CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rio difensore,difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Addio;- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 27 giugno 2023 n.2128;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2019 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne dinanzi alTribunale di Milano la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esponendo:-) di avere concluso con la convenuta - avente per oggettosociale l’attività di trasporto merci - un contratto di assicurazione aN.R.G.: 18140/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero registro generale 18140/2023Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 23855/2026Data pubblicazione 22/07/2026copertura del rischio di responsabilità civile e di danni alle cosetrasportate;-) che il contratto prevedeva una clausola di regolazione delpremio, in virtù della quale quest’ultimo era determinato in parte inmisura fissa annua, ed in parte in misura proporzionale al fatturatodell’assicurata (0,40% del fatturato aziendale al netto dell’IVA);-) che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva versato il conguaglio dipremio dovuto in base all’andamento del fatturato.2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì negando di avere mai concluso conla [OSCURATO:PERSONA] il contratto da questa posto a fondamentodella domanda. Dedusse di avere concluso un differente contratto,per il tramite dell’intermediario “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.” diMaddaloni (CE), nel quale era previsto un premio in misura fissa, enon in misura variabile.3. Con sentenza n. 3768 del 3.5.2022 il Tribunale di Milano accolse ladomanda.La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza 27.6.2023 n. 2128 la Corte d’appello di Milanorigettò il gravame della [OSCURATO:PERSONA].La Corte così ha motivato la propria decisione:-) il disconoscimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dellasottoscrizione presente sulla polizza prodotta dalla Vittoria era validoed efficace; sicché - in mancanza di una istanza di verificazioneritualmente proposta - quel contratto era inutilizzabile;-) tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque ammesso diavere stipulato un contratto con la [OSCURATO:PERSONA], e “dalloscambio di mail e dalla condotta complessiva delle parti, appareNumero registro generale 18140/2023N.R.G.: 18140/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 23855/2026Data pubblicazione 22/07/2026chiaro che il contenuto in concreto delle condizioni di polizza fossequello allegato dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia la pattuizione di unpremio in una quota fissa con previsione di conguaglio al terminedell’annualità”;-) in particolare, l’esistenza della clausola di regolazione delpremio si desumeva dai messaggi con i quali, da un lato, la Vittoriaaveva domandato all’assicurata la regolazione del premio; e dall’altroquesta aveva risposto comunicando l’ammontare del fatturato.5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione in viaprincipale dalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentalefondato su un motivo.Ambo le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cuiall’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA].Col primo motivo del proprio ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione degli artt. 2697 e 2728 c.c.; 115, 214 e 216 c.p.c..Sostiene la ricorrente che per effetto del disconoscimento dellasottoscrizione del contratto prodotto dalla Vittoria, ed in mancanza diuna istanza di verificazione della scrittura privata, la domanda sisarebbe dovuta rigettare tout court, senza possibilità di desumerel’esistenza ed il contenuto del contratto da altri atti o fatti.1.1. Il motivo è infondato.Che il contratto di assicurazione debba essere provato per iscritto(art. 1888 c.c.) non vuol dire che, senza la polizza, l’esistenza ed ilcontenuto di esso non possano essere dimostrati aliunde.Numero registro generale 18140/2023N.R.G.: 18140/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 23855/2026Data pubblicazione 22/07/2026Questa Corte ha da tempo stabilito che la prova scritta del contrattodi assicurazione può consistere anche in documenti diversi dallapolizza, purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, se daessi sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto di quest’ultima(così già Cass. Sez. 1, 10/04/1961, n. 760; Cass. Sez. 1,07/08/1964, n. 2258 e Cass. Sez. 3, 18/04/1975, n. 1486, conorientamento rimasto da allora immutato).In applicazione di questo principio, si è ad es. ritenuto che possanocostituire prova scritta del contratto di assicurazione:-) lo scambio di messaggi di posta elettronica tra assicurato edassicuratore, anche se non sottoscritti con firma elettronicaqualificata o firma digitale (Cass. Sez. 3, 21/05/2024, n. 14046);-) la c.d. “ricevuta provvisoria di copertura” rilasciatadall’agente munito del potere di rappresentanza (Cass. Sez. 3,18/02/2000, n. 1875; Cass. Sez. 1, 15/12/1987, n. 9298);-) la quietanza di pagamento dell’indennizzo rilasciatadall’assicurato (Cass. Sez. 3, 17/05/1972, n. 1501; Cass. Sez. 1,26/10/1967, n. 2648).A tale principio la Corte d’appello si è attenuta: lo stabilire poi se idocumenti disponibili costituissero prova sufficiente od insufficientedell’esistenza del contratto e del suo contenuto è questione di fatto,riservata al giudice di merito e non sindacabile in questa sede, né,comunque, attinta sotto i soli profili qui astrattamente rilevanti, qualiil vizio manifesto di sussunzione o il travisamento della prova, seconfigurabile entro i limiti di cui a Cass. Sez. U, 05/03/2024, n. 5792.2. Il secondo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA].Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2697, 2727e 2728 c.c., e dell’art. 115 c.p.c..Numero registro generale 18140/2023N.R.G.: 18140/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 23855/2026Data pubblicazione 22/07/2026La censura è rivolta contro il passo della motivazione in cui la Corted’appello osserva che la [OSCURATO:PERSONA], pur ammettendo di averecomunque stipulato un contratto di assicurazione, non ne avevadepositata copia.La ricorrente deduce che, così giudicando, la Corte d’appello hainvertito l’onere di prova.2.1. Il motivo è inammissibile.Il passaggio censurato dalla ricorrente è solo un obiter dictum, non laratio decidendi.La domanda è stata accolta non perché la [OSCURATO:PERSONA] nonabbia provato l’esistenza del contratto, ma per la diversa ragione chene è stata ritenuta dimostrata l’esistenza da parte della Vittoria.3. Il ricorso incidentale della Vittoria.Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale la VittoriaAssicurazioni lamenta il vizio di omissione di pronuncia sui due motividel proprio appello incidentale, concernenti il quantum debeatur.3.1. Il motivo è manifestamente fondato.[OSCURATO:PERSONA] propose infatti un appello incidentale fondato su duemotivi (pp. 9 e ss. della comparsa di costituzione e risposta inappello), dei quali la Corte territoriale ha omesso qualunque esame.4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dalgiudice del rinvio.P. q. m.(-) rigetta il ricorso principale;(-) accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,N.R.G.: 18140/23Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero registro generale 18140/2023Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 23855/2026Data pubblicazione 22/07/2026cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità;(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte di cassazione, addì 2 luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])