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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2026

Cassazione n. 14523/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale2026rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario1868della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei CreditiI.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONINOSGROI, [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (Ngumiàer o registro generale 14127/2022Numero sezionale 1868/2026EQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); Numero di raccolta generale 14523/2026- intimata - Data pubblicazione 16/05/2026avverso la sentenza n. 2142/2021 della CORTE D'APPELLOdi BARI, depositata il 24/11/2021 R.G.N. 2207/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso depositato in data 22/12/2016, l’avv.sezione lavoro, gli avvisi bonari con i quali l’I.N.P.S. gli avevacomunicato di aver provveduto a calcolare d'ufficio l'importodei contributi dovuti per gli anni 2009 e 2010 alla gestioneseparata, di cui all’art. 2, co. 26, l. n. 335/1995, invitandolocontestualmente al pagamento, nei trenta giorni successivi,degli importi a titolo contributivo e di sanzioni, calcolate aisensi dell’art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, comeda prospetti trasmessi unitamente alla missiva.1.1.

Il ricorrente assumeva, altresì, che nemmeno eranodovuti i contributi già versati alla gestione separata per glianni dal 2011 al 2013.

Al giudizio veniva riunito quello avviatodal medesimo avvocato per contestare l’avviso di addebitoemesso dall’INPS per gli stessi titoli e importi già oggettodell’avviso bonario.1.2.

Con sentenza depositata in data 02/07/2019, il [OSCURATO:PERSONA], sezione lavoro, accoglieva parzialmente l’opposizionee per l’effetto dichiarava non dovute all’INPS le sommerichieste per l’anno 2009 a titolo di contributi, sanzioni eaccessori, revocando il relativo avviso di addebito e disponevala cancellazione del professionista dalla Gestione separata conNumero registro generale 14127/2022decorrenza dal 01/01/2009; rigettava ogni domanda Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 14523/2026relativamente all’anno 2010.

Data pubblicazione 16/05/20262.

Avverso detta sentenza l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] appello.

L’INPS e l’Ente della Riscossionerimanevano intimati.2.1.

Con la sentenza n. 2142/2021 depositata in data24/11/2021 la Corte di Appello di Bari, sezione lavoro,accoglieva in parte l’appello e, in riforma della sentenza diprimo grado, dichiarava non dovute le somme versate allaGestione separata in relazione agli anni 2011, 2012 e 2013 eper l’effetto condannava l’INPS alla restituzione, in favore delprofessionista della complessiva somma di € 1.336,51;confermava nel resto, con riguardo all’anno 2010,l’impugnata sentenza.3.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando due motivi diimpugnazione.

L’INPS si è limitato al deposito della procura.L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.4.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 16/04/2026.Ragioni della decisione:1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2, commi 25 e 26, l. n. 335/95, e 44,comma 2, d.l. n. 269/2003, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.

Erronea quantificazione della pretesacontributiva per mancato rispetto della fascia di esenzionedegli euro 5.000,00.1.1.

Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata nonavrebbe tenuto conto che «il suddetto limite di 5.000,00 eurocostituisce una fascia di esenzione e, pertanto, i contributisono dovuti, sempre in relazione alle sole attività considerNaumteer o registro generale 14127/2022Numero sezionale 1868/2026dalla norma, esclusivamente sulla quota di reddito eccedNeumnetroe d i raccolta generale 14523/2026tale importo e pertanto, anche ritenendosi la correttezza della Data pubblicazione 16/05/2026iscrizione alla gestione separata del ricorrente, stante ilpacifico superamento della fascia di esenzione per l’anno 2010si sarebbe dovuto annullare la pretesa dell’I.N.P.S., che avevatassato l’intero reddito e non, come imposto dalle normerichiamate, la sola parte eccedente gli € 5.000,00».1.2.

Il motivo è infondato: come affermato da giurisprudenzacostante di questa Corte, il ricorrente, essendo stato iscritto,nell’anno in contestazione all’Albo degli avvocati, era tenutoall’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto pur nonavendo, all’epoca, l’obbligo di iscrizione alla Cassaprofessionale, tuttavia, aveva dichiarato nel 2010 lapercezione di redditi di natura professionale che implicava taleobbligo di iscrizione.

Non sussiste il vizio denunciato, poi, inquanto la soglia di euro 5.000,00 costituisce una fascia diesenzione solo per i lavoratori autonomi che svolgonol’attività occasionalmente e che non sono iscritti in nessunalbo, elenco o registro (Cass. 18/02/2021, n. 4419 del 2021;Cass. 30/04/2024, n. 11535; da ultimo Cass. 01/04/2026, n.8030).2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett. b), l.388/2000, in relazione agli artt. 18, comma 12, d.l. 98/2011,e all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

Illegittimità delle sanzioniapplicate.

Si deduce l’insussistenza di una ipotesi di evasionecontributiva e si invoca la sentenza della Corte costituzionale104/2022.2.1.

Orbene, sulla scorta di Cass. 03/06/2022, n. 17970 edelle successive conformi pronunce di questa Corte, puòaffermarsi che in tema di sanzioni per violazioni degli obblNigumheir o registro generale 14127/2022Numero sezionale 1868/2026contributivi nei confronti della gestione separata INPSNu,m erloo d i raccolta generale 14523/2026stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, Data pubblicazione 16/05/2026che consente di attribuire i connotati della buona fede allaposizione del contribuente, non assume rilevanza all'internodella possibile alternativa tra omissione ed evasionecontributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifichedisposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l.n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il caricosanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento dellacontribuzione non versata.

In applicazione del suddettoprincipio, va affermata l'irrilevanza della buona fededell'avvocato che, negando l'obbligo contributivo, non abbiaversato la contribuzione pretesa.2.2.

Le sanzioni irrogate vanno, cionondimeno, dichiarate nondovute.2.3.

Assume rilievo decisivo, come dedotto nel motivo diricorso, la pronunzia della Corte cost. n. 104 del 2022 diillegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. n.98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cuinon prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti allaCassa di previdenza forense per mancato raggiungimentodelle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizionealla Gestione separata costituita presso l'INPS, sianoesonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessaiscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata invigore.2.4.

La sentenza della Corte Costituzionale cancella la normaincostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento atutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presenteNumero registro generale 14127/2022fattispecie ciò determina che la questione prospettata in Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 14523/2026ordine all'entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno Data pubblicazione 16/05/20262010 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancoraentrata in vigore, va decisa con la conseguente declaratoria,nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, chenulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza delconfermato obbligo di iscrizione alla gestione separata daparte del ricorrente.5.

In definitiva, accogliendo, nei sensi di cui sopra, la secondaparte del secondo motivo di ricorso e rigettato nel resto ilricorso, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e,decidendosi nel merito la questione relativa all'applicabilitàdelle sanzioni civili connesse all'obbligo contributivoaccertato, va dichiarato che nulla è dovuto a titolo di sanzionicivili per l'anno 2010.6.

In ragione dello ius superveniens vanno compensate lespese dell’intero processo.

