CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al quarto motivo. Rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 22 aprile 2021, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 28 giugno 2018 dal Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riducendo le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare, alla durata di anni due, confermandola nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 219 ultimo comma legge fallimentare prevalenti sulla contestata recidiva, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva limitatamente alla somma di danaro di euro 2.497,28 euro, nella sua qualità di legale rappresentante della società "Sercarni" di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trani del 17 settembre 2008. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità per il reato in contestazione. La Corte territoriale ha ricavato la penale responsabilità del ricorrente in ordine alla distrazione delle somme che risultavano dalla documentazione contabile unicamente dalla circostanza che non è stato in grado di fornire giustificazione in ordine alla sua destinazione, senza tenere conto delle circostanze di fatto in cui si è svolta la condotta e senza un approfondita indagine in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordina alla mancata riqualificazione nella ipotesi di bancarotta semplice. La sentenza impugnata, a fronte della specifica doglianza contenuta nell'atto di appello che valorizzava la sussistenza in capo al ricorrente al più di una condotta colposa con la conseguente riqualificazione della fattispecie contestata, si è limitata ed evidenziare che il ricorrente non ha dato prova del legittimo utilizzo della somma posta in cassa senza approfondimento dal punto di vista dell'elemento soggettivo. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva contestata. La sentenza impugnata, nell'operare il giudizio di bilanciamento con la contestata recidiva, non ha motivato quanto alla relazione qualificata sussistente tra i precedenti penali del ricorrente e il fatto contestato. 2.4 Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art.163 cod. pen. La Corte, nonostante la espressa richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha operato alcuna verifica e valutazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con l'orientamento di questa Corte.In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204). L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché è l'imprenditore/amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali. Siffatto onere dimostrativo presuppone, invero, la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela. Sul punto, si è affermato come siffatta esistenza (e consistenza) possa essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, (2019), Villa, Rv. 275499). 1.1. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi richiamati in quanto ha fornito esaustiva motivazione sul punto (pp.2 e 3), specificando che il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni e utilità nella disponibilità del fallito è circostanza idonea a fondare la ragionevole presunzione della loro distrazione, in assenza di una giustificazione da parte dell'imputato in ordine alla loro destinazione al soddisfacimento di esigenze della impresa. L'assenza di creditori danneggiati ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non è circostanza rilevante. Si tratta, infatti, di un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, non essendo, invece, richiesta dalla disposizione la sussistenza di alcun danno alla massa dei creditori. 1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la volontà di cagionare il fallimento, né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. 5, n. 12198 del 17/02/2022; Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389); è sufficiente la rappresentazione "della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice" (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, (2015), Geronzi ed altri, Rv. 263801). Questa Corte, proprio nel delineare i criteri distintivi tra l'ipotesi di bancarotta distrattiva e quella di bancarotta semplice ha evidenziato che la fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l'incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima (Sez.5 n.34979 del 10/09/2020, Magnoni, Rv.280321). Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata evidenzia la sussistenza degli indici di fraudolenza integranti la concreta pericolosità dei fatti e il dolo generico della condotta, laddove il ricorso si limita a richiamare genericamente risultanze istruttorie da cui emergerebbe unicamente una condotta imprudente e avventata. 1.3. Inammissibile in quanto generico il terzo motivo di ricorso. Ed invero, la sentenza impugnata nel richiamare integralmente le motivazioni del giudice di primo grado in relazione al trattamento sanzionatorio, pur riconoscendo la sussistenza della contestata recidiva ai fini della determinazione della pena, condivide il giudizio, operato dal giudice di primo grado, di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art.219 comma 3 legge fallimentare sulla recidiva. Inoltre, il ricorrente, seppure lamenti una omessa verifica in sede di appello della sussistenza di una relazione qualificata tra i precedenti penali del Sergio e il reato per cui è stata emessa la condanna, trascura di evidenziare quali sarebbero gli elementi pretermessi che avrebbe dovuto essere diversamente valutati, con conseguente genericità della doglianza. 1.4. Il quarto motivo è fondato. Nell'atto di appello la difesa aveva richiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.La Corte di Appello ha omesso la motivazione sullo specifico punto, laddove, se richiesto, il giudice deve esporre le ragioni, di fatto e di diritto alla base della decisione con cui, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen., concede o nega il beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio condizionato dal ricorrere di elementi oggettivi ed elementi lasciati alla valutazione del giudice. Sullo specifico punto la sentenza va dunque annullata. 1.4.1. Aderendo all'orientamento maggioritario di questa Corte, il collegio ritiene che in tal caso operi l'annullamento con rinvio (ex multis, Sez.2, n.17010 del 17/03/2022,Rosafio, Rv.283114) dal momento che "In tema di sospensione condizionale della pena, ove nella sentenza di appello il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non sia espresso in modo esplicito, ma dal percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice, la Corte di cassazione può fare ricorso ai poteri conferiti dall'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito quando nella motivazione non vi siano elementi utili per la concessione del beneficio in sede di legittimità." Nella ipotesi di specie il giudice del rinvio dovrà indicare le ragioni in base alle quali si debba concedere o negare il beneficio richiesto, non emergendo elementi utili a questo Collegio per procedere senza rinvio. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d