CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 24633/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R0N. 11368/2017 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3818/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della societàPCAINT - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentat i e difes i, anche disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al ricorso,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati presso il lorostudio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 11 ; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in per- sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giu- sta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qualidichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzidi posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, viale di Trastevere, n. 301; -controricorrente- 2RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Cortedi appello di Napoli n. 3146 /2020, deposi- tata il 16/9/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/7/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. RILEVATOCHE: 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ammi- nistratore unico della società PCAINT - [OSCURATO:PERSONA], ci- tava in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] C entrale (d ' ora in poi [OSCURATO:PERSONA]), deducendo che quest'ultima, con la sua condotta, aveva leso il diritto dei progettisti alla fedele esecuzione del progetto approvato dal com- mittente, nell'ambito di un appalto integrato. Gli attori chiedevano, tra l'altro, la condanna dell'ente conve- nuto al risarcimento dei danni subiti. 2. Si costituiva l'AutoritàPortuale chiedendo il rigetto della do- manda. 3. Interveniva in giudizio,con comparsa del 7/7/2014, la [OSCURATO:SOCIETA]., quale capogruppo dell'ATI cui era stata aggiudicata d'e- secuzione dell'opera. La [OSCURATO:SOCIETA] veniva successivamente ammessa alla procedura di amministrazionestraordinaria. A seguito della riassunzione, l'interventrice veniva estromessa dal giudizio con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] . 4. Il Tribunale di Napoli dichiarava la carenza di legittimazione attiva della PCAINT in relazione alle domande di tutela del diritto morale d'autore, respingendo le ulteriori domande degli attori. 5. Avverso tale sentenza proponevano appello gli attori, con atto di citazione telematico notificato il 15/10/2019. 3RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] causa veniva iscritta a ruolo il 21/10/2019, con deposito del fascicolo cartaceo contenente copia, su supporto analogico, dell'atto di appello notificato telematicamente ai procuratori dell'AutoritàPor- tualecostituiti nel giudizio di primo grado, nonché alla [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, in proprio e in qualità di impresa mandataria dell'ATI mista costituita con le imprese COGIP Infrastrut- ture e [OSCURATO:SOCIETA]. Gli opponenti depositavano anche copia della relata di notifica dell'atto d'appello, con attestazione di conformità dell'allegata pro- cura alle liti, copia del relativo messaggio di posta elettronica certi- ficata, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazione di conformità delle suddette copie ai cor- rispondenti documenti informatici, oltre a copia attestata conforme della sentenza appellata e fascicolo di parte di primo grado. 6. Si costituiva in giudizio l'AutoritàPortuale chiedendo dichia- rarsi l'inammissibilità, l'improcedibilità o, in ogni caso, il rigetto dell'appello. 7. All'udienza ex art.350 c.p.c. del 25/2/202, l a Corte sotto- poneva alle parti la questione della possibile declaratoria di improce- dibilità dell'appello, per mancata prova della notifica dell'appello e della tempestività della costituzione in giudizio. 8. La Corte d ' appello di Napoli, con sentenza n. 3146/20 20 , pubblicata il 16/9/2020, dichiarava l'improcedibilità dell'appello. Rilevava che l'appellante doveva costituirsi in giudizio entro il termine di diecigiorni dalla notificazione all'appellato della citazione introduttiva del processo d'appello, depositando, tra l'altro, l'origi- nale di tale citazione con la prova della sua notificazione all'appellato. Il mancato rispetto del termine comportava l'improcedibilità dell'appello. 4RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nullità della costituzione dell'appellante poteva essere sa- nata per effetto del deposito da parte dell'appellante, al più tardi entro l'udienza di cui all' art. 350 c.p.c. , dell ' originale della citazione con la prova della sua notificazione all'appellato, oppure per effetto del deposito da parte dell'appellato al più tardi entro l'udienza di cui all' art.350 c.p.c. , della copia notificatagli di tale citazione dalla quale risultava la data in cui era stata notificata. Nella specie, però, il difensore degli appellanti, costituitosi in data 21/10/2019, aveva depositato, fino all'udienza di cui all' art.350 c.p.c. (tenutasi il 25/2/2020), solo nel fascicolo cartaceo le copie su supporto cartaceo delle sole ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio informatico che implicitamente assumeva di aver inviato alle controparti; non vi era stata alcuna richiesta di rimessione in termini all'udienza ex art.350 c.p.c. , avendo gli appel- lanti proceduto al deposito telematico dell'originale notificato solo mediante la nota datata 5/6/2020. L'appellata si era costituita in giudizio senza formulare alcuna contestazione in ordine alla notificazione dell'appello o alla costitu- zione dell'appellante; tuttavia, la mancata produzione di documenti attestantila notifica dell'appello, che doveva essere rilevata d'ufficio, era indispensabile ai fini della prova della tempestività della costitu- zione in giudizio dell'appellante. 