P.Q.MLa Corte,accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui inmotivazione, rigetta nel resto il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamentodelle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestioneseparata per l’anno 2010;compensa le spese dell’intero processo.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 16 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale2026rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario1868della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei CreditiI.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONINOSGROI, [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (Ngumiàer o registro generale 14127/2022Numero sezionale 1868/2026EQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); Numero di raccolta generale 14523/2026- intimata - Data pubblicazione 16/05/2026avverso la sentenza n. 2142/2021 della CORTE D'APPELLOdi BARI, depositata il 24/11/2021 R.G.N. 2207/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato in data 22/12/2016, l’avv.sezione lavoro, gli avvisi bonari con i quali l’I.N.P.S. gli avevacomunicato di aver provveduto a calcolare d'ufficio l'importodei contributi dovuti per gli anni 2009 e 2010 alla gestioneseparata, di cui all’art. 2, co. 26, l. n. 335/1995, invitandolocontestualmente al pagamento, nei trenta giorni successivi,degli importi a titolo contributivo e di sanzioni, calcolate aisensi dell’art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, comeda prospetti trasmessi unitamente alla missiva.1.1. Il ricorrente assumeva, altresì, che nemmeno eranodovuti i contributi già versati alla gestione separata per glianni dal 2011 al 2013. Al giudizio veniva riunito quello avviatodal medesimo avvocato per contestare l’avviso di addebitoemesso dall’INPS per gli stessi titoli e importi già oggettodell’avviso bonario.1.2. Con sentenza depositata in data 02/07/2019, il [OSCURATO:PERSONA], sezione lavoro, accoglieva parzialmente l’opposizionee per l’effetto dichiarava non dovute all’INPS le sommerichieste per l’anno 2009 a titolo di contributi, sanzioni eaccessori, revocando il relativo avviso di addebito e disponevala cancellazione del professionista dalla Gestione separata conNumero registro generale 14127/2022decorrenza dal 01/01/2009; rigettava ogni domanda Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 14523/2026relativamente all’anno 2010. Data pubblicazione 16/05/20262. Avverso detta sentenza l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] appello. L’INPS e l’Ente della Riscossionerimanevano intimati.2.1. Con la sentenza n. 2142/2021 depositata in data24/11/2021 la Corte di Appello di Bari, sezione lavoro,accoglieva in parte l’appello e, in riforma della sentenza diprimo grado, dichiarava non dovute le somme versate allaGestione separata in relazione agli anni 2011, 2012 e 2013 eper l’effetto condannava l’INPS alla restituzione, in favore delprofessionista della complessiva somma di € 1.336,51;confermava nel resto, con riguardo all’anno 2010,l’impugnata sentenza.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando due motivi diimpugnazione. L’INPS si è limitato al deposito della procura.L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 16/04/2026.Ragioni della decisione:1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2, commi 25 e 26, l. n. 335/95, e 44,comma 2, d.l. n. 269/2003, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. Erronea quantificazione della pretesacontributiva per mancato rispetto della fascia di esenzionedegli euro 5.000,00.1.1. Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata nonavrebbe tenuto conto che «il suddetto limite di 5.000,00 eurocostituisce una fascia di esenzione e, pertanto, i contributisono dovuti, sempre in relazione alle sole attività considerNaumteer o registro generale 14127/2022Numero sezionale 1868/2026dalla norma, esclusivamente sulla quota di reddito eccedNeumnetroe d i raccolta generale 14523/2026tale importo e pertanto, anche ritenendosi la correttezza della Data pubblicazione 16/05/2026iscrizione alla gestione separata del ricorrente, stante ilpacifico superamento della fascia di esenzione per l’anno 2010si sarebbe dovuto annullare la pretesa dell’I.N.P.S., che avevatassato l’intero reddito e non, come imposto dalle normerichiamate, la sola parte eccedente gli € 5.000,00».1.2. Il motivo è infondato: come affermato da giurisprudenzacostante di questa Corte, il ricorrente, essendo stato iscritto,nell’anno in contestazione all’Albo degli avvocati, era tenutoall’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto pur nonavendo, all’epoca, l’obbligo di iscrizione alla Cassaprofessionale, tuttavia, aveva dichiarato nel 2010 lapercezione di redditi di natura professionale che implicava taleobbligo di iscrizione. Non sussiste il vizio denunciato, poi, inquanto la soglia di euro 5.000,00 costituisce una fascia diesenzione solo per i lavoratori autonomi che svolgonol’attività occasionalmente e che non sono iscritti in nessunalbo, elenco o registro (Cass. 18/02/2021, n. 4419 del 2021;Cass. 30/04/2024, n. 11535; da ultimo Cass. 01/04/2026, n.8030).2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett. b), l.388/2000, in relazione agli artt. 18, comma 12, d.l. 98/2011,e all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Illegittimità delle sanzioniapplicate. Si deduce l’insussistenza di una ipotesi di evasionecontributiva e si invoca la sentenza della Corte costituzionale104/2022.2.1. Orbene, sulla scorta di Cass. 03/06/2022, n. 17970 edelle successive conformi pronunce di questa Corte, puòaffermarsi che in tema di sanzioni per violazioni degli obblNigumheir o registro generale 14127/2022Numero sezionale 1868/2026contributivi nei confronti della gestione separata INPSNu,m erloo d i raccolta generale 14523/2026stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, Data pubblicazione 16/05/2026che consente di attribuire i connotati della buona fede allaposizione del contribuente, non assume rilevanza all'internodella possibile alternativa tra omissione ed evasionecontributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifichedisposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l.n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il caricosanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento dellacontribuzione non versata. In applicazione del suddettoprincipio, va affermata l'irrilevanza della buona fededell'avvocato che, negando l'obbligo contributivo, non abbiaversato la contribuzione pretesa.2.2. Le sanzioni irrogate vanno, cionondimeno, dichiarate nondovute.2.3. Assume rilievo decisivo, come dedotto nel motivo diricorso, la pronunzia della Corte cost. n. 104 del 2022 diillegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. n.98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cuinon prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti allaCassa di previdenza forense per mancato raggiungimentodelle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizionealla Gestione separata costituita presso l'INPS, sianoesonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessaiscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata invigore.2.4. La sentenza della Corte Costituzionale cancella la normaincostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento atutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presenteNumero registro generale 14127/2022fattispecie ciò determina che la questione prospettata in Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 14523/2026ordine all'entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno Data pubblicazione 16/05/20262010 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancoraentrata in vigore, va decisa con la conseguente declaratoria,nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, chenulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza delconfermato obbligo di iscrizione alla gestione separata daparte del ricorrente.5. In definitiva, accogliendo, nei sensi di cui sopra, la secondaparte del secondo motivo di ricorso e rigettato nel resto ilricorso, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e,decidendosi nel merito la questione relativa all'applicabilitàdelle sanzioni civili connesse all'obbligo contributivoaccertato, va dichiarato che nulla è dovuto a titolo di sanzionicivili per l'anno 2010.6. In ragione dello ius superveniens vanno compensate lespese dell’intero processo. P.Q.MLa Corte,accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui inmotivazione, rigetta nel resto il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamentodelle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestioneseparata per l’anno 2010;compensa le spese dell’intero processo.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 16 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])