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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 14913/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca fio sostituzione della massima misura in relazione all'attenuazione delle esigenze cautelari

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen) e vizio di motivazione: l'ordinanza sarebbe viziata in quanto, nel ritenere il pericolo di reiterazione in relazione all'unico reato per cui la misura risultava applicata, ovvero il reato di estorsione, indicava come vi fossero elementi per effettuare una prognosi negativa in ordine alla reiterazione di condotte dirette

4. ledere l' "integrità psicofisica" della vittima, bene non protetto dalla norma incriminatrice che tutelerebbe solo la libertà di autodeterminazione ed il patrimonio

2.2. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con nota trasmessa il 2 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019,

I. Rv. 277392 - 01; Sez. 5, n. 52301 del 14\07\2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268444).

Nel caso di specie il Tribunale evidenziava la natura plurioffensiva dell'estorsione che lede sia la persona, che il patrimonio, sicché la misura era stata legittimamente confermata sulla base della valutazione della sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte lesive sia della persona, che del patrimonio (pag. 8 del provvedimento impugnato).

La motivazione del provvedimento impugnato si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il giorno 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca fio sostituzione della massima misura in relazione all'attenuazione delle esigenze cautelari 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen) e vizio di motivazione: l'ordinanza sarebbe viziata in quanto, nel ritenere il pericolo di reiterazione in relazione all'unico reato per cui la misura risultava applicata, ovvero il reato di estorsione, indicava come vi fossero elementi per effettuare una prognosi negativa in ordine alla reiterazione di condotte dirette 4. ledere l' "integrità psicofisica" della vittima, bene non protetto dalla norma incriminatrice che tutelerebbe solo la libertà di autodeterminazione ed il patrimonio 2.2. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con nota trasmessa il 2 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I. Rv. 277392 - 01; Sez. 5, n. 52301 del 14\07\2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268444). Nel caso di specie il Tribunale evidenziava la natura plurioffensiva dell'estorsione che lede sia la persona, che il patrimonio, sicché la misura era stata legittimamente confermata sulla base della valutazione della sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte lesive sia della persona, che del patrimonio (pag. 8 del provvedimento impugnato). La motivazione del provvedimento impugnato si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 8
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