CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27422/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27501/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Parma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore; MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore. - intimati - avverso l'ordinanza, n. 128/2020, del [OSCURATO:PERSONA] di PARMA depositata il giorno 15/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9/15 settembre 2020, il Giudice di pace di Parma respinse l'opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, avverso il decreto di espulsione, con accompagnamento coattivo alla frontiera, emesso, nei suoi confronti, dal Prefetto di Parma il 13 maggio 2020. 1.1. Quel giudice rimarcò che: i) l'atto impugnato era stato notificato in originale, sicché non necessitava di alcuna attestazione di conformità. Inoltre, il vice prefetto che lo aveva sottoscritto risultava munito di specifica delega conferitagli dal Prefetto; li) l'atto opposto era stato pure tradotto in lingua inglese, una delle tre veicolari, conosciuta e preferita dal ricorrente, comprendendo, comunque, quest'ultimo la lingua italiana; iii) l'opponente, benché avente legami familiari in Italia, doveva considerarsi socialmente pericoloso alla stregua degli elementi di valutazione tutti ivi descritti; iv) non vi erano i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. 2. Avverso la descritta ordinanza l'Okojie ha proposto ricorso per cassazione affidato, a cinque motivi, notificato sia al Prefetto di Parma presso il suo Ufficio sia al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma. Entrambi sono rimasto solo intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è rubricato «Nullità dell'ordinanza per insufficiente e/o errata motivazione in ordine alla nullità del decreto di espulsione per omessa sottoscrizione del medesimo da parte del Prefetto di Parma ed incompetenza del [OSCURATO:PERSONA] aggiunto per violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 139/2000 e dell'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si assume che il Giudice di Pace ha «erroneamente ritenuto che la delega rilasciata al [OSCURATO:PERSONA] debba essere ritenuta valida a prescindere dalle assenze o dagli impedimenti». Viene contestata pure l'asserita avvenuta notificazione in originale del decreto di espulsione, affermandosi essersi trattato, invece, di semplice fotocopia priva di attestazione di conformità. 2. La descritta censura è complessivamente immeritevole di accoglimento. 2.1. Deve immediatamente evidenziarsi che, come ribadito, ancora recentemente, da Cass. n. 11229 del 2021 e Cass. n. 395 del 2021, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata un'ordinanza decisoria resa il 15 settembre 2020), è ormai denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass, n. 24395 del 2020). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). 2.1.1. Un simile vizio, da apprezzare qui non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva, è, nella specie, palesemente insussistente, avendo il Giudice di Pace chiaramente indicato - con motivazione che soddisfa ampiamente il «minimo costituzionale» richiesto da Cass. n. 8053 del 2014 - le ragioni («[OSCURATO:PERSONA] di Parma ha conferito espressa delega a numero tre Dirigenti, tra cui il [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], per la sottoscrizione dei decreti di espulsione [...]. [OSCURATO:PERSONA] prefettizi hanno, per espressa disposizione normativa, potere di rappresentanza dell'Area ad essi assegnata dal Prefetto, nonché funzioni di delegati dei poteri dello stesso») per cui ha ritenuto validamente sottoscritto dal Viceprefetto il provvedimento di espulsione de quo.2.2. A tanto va solo aggiunto che deve considerarsi legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso da viceprefetto a ciò preventivamente delegato dal prefetto (come pacificamente avvenuto nella specie), in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia, ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (cfr. Cass. n. 28115 del 2018; Cass. n. 7873 del 2018; Cass. n. 288830 del 2017; Cass. n. 25271 del 2010; Cass. n. 7698 del 2009). 2.3. Affatto inammissibile, infine, si rivela la contestazione circa l'asserita avvenuta notificazione solo in copia, priva peraltro di attestazione di conformità all'originale, del provvedimento di espulsione di cui si discute. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, invero, previo il corrispondente accertamento fattuale qui non ulteriormente sindacabile, ha affermato quel provvedimento «è stato notificato al ricorrente in originale, pertanto non necessitava di alcuna attestazione di conformità» (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata). 3. Il secondo motivo lamenta la «Errata applicazione del disposto di cui all'art. 4 (commi 3 e 5) del d.lgs. n. 286/98, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», assumendo che «una decisione di allontanamento non può essere adottata nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo, soggiornante di lunga durata, unicamente in ragione del fatto che [questi] è stato condannato a una pena privativa della libertà personale superiore ad un anno» (cfr. pag. 19 del ricorso). 3.1. Questa censura è inammissibile perché mostra di non tenere in alcun conto le complessive argomentazioni poste dal giudice di merito (cfr., amplius, pag. 5-7 dell'ordinanza impugnata, da intendersi qui, riprodotte) a sostegno della sua conclusione circa l'attuale esistenza di un quadro univoco relativo alla pericolosità sociale dell'Okojie. Essa, dunque, si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, contestati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021). 4. Il terzo motivo (erroneamente recante il n. 2) denuncia la «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata applicazione dell'art. 13, comma 2 -bis, del d.lgs. n. 286/98, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», criticandosi il diniego opposto dal Giudice di Pace alla richiesta dell'Okojie del rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 31 del T.U.I sulla base della stessa relazione redatta dal [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Parma allegata al ricorso avverso il decreto di espulsione. 4.1. Una siffatta censura è inammissibile perché fa riferimento ad una nozione di vizio motivazionale («omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione...») non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione, qui applicabile ratione temporis, precedentemente richiamata), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, da dedursi, peraltro, con le specifiche modalità sancite da Cass., SU, n. 8053 del 2014 (cfr., ex aliis, Cass. n. 5874 del 2020, in motivazione). Essa, inoltre, oblitera completamente che il vizio suddetto certamente non può investire l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche, che, invece, ricadono nella previsione dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., rispetto alla quale l'eventuale vizio od omissione della motivazione in diritto non ha alcuna rilevanza autonoma, potendo eventualmente, in presenza di una corretta decisione del giudice di merito della questione sottoposta al suo esame, dar luogo alla correzione della stessa ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., ex multis, Cass. n. 15196 del 2018; Cass. n. 11883 del 2003; Cass. n. 16640 del 2005). 5. Il quarto motivo lamenta la «Violazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.», assumendo che «il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto non integrata la violazione del principio del "non refoulement", avendo omesso di esaminare le circostanze esposte, idonee ad integrare la minaccia grave ed individualizzata alla persona, segnatamente connesse al fatto che il ricorrente ha provato di essere un cittadino nigeriano originario dell'[OSCURATO:PERSONA] e di essere esposto ad un grave pericolo in caso di rimpatrio forzato» (cfr. pag. 24 del ricorso). 5.1. Anche questa censura è complessivamente inammissibile. 5.2. Essa, invero, in primo luogo, prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014). 5.2.1. Inoltra, mostra nuovamente di non tenere in alcun conto le complessive argomentazioni poste dal giudice di merito (cfr., amplius, pag. 9 dell'ordinanza impugnata, da intendersi qui, riprodotte) a sostegno della sua conclusione circa la carenza di qualsivoglia puntuale allegazione, ancor prima che dimostrazione, dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità individuale dell'Okojie ovvero di elevatissima insicurezza e pericolo per quest'ultimo in rapporto alle condizioni della specifica zona della Nigeria di sua provenienza. Nuovamente, dunque, la doglianza - come già si è detto con riguardo al secondo motivo, dovendosi intendere richiamata anche qui la giurisprudenza di legittimità ivi menzionata - si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe inammissibilmente opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale o di violazione di legge, una diversa valutazione. 6. Il quinto motivo, infine, denuncia la «Totale assenza di motivazione in ordine alla rappresentata emergenza sanitaria impeditiva dell'esecuzione dell'espulsione. Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.». 6.1. Trattasi, però, di doglianza inammissibile nella misura in cui, - oltre a prospettare genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando) - dal provvedimento oggi impugnato, non emerge la proposizione, innanzi al Giudice di Pace, di un'analoga doglianza. 6.1.1. E' noto che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora il ricorso per cassazione prospetti questioni di cui non vi sia cenno nella decisione impugnata, esso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo proponibili per la prima volta, in sede di legittimità, questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass.n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010). 6.1.2. In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d'inammissibilità, gli esatti termini della questione posta innanzi al giudice di merito (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti da quest'ultimo (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 6.1.3. Nella specie, però, tale onere di allegazione non risulta adeguatamente adempiuto, atteso che l'Okojie si è limitato a riprodurre esclusivamente quella che sembra essere la motivazione di un provvedimento giudiziale di merito reso in un'altra controversia avente analogo oggetto. 6.2. In ogni caso, ed in via affatto dirimente, giova precisare che questa Corte ha già sancito che la diffusione dell'epidemia da virus Covid 19 nel continente al quale appartiene il Paese di provenienza dello straniero, che non abbia allegato ricadute di tale epidemia sulla sua situazione personale, non può essere considerata causa di vulnerabilità, nel senso inteso dalla giurisprudenza interna e da quella comunitaria, riguardando l'intera popolazione del Paese predetto (cfr. Cass. n. 38601 del 2021).7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese. 7.1. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13 -bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]