9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappre- sentante della società PCAINT- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , depo- sitando anche memoria scritta. 10. Ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], già AutoritàPortuale di Salerno. 5RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 11.La Procura Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]- lentano, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione dell'art.23, comm[i] 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005 e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1 - bis e 1 - ter, legge n. 53/1994, in relazione all'art.16-bis, comma 9-ter, decreto - legge 179/2012, con- vertito con legge n. 221/2012, alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali del diritto al giusto processo ed alla ragionevole du- rata dello stesso in rapporto ai criteri di adeguatezza e proporziona- lità delle forme del procedimento, con riferimento all'art.360, primo comma, n.3, c.p.c.». Per i ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto della circostanza che la copia analogica dell'atto d'appello e della relazione di notifica- zione sono state dichiarate «conformi all'originale in formato nume- rico dalsottoscritto difensore dell'appellante». Il potere del difensore di autenticare la copia analogica dell'atto processuale «nativo digitale» e della relazione di notifica telematica, conferendo alle medesime piena efficacia probatoria ex art. 9, comma 1-bis, legge n. 53 del 1994, «non è tuttavia circoscritto ad una generica impossibilità di effettuare il deposito telematico, o di fornire per tale via la prova dell'avvenuta notificazione (co. 1-ter) ma concerne soltanto una impossibilità giuridica di deposito». Il difen- sore, per esercitare il suo potere di certificazione sostitutiva, non deve richiedere alcuna previa autorizzazione, a differenza delle ipo- tesi in cui si verifichi il malfunzionamento delle reti di trasmissione o del sistema di archiviazione dei dati, per i quali è necessaria la ri- chiesta di rimessione in termini. 6RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] cui fa riferimento la norma èquella relativa ad alcuni processi, al momento destinatia svolgersi ancora in ambiente analogico. Tale disposizione si riferisce a quei giudizi nei quali «è possibile il doppio canale (iscrizione a ruolo e costituzione in forma telema- tica o digitale)». Se dunque risulta impossibile il deposito telematico dell'origi- nale digitale, si consente l'uso di copie analogiche certificate con- forme all'originale. 2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola- zione e falsa applicazione di legge, in relazione agli articoli 9, comma 1-bise 1- ter , legge n. 53/1994 e 347, 348 e 350, c.p.c., con riferi- mento all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Tra l'altro, per i ricorrenti, la Cortedi cassazione ha affermato la procedibilità dell'appello, anche in difetto di deposito dell'originale telematico alla prima udienza di trattazione, «per effetto della man- cata contestazione da parte dell'appellato» (si cita Cass., Sez.U, n. 16598 del 2016). È stato dunque valorizzato il mancato disconoscimento della conformità della copia analogica rispetto all'originale telematico da parte dell'appellato (si cita (Cass., Sez.U, n. 22438 del 2018). 3. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per strette ra- gioni di connessione, sono fondati. 3.1. Deve, anzitutto, rilevarsi che gliappellanti, pacificamente, in base agli atti di causa, hannoprovveduto a spedire l'atto di appello nei confronti dellaAutorità Portuale, presso i procuratori costituiti in prime cure,a mezzo PEC in data 15 /1 0 /201 9, alle ore 16,55 (mes- saggi ricevuti alle ore 16,55). Pertanto, ai sensi dell' art. 347 c.p.c. ,«la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al 7RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tribunale», con l'espresso rinvio all' art. 165 c.p.c. , per il quale « l ' at- tore, entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, [
] deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore [
] deposi- tando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, procura e documenti offertiin comunicazione». L' art. 348 c.p.c. , poi, sancisce che «l'appello è dichiarato im- procedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in ter- mini». L'improcedibilità dell'appello si verifica, dunque, quando difet- tano determinate attività delle parti successive alla proposizione dell'appello ed espressamente richiestedalla legge. Si tratta dell'omissione di atti di impulso necessari, richiesti alla parte appellante perché il giudizio abbiacorso. Le ipotesi di impro- cedibilità sono tassative, e quindi insuscettibili di ampliamento ana- logico. 3.2. Tali disposizioni devono, però, fare i conti con il processo telematico. In particolare, l'art. 16-bisdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, sia pure in misura gra- duale. Pertanto, nella prima stesura della norma, in vigore dal 1° gen- naio 2013 al 24 giugno 2014, l ' art. 16 - bis , comma 1, del decreto - legge n. 179 del 2012 prevedeva che «[s]alvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili [
] innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche». 8RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rilevante si è avuta a decorrere dal 19 agosto 2014,con l'introduzione nell'art. 16-bis del decreto - legge n. 179 del 2012, del comma 9-ter, per il quale «a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili [
] innanzi alla Corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con mo- dalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e ricezione dei docu- menti informatici». Successivamente, a decorrere dal 21 agosto 2015, si è previ- sto, nel comma 1-bis, dell'art. 16-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012 che «nell'ambito dei procedimenti civili [
] e a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti d'appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrano in comunicazione, da parte del di- fensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e ricezione dei documenti informatici. In tal caso il de- posito si perfeziona esclusivamente con tali modalità». 3.3. Ciò implica che alla data di notifica dell'appello del 15/10/ 2019era consentito all'appellante di procedere alla notifica dell ' ap- pello, sia in modalità cartacea, sia in modalità telematica. Inizialmente, infatti, il processo telematico si applicava esclu- sivamente al deposito degli atti processuali delle parti «precedente- mente costituite», e quindi solo per il periodo successivo alla costi- tuzione in giudizio, mentre, successivamente, come indicato, il pro- cesso telematico concerneva anche gli atti relativi alla costituzione in giudizio. 9RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], gli appellantihanno effettuato la notifica telematica dell'atto di appello, provvedendo tempestivamente al deposito della copia cartacea dello stesso, unitamente alle copie analogiche delle ricevute di spedizionee di ricezione dell'appello telematico. L'iscrizione a ruolo è stata compiuta, quindi,solo con modalità cartacea, come del resto afferma la Corte d ' appello (« La causa è stata iscritta a ruolo in data 21/10/2019, con deposito del fascicolo cartaceo contenente copia su supporto analogico dell'atto di appello notificato telematicamente ai procuratori dell'[OSCURATO:PERSONA] costi- tuiti nel giudizio di primo grado, nonché alla [OSCURATO:SOCIETA]. [
] , copia della relata di notifica con attestazione di conformità dell'allegata procura alle liti, copia del relativo messaggio di posta elettronica cer- tificata, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, attestazione di conformità delle suddette copie ai corri- spondenti documenti informatici, copia attestata conforme della sen- tenza appellata e fascicolo di parte del primo grado di giudizio con i relativi documenti»). 4.Altro elemento dirimente della fattispecie processuale è rap- presentato dalla avvenuta costituzione telematica della [OSCURATO:PERSONA]- tuale, che non ha sollevato contestazioni processuali (cfr. pag. 9 della sentenza della Cortedi appello «vero è che l'appellata si è poi costi- tuita in giudizio e non ha formulato nessuna contestazione in ordine alla notificazione dell'appello o alla costituzione dell'appellante»). Ciò che rileva è, in particolare per quello che si specificherà in seguito che la [OSCURATO:PERSONA] , nel costituirsi in giudizio, non ha disconosciuto in alcun modo la conformità dell'appello ricevuto a quello depositato in cancelleria ai fini della costituzione in giudizio dell'appellante. 5. Deve tenersi conto, tuttavia, per la decisione della presente controversia,del nuovo orientamento di questa Corte in ordine alla 10RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio questione della improcedibilità dell'appello, che si sgancia da posi- zioni meramente formalistiche, per approdare alla tutela effettiva dei diritti vantati dalle parti in giudizio, convogliando il processo verso la decisione di merito. 