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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23214/2026

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ribunale di sorveglianza di Romaudita la relazione del Consigliere B. CalaseliceRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato l’instanza del condannato di ammissione all’affidamento in prova inrelazione alla pena in esecuzione di cui al provvedimento di determinazione dipene concorrenti Siep n. 182/2024.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta propostopersonalmente, senza ministero del difensore, con atto depositato in datasuccessiva al 3 agosto 2017 e all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, cosìimponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità,da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di sorveglianza di Romaudita la relazione del Consigliere B. CalaseliceRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato l’instanza del condannato di ammissione all’affidamento in prova inrelazione alla pena in esecuzione di cui al provvedimento di determinazione dipene concorrenti Siep n. 182/2024.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta propostopersonalmente, senza ministero del difensore, con atto depositato in datasuccessiva al 3 agosto 2017 e all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, cosìimponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità,da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23214/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris