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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 19045/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 6914/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 85, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari e Procuratore presso il Tribunale di Bari , -intimati- avverso la sentenza nr. 160/2016 della Corte d’Appello di Bari depositata in data 15/2/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (di seguito denominata per brevità semplicemente «DGE») presentava presso il Tribunale Bari domanda ammissione al concordato preventivo; il piano era strutturato sul modello della cessio bonorume prevedeva il pagamento dei creditori chirografari (sia quelli ab origine chirografari che i debiti privilegiati degradati a chirografari) nella misura dello 0,74 %; il Tribunale, con decreto del 24/7/2015 dichiarava inammissibile la proposta di concordato, e con coeva sentenza, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, pronunciava il fallimento di DGE .

2. Sul gravame di DGE, la Corte d’Appello di Bari rigettava il reclamo; i giudici di secondo grado osservavano: a) che il piano indicava una percentuale di pagamento dei creditori chirografari irrisoria con conseguente negativa incidenza sulla causa concreta della proposta concordataria; b) che le possibilità di un aumento della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, legate al vittorioso esito di giudizi aventi ad oggetto debiti tributari e all’ipotetico « degrado» della passività privilegiate a chirografarie, erano aleatorie.

3. DGE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, il fallimento ha svolto attività difensiva, mentre sono rimasti intimati sia il Procuratore Generale sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo mezzo la ricorrente denuncia violazione degli artt.160-161 e 162 l.fall.; sostiene che la normativa di settore, prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.l. 83/2015, non prevedeva che debitore dovesse assicurare determinate soglie di soddisfazione ai creditori né tanto meno contemplava l’obbligo di indicare le percentuali di soddisfazione previste per i creditori, che se indicate non avevano effetti vincolanti ma servivano solo a rendere maggiormente intellegibile la proposta con conseguente inammissibilità del sindacato del Tribunale sulla irrisorietà delle percentuali di pagamento indicate. 1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art 162 l.fall in quanto, secondo la ricorrente, esula dal controllo di fattibilità giuridica la valutazione della congruità delle percentuali offerte ai creditori, sia pur minimali, essendo tale apprezzamento riservato, mediante l’espressione del diritto di voto, ai creditori i quali ben avrebbero potuto ritenere più conveniente la soluzione concordataria, che si giovava di un cospicuo apporto di finanza del terzo, rispetto all’alternativa fallimentare. 1.2 Con il terzo motivo viene opposta violazione e falsa applicazione dell’art. 160, 4° comma l.fall., e 23 del d.l. nr 83/2015 ed 11 disp. preliminari al codice civile per avere la Corte tratto argomenti interpretativi dal novellato art 160 4 comma l. fall. non applicabile ratione temporis alla domanda di concordato proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 secondo comma nr.4 cpc, in relazione all’art 360 nr. 4 cpc per aver reso la Corte distrettuale una motivazione apparente sulla possibilità di incremento delle percentuali di pagamento dei creditori chirografari. 2 Il primo e il secondo motivo, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamente connessi, sono infondati 2.1 La Corte di Appello ha affermato che le percentuali di pagamento del ceto chirografario, indicate nella misura dello 0.74% o anche dell’1,66%, nel caso di esito positivo delle controversie fiscali, « non costituiscono un soddisfacimento modesto e parziale o anche solo “minimo” dei creditori, ed anzi non attingono neppure il livello simbolico : il giudice, ratificandole, finirebbe col legittimare lo sviamento di funzione della procedura di concordato» 2.2 In altre parole, secondo i giudici baresi, si è al cospetto di percentuali di soddisfacimento che, per la loro irrisorietà, equivalgono, nella sostanza , alla mancanza di un’offerta di pagamento con la conseguente inidoneità della proposta a perseguire la funzione specifica di assicurare una soddisfazione, seppur parziale, ai creditori chirografari. 2.3 Orbene,è ormai noto che, prima dell’intervento della novella di cui al d.l.82/2015, questa Corte, a partire dal fondamentale arresto delle Sezioni unite nr 1521/2013, ha elaborato il principio che distingue la fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, dalla fattibilità economic a, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo.

Il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti; la fattibilità economica, invece, è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualisitico dell'istituto del concordato.

Di conseguenza con riferimento alla fattibilità economica, viene individuatoun solo profilo su cui si esercita il sindacato officioso dal giudice (fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto): quello della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causain astratto) ( cfr. Cass. 11423/2013, 11497/2014 e , più di recente 11522/2020) 2.4 La causa concreta della procedura di concordato preventivo, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha perciò un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, nel contempo, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

In questa prospettiva interpretativa non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria possa ritenersi - secondo la disciplina applicabile ratione temporis - , di per sè, inadatta a perseguire la causa concreta a cui la procedura è volta.

Il Tribunale, dunque, deve avere riguardo a rilevare dati da cui emerga, in maniera eclatante, la manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi compresa la soddisfazione in una qualche misura dei crediti rappresentati. 2.5 Solo quando tale evenienza viene esclusa va lasciata al giudizio dei creditori, quali diretti interessati all'esito della procedura, la valutazione - sotto i diversi aspetti della plausibilità dell'esito e della convenienza della proposta - delle modalità di soddisfacimento dei crediti offerte dal debitore, ivi comprese la consistenza delle percentuali di pagamento previste. 2.6 La corte distrettuale si è uniformata a tale insegnamento considerando irrisoria,e quindi tamquam non esset , la percentuale di pagamento dei creditori chirografari (0,74% o , nella migliore delle ipotesi dell’1,66%) non inidonea a garantire la realizzazione della causa, intesa come funzione economica, del concordato di assicurazione di un soddisfacimento sia pur modesto e parziale dei creditori. 2.7 L’impugnata sentenza ha, quindi , legittimamente acclarato il difetto della causa concreta nel "piano" "offerto" da DGE ai suoi creditori esprimendo un giudizio "di fatto" incensurabile se non nei ristretti limiti di cui al n. 5 del 1° co. dell'art. 360 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. 3 Il terzo motivo è inammissibile in quanto il novellato art. 160, 4° comma, l.fall. che ha reintrodotto la soglia minima di pagamento creditori chirografari fissandola nel 20%, lungi dal costituire una qualche ragione fondante della decisione, come espressamente precisato a pag. 4 sella sentenza dove si riconosce la non applicabilità della nuova normativa alla fattispecie, è stato valutato dai giudici di merito solo come una misura di paragone per avvalorare il carattere irrisorio della percentuale offerta ai chirografari. 4 Il quarto motivo è infondato. 4.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. 3.3 La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 3/11/2016). 3.4 E’ stato, quindi, precisato che la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). 3.6 Nella fattispecie in esame la Corte distrettuale, sui punti evidenziati in ricorso, così si esprime « sono evidenti il carattere meramente probabilistico delle circostanze, indicate in reclamoalle pagg. 19-26 che porterebbero alla percentuale dell’1,66% (tranne che per la parziale riduzione del debito derivante dal contenuto favorevole della sentenza nr. 3561/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, peraltro non in giudicato), nonché il carattere meramente aleatorio delle circostanze, indicate in reclamo alla pagg. 26-27 , che mediante un ipotetico “degrado” delle passività privilegiate a chirografarie porterebbero a un soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 41,87% , Sul punto, nessuna nuova deduzione è venuta dalla reclamante dopo le puntuale repliche della controparte». 3.7 La motivazione della sentenza impugnata, sia pur redatta in termini estremamente stringati, appare comprensibile nel suo iter logico-giuridico e non è affetta da lacuna o gravi anomalie argomentative sopra individuate ponendosi di sopra del "minimo costituzionale" (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 2014, cit.).

4. In conclusione il ricorso va rigettato

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazioneche si liquidano € 8.000 per compensi, oltre 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 6914/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 85, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari e Procuratore presso il Tribunale di Bari , -intimati- avverso la sentenza nr. 160/2016 della Corte d’Appello di Bari depositata in data 15/2/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (di seguito denominata per brevità semplicemente «DGE») presentava presso il Tribunale Bari domanda ammissione al concordato preventivo; il piano era strutturato sul modello della cessio bonorume prevedeva il pagamento dei creditori chirografari (sia quelli ab origine chirografari che i debiti privilegiati degradati a chirografari) nella misura dello 0,74 %; il Tribunale, con decreto del 24/7/2015 dichiarava inammissibile la proposta di concordato, e con coeva sentenza, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, pronunciava il fallimento di DGE . 2. Sul gravame di DGE, la Corte d’Appello di Bari rigettava il reclamo; i giudici di secondo grado osservavano: a) che il piano indicava una percentuale di pagamento dei creditori chirografari irrisoria con conseguente negativa incidenza sulla causa concreta della proposta concordataria; b) che le possibilità di un aumento della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, legate al vittorioso esito di giudizi aventi ad oggetto debiti tributari e all’ipotetico « degrado» della passività privilegiate a chirografarie, erano aleatorie. 3. DGE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, il fallimento ha svolto attività difensiva, mentre sono rimasti intimati sia il Procuratore Generale sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo mezzo la ricorrente denuncia violazione degli artt.160-161 e 162 l.fall.; sostiene che la normativa di settore, prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.l. 83/2015, non prevedeva che debitore dovesse assicurare determinate soglie di soddisfazione ai creditori né tanto meno contemplava l’obbligo di indicare le percentuali di soddisfazione previste per i creditori, che se indicate non avevano effetti vincolanti ma servivano solo a rendere maggiormente intellegibile la proposta con conseguente inammissibilità del sindacato del Tribunale sulla irrisorietà delle percentuali di pagamento indicate. 1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art 162 l.fall in quanto, secondo la ricorrente, esula dal controllo di fattibilità giuridica la valutazione della congruità delle percentuali offerte ai creditori, sia pur minimali, essendo tale apprezzamento riservato, mediante l’espressione del diritto di voto, ai creditori i quali ben avrebbero potuto ritenere più conveniente la soluzione concordataria, che si giovava di un cospicuo apporto di finanza del terzo, rispetto all’alternativa fallimentare. 1.2 Con il terzo motivo viene opposta violazione e falsa applicazione dell’art. 160, 4° comma l.fall., e 23 del d.l. nr 83/2015 ed 11 disp. preliminari al codice civile per avere la Corte tratto argomenti interpretativi dal novellato art 160 4 comma l. fall. non applicabile ratione temporis alla domanda di concordato proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 secondo comma nr.4 cpc, in relazione all’art 360 nr. 4 cpc per aver reso la Corte distrettuale una motivazione apparente sulla possibilità di incremento delle percentuali di pagamento dei creditori chirografari. 2 Il primo e il secondo motivo, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamente connessi, sono infondati 2.1 La Corte di Appello ha affermato che le percentuali di pagamento del ceto chirografario, indicate nella misura dello 0.74% o anche dell’1,66%, nel caso di esito positivo delle controversie fiscali, « non costituiscono un soddisfacimento modesto e parziale o anche solo “minimo” dei creditori, ed anzi non attingono neppure il livello simbolico : il giudice, ratificandole, finirebbe col legittimare lo sviamento di funzione della procedura di concordato» 2.2 In altre parole, secondo i giudici baresi, si è al cospetto di percentuali di soddisfacimento che, per la loro irrisorietà, equivalgono, nella sostanza , alla mancanza di un’offerta di pagamento con la conseguente inidoneità della proposta a perseguire la funzione specifica di assicurare una soddisfazione, seppur parziale, ai creditori chirografari. 2.3 Orbene,è ormai noto che, prima dell’intervento della novella di cui al d.l.82/2015, questa Corte, a partire dal fondamentale arresto delle Sezioni unite nr 1521/2013, ha elaborato il principio che distingue la fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, dalla fattibilità economic a, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo. Il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti; la fattibilità economica, invece, è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualisitico dell'istituto del concordato. Di conseguenza con riferimento alla fattibilità economica, viene individuatoun solo profilo su cui si esercita il sindacato officioso dal giudice (fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto): quello della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causain astratto) ( cfr. Cass. 11423/2013, 11497/2014 e , più di recente 11522/2020) 2.4 La causa concreta della procedura di concordato preventivo, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha perciò un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, nel contempo, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori. In questa prospettiva interpretativa non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria possa ritenersi - secondo la disciplina applicabile ratione temporis - , di per sè, inadatta a perseguire la causa concreta a cui la procedura è volta. Il Tribunale, dunque, deve avere riguardo a rilevare dati da cui emerga, in maniera eclatante, la manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi compresa la soddisfazione in una qualche misura dei crediti rappresentati. 2.5 Solo quando tale evenienza viene esclusa va lasciata al giudizio dei creditori, quali diretti interessati all'esito della procedura, la valutazione - sotto i diversi aspetti della plausibilità dell'esito e della convenienza della proposta - delle modalità di soddisfacimento dei crediti offerte dal debitore, ivi comprese la consistenza delle percentuali di pagamento previste. 2.6 La corte distrettuale si è uniformata a tale insegnamento considerando irrisoria,e quindi tamquam non esset , la percentuale di pagamento dei creditori chirografari (0,74% o , nella migliore delle ipotesi dell’1,66%) non inidonea a garantire la realizzazione della causa, intesa come funzione economica, del concordato di assicurazione di un soddisfacimento sia pur modesto e parziale dei creditori. 2.7 L’impugnata sentenza ha, quindi , legittimamente acclarato il difetto della causa concreta nel "piano" "offerto" da DGE ai suoi creditori esprimendo un giudizio "di fatto" incensurabile se non nei ristretti limiti di cui al n. 5 del 1° co. dell'art. 360 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. 3 Il terzo motivo è inammissibile in quanto il novellato art. 160, 4° comma, l.fall. che ha reintrodotto la soglia minima di pagamento creditori chirografari fissandola nel 20%, lungi dal costituire una qualche ragione fondante della decisione, come espressamente precisato a pag. 4 sella sentenza dove si riconosce la non applicabilità della nuova normativa alla fattispecie, è stato valutato dai giudici di merito solo come una misura di paragone per avvalorare il carattere irrisorio della percentuale offerta ai chirografari. 4 Il quarto motivo è infondato. 4.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. 3.3 La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). 3.4 E’ stato, quindi, precisato che la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). 3.6 Nella fattispecie in esame la Corte distrettuale, sui punti evidenziati in ricorso, così si esprime « sono evidenti il carattere meramente probabilistico delle circostanze, indicate in reclamoalle pagg. 19-26 che porterebbero alla percentuale dell’1,66% (tranne che per la parziale riduzione del debito derivante dal contenuto favorevole della sentenza nr. 3561/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, peraltro non in giudicato), nonché il carattere meramente aleatorio delle circostanze, indicate in reclamo alla pagg. 26-27 , che mediante un ipotetico “degrado” delle passività privilegiate a chirografarie porterebbero a un soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 41,87% , Sul punto, nessuna nuova deduzione è venuta dalla reclamante dopo le puntuale repliche della controparte». 3.7 La motivazione della sentenza impugnata, sia pur redatta in termini estremamente stringati, appare comprensibile nel suo iter logico-giuridico e non è affetta da lacuna o gravi anomalie argomentative sopra individuate ponendosi di sopra del "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, cit.). 4. In conclusione il ricorso va rigettato 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazioneche si liquidano € 8.000 per compensi, oltre 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma
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