5.1. In primo luogo, deve farsi menzione, comunque, della pro- nuncia di questa Cortea S ezioni U nite (Cass., Sez. U, 5/8/2016, n. 16598 ) citata sia dalla Corte di appello che da gli appellant i , ora ricorrenti in cassazione in base alla quale la tempestiva costitu- zione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inos- servanza delle forme indicate dall' art. 165 c.p.c. , sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appel- lante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c. ), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184-bis c.p.c., ratione temporis ap- plicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello. Risulta pacifico, dunque, che la costituzione dell'appellante nel termine di dieci giorni dalla notifica dell ' atto d ' appello (con una ve- lina) non determina di per sé l'improcedibilità dell'appello, che si ve- rifica solo in caso di mancata costituzione tempestiva. Dopo una costituzione tempestiva come accaduto nella spe- cie, in cui, a seguito dellanotifica dell'appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la costituzione in giudizio è avvenuta il 21/10/2019, quindi nel pieno rispetto del termine di dieci giorni , nel caso di inosservanza delle forme, «l'appellante può compiere, di sua iniziativa, le attività che 11RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio servano ad integrarle successivamente (ad esempio mediante atti- vità di deposito ulteriore) e fino all'udienza di cui al secondocomma dell' art. 350 c.p.c. » (Cass. Sez.U, n. 16598 del 2016). Si è anche chiarito che l' art. 350 c.p.c. «non vieta, proprio per- ché trattasi di attività funzionale al controllo della regolarità della costituzione da effettuarsi in udienza, che il giudice, nel rilevare il difetto inerente la costituzione, possa invitare hic et hinde l ' appel- lante, se è in grado di farlo, alla regolarizzazione immediata e che l'appellante possa procedervi nell'udienza stessa», pur dovendosi escludere«un potere del giudice di concedere un termine», con con- seguente «impossibilità anche di un ordine di rinnovazione, perché esso si risolverebbe nella concessione di un termine» (Cass. Sez. U, n. 16598 del 2016). Quanto al deposito dell'originale della citazione, «l ' art. 156 c.p.c. intende riferirsi all'atto che l'appellante ha consegnato all'uffi- ciale giudiziario per la notificazione, sul quale costui ha scritto, ai sensi dell' art. 148 c.p.c. , la relazione di notificazione e che gli ha restituito», con la precisazione che l'ufficiale giudiziario nell'originale della citazione, ove ha steso la relazione di notificazione, può men- zionare:1) il perfezionamento del procedimento notificatorio anche nei confronti del destinatario; 2) il riferimento ad altri atti nel caso in cui il perfezionamento non risulti ( art. 140 c.p.c. ). Pertanto, sia nel primo caso (costituzione con originale docu- mento del perfezionamento), sia nel secondo (costituzione con ori- ginale non documentante il perfezionamento), il requisito formale della costituzione con l'originale della citazione risulta osservato. Risulta importante l'affermazione di questa Corteper cui «qua- lora l'appellato si sia costituito senza nulla osservare sulla conformità della copia all'originale notificatogli [
] la irregolarità discendente dal deposito di una copia piuttosto che dell'originale risulta sanata». 12RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 6. I concetti e le argomentazioni riportati nella citata sentenza di questa Cortea Sezioni Unite, n. 16598 del 2016 , sono stati preci- sati ed adattati al processo telematico. 6.1. Deve muoversi dalla sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, in relazione all' art. 369 c.p.c. (prima dell'introduzione del pro- cesso telematico in Cassazione), per cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ri- corso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi co- pia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notifi- catogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (Cass., Sez.U, 24/9/2018, n. 22438 ). È stato valorizzato il diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio ex art. 24 della Costitu- zione, che «guarda come obiettivo al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto prin- cipio mezzo, il giusto processo dalla durata ragionevole ( art. 111 costituzione ), in una dimensione complessiva di garanzie che rap- 13RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio presentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della carta di Nizza, art. 19 del trattato sull'Unione Europea, art. 6 CEDU)». Ciò, ovviamente, tenendo conto anche di ulteriori principi, che si intrecciano tra loro, e che sostengono altrettanti valori interni al sistema, come «l'ordinato svolgersi del giudizio di legittimità, con la possibilità di avviare sollecitamente le verifiche di rito; il controllo sulla tempestività dell'impugnazione e sul conseguente formarsi del giudicato». Si è ritenuto, quindi, che «insistere nella sanzione di improce- dibilità, nonostante che l'adempimento della controparte abbia con- sentito l'attivazione della sequenza procedimentale senza ritardi ap- prezzabili [
] e che il documento sia esibito dalla stessa parte inte- ressata a far constare la violazione processuale [
] condurrebbe ad un vulnusdi quei parametri normativi [
] che impongono di valutare in termini di ragionevolezza e proporzionalità gli impedimenti al pieno dispiegarsi della tutela giurisdizionale». Particolarerilievo, merita, dunque, il mancato disconoscimen - to, da parte del controricorrente destinatario della notificazione, della conformità di detta copia l'originale telematico, in applicazione dello art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005» (Cass. Sez. U., n. 22438 del 2018). 6.2. Analoghi principi sono stati poi ribaditi nella successiva sentenza di questa Corte, sempre a Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 25/3/2019, n. 8312) per la quale il deposito in cancelleria, nel ter- mine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994, oppure con attesta- zione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibi- 14RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio lità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, la con- formità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta sol- tanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricor- rente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'origi- nale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adu- nanza in camera di consiglio. 7. Tali principi sono stati poi traslati all'ipotesi di improcedibilità di cui all' art. 348 c.p.c. In particolare, si è ritenuto che, in caso di notificazione dell'ap- pello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privile- giare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una deci- sione di merito (nella specie, la S.C. ha affermato l'insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell'appello avendo l'ap- pellante, all'atto della sua costituzione in modalità analogica, depo- sitato le copie analogiche dell'atto di appello con le relate di notifica unitamente all'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua 15RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio comparsa di costituzione, che l'atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore) ( Cass., sez. 3, 12/3/2024, n. 6583 ). Ancora più chiaramente,si è affermato che la tempestiva co- stituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito tele- matico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza im- pugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gra- vame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell'appellante, mediante deposito cartaceo dell'atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via PEC)( Cass., sez. 6 - 1 , 15/11/2022, n. 33601 ). Si è chiarito, infatti,che l'interpretazione delle norme proces- suali «deve preferibilmente indirizzarsi in direzione della più ampia espansione del diritto di difesa quale espressione di principi sovra- nazionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto ad un equo processo». Pertanto, l'improcedibilità doveva essere esclusa in quanto at- tiene solo al caso di costituzione fuori termine e non all'ipotesi di inosservanza delle forme della costituzione ed anche perché, trat- tandosi di vizio di forma, «la nullità che ne consegue risulta sanata dall'avvenuta costituzione dell'appell[ato] senza che questo eccepi- sca nulla riguardo al vizio formale inficiant e la costituzione dell ' ap- pella[nte]» (Cass., n. 33601 del 2022; in termini anche Cass., sez. L, 31/5/2023, n. 15311 , seppure in ipotesi di trattazione cartolare; Cass., sez. 2, 30/3/2023, n. 8951 ; Cass., sez. 2, 21/6/2023, n. 17711 ). 16RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 8. Pertanto, nella specie va evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] si era costituita in giudizio, senza disconoscere in alcun modo la con- formità dell'atto di citazione in appello depositato ai fini della costi- tuzione ex art. 347c.p.c. , con quello ad essa notificato. 9. Inoltre, correttamente l'appellante ha depositato la copia, su supporto analogico, conforme all'originale dell'atto di appello e delle ricevute di spedizione e di accettazione dello stesso (cfr. anche pagina 6 della sentenza d'appello «il difensore degli appellanti, co- stituitosi fisicamente nella Cancelleria di questa Corte il 21/12/ 2019 [
] si è [
] limitato a depositare le copie su supporto carta- ceo dell'atto di appello notificato telematicamente ai procuratori dell'appellata costituiti nel giudizio di primo grado, la copia della re- lazione di notifica con attestazione di conformità dell'allegata procura alle liti, le copie su supporto cartaceo delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dei messaggi inviati 15/10/2019 dall'indi- rizzo di posta elettronica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a quella dei di- fensori dell'appellata, estratti dal REGINDE, l'attestazione di confor- mità delle suddette copie corrispondenti documenti informatici»). 10. Va anche evidenziato che ai sensi dell'art.9 comma 1-bis, della legge n.53 del 1994, in vigore dal 19/8/2014 al 25/11/2024, «qualora non si possa procedere al deposito con modalità telemati- che dell'atto notificato a norma dell'art.3-bis, l'Avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazionee di avvenuta con- segna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art.23, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82». Al comma 1-terdell'art. 9 citato si prevede che «in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis». 17RG n. 3818/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].23, comma 1 , del d.lgs. n. 82 del 2005, nella versione vigente a decorrere dal 27/1/2018, sancisce che «le copie su sup- porto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa ef- ficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro confor- mità all'originale in tutt