CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 07801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati alla pena di anni 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 e 6 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina del peso complessivo rispettivamente pari a grammi 24,853 e grammi 0,6707. I ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante ex art. 73 co. 6 D.P.R. 309/90, per aver commesso il fatto in concorso con [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, in quanto quest'ultimo era mero proprietario dell'immobile ove lo stupefacente era detenuto e spacciato in sua assenza, non sussistendo quindi le condizioni per affermare la sua responsabilità. Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle risultanze probatorie, dalle quali emerge che anche [OSCURATO:PERSONA] deteneva consapevolmente nell'abitazione di sua proprietà sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sebbene il figlio abbia rivendicato come di sua esclusiva proprietà la sostanza stupefacente, ritenendo quindi che il reato sia stato commesso con il concorso di tre soggetti. Infatti, aggiunge la Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] aveva consentito che nella propria abitazione avvenisse la vendita delle sostanze per il tramite del [OSCURATO:PERSONA], sorpreso in flagranza, considerato che la sostanza era stata rinvenuta proprio nella camera da letto di [OSCURATO:PERSONA], che era stato rinvenuto un manoscritto con annotazioni di numeri e nomi e che anche i due acquirenti escussi a sommarie informazioni hanno confermato di essersi recati in quel luogo in altre occasioni per effettuare l'acquisto di sostanza stupefacente. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigliere estensore Il