/2022, n. 30804,Cass. 19/10/2018, n. 26376). 2.3. Ciòposto, non è controverso in fatto, e comunque risulta dalla sentenza impugnata, che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato, ai sensi dell’art. 17-bis, cit. in data 27 giungo 2014. A detta data è pacifico che non vi era alcun provvedimento impugnabile, né tacito né espresso, ove solo si consideri che l’istanza di rimborso era stata presentata dal contribuente lo stesso 27 giugno 2014. Il ricorso, pertanto, era inammissibile. A nulla rileva la circostanza che alla data di costituzione del contribuente,decorso il temine di novanta giorni di cui all’art. 17 - bis, comma 3, cit., era, nelle more, intervenuto ( precisa mente in data 30 settembre 2014)diniego espresso dell’istanza. In primo luogo, il ricorso non poteva avere ad oggetto il provvedimento del 30 settembre 2014in quanto non ancora esistente; in secondo luogo, il provvedimento emesso dall’Amministrazione non poteva sanare l’inammissibilità del pregresso ricorso proposto in assenza di un provvedimento impugnabile. 2.4. La C.t.r., occupandosi esclusivamente della procedibilità del ricorso e non indagando sull’esistenza di un atto impugnabile,non si è attenuta a questi principi. In particolare, ritenendo che il ricorso fosse stato proposto in data 22 ottobre 2014, ha confuso la proposizione del ricorso con la costituzione del ricorrente. In secondo,luogo ha ritenuto che il ricorso, se pure proposto in assenza di atto impugnabile , fosse sanato, così recuperando la sua naturale vocazione impugnatoria, in ragione del sopravvenutodiniego espresso. 3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ. in quanto la causa non poteva essere proposta. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Le spese del giudizio di merito restano compensate in ragione dell’andamento delgiudizio. Le spese del giudiziodi legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna il controricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudiz