Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 14787/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 511-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'URSO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 avverso la sentenza n. 391/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha respinto integralmente l’appello proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società in epigrafe avverso la sentenza di primo grado che, accertata l’insussistenza della giusta causa legittimante il recesso, manifestato dal [OSCURATO:PERSONA] con missiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal rapporto di promozione finanziaria intercorso tra le parti dall’8 maggio 2008, lo aveva condannato al pagamento in favore della Banca della somma di euro 78.675,09, in misura pari alla somma della penale stabilita in contratto per la risoluzione anticipata e l’indennità sostitutiva del preavviso, detratto il FIRR ed un importo per credito residuo;

2. la Corte, in estrema sintesi, ha argomentato che “i comportamenti addebitati dal [OSCURATO:PERSONA] alla Banca ed assertivamente lesivi del vincolo fiduciario non sono potenzialmente destinati ad alterare la funzione economica del contratto di agenzia o a ledere alcuna delle obbligazioni tipiche di questa figura negoziale, ma al più possono configurare meri comportamenti violativi degli oneri aggiuntivi ed accessori discendenti dal contratto di [OSCURATO:PERSONA] e inidonei a giustificare il recesso del [OSCURATO:PERSONA] dal contratto di agenzia”; che, in ogni caso, secondo la Corte, “la Banca appellata non è stata neppure inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con i patti aggiuntivi”; quanto poi alla pretesa invalidità della clausola penale apposta al contratto stipulato tra le parti, la Corte afferma che essa, “alla stregua della documentazione agli atti, non è nella fattispecie affatto viziata, né sussistono i presupposti per Ric. 2021 n. 00511 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 una sua potenziale riduzione (peraltro genericamente indicati dal [OSCURATO:PERSONA]), alla luce dell'evidente interesse della preponente, utilmente riscontrabile da una complessiva lettura delle allegate pattuizioni, di non privarsi per un determinato arco temporale di un soggetto capace di costituire e gestire, per la sua esperienza e professionalità, una struttura operativa preordinata ad incrementare i profitti aziendali […] vincolo di stabilità adeguatamente compensato, nella prospettiva di un equilibrato bilanciamento sinallagmatico, dal riconoscimento in favore dell’agente di una sensibile controprestazione economica”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Sig. [OSCURATO:PERSONA] con 3 motivi; ha resistito con controricorso la società intimata;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA]

1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le rubriche predisposte dalla stessa parte ricorrente: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. – Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.” (primo motivo); si critica la sentenza impugnata per come ha interpretato i contratti sottoscritti tra le parti e “per non aver ritenuto sussistente un negozio complesso con prestazioni indipendenti, con unica incidenza della vicenda contrattuale”; “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1746, 1748, 1749, 1751 e 2119 c.c., in relazione all’art. 360, Ric. 2021 n. 00511 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 co. 1, n. 3, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1362, 1363, 1375, 1377 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, in combinato disposto con gli artt. 112, 115, 116, c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., anche in combinato disposto con gli artt. 112, 115, 116 c.p.c, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.” (secondo motivo); “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1342, 1418 e 1421 c.c., anche in combinato disposto con gli artt. 112, 115, 116, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1750 e 2607 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1382 e 1384 ss. c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.” (terzo motivo); si critica diffusamente la sentenza impugnata per aver ritenuto la validità della clausola penale;

2. il Collegio reputa che i motivi, per come sono stati formulati nel ricorso per cassazione, presentino plurimi e concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza; in premessa va sottolineato che il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art.360 c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione (tra le molte v.

Cass. n. 9228 del 2016; Cass. n. 21187 del 2019); il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione comporta, fra l'altro, Ric. 2021 n. 00511 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o princìpi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass.n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002); l’osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto espone il ricorrente per cassazione –per risalente giurisprudenza di legittimità– al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione (tra molte: Cass. n. 19100 del 2006; Cass. n. 17178 del 2014), canone che nel ricorso in esame – secondo il giudizio di questa Corte – risulta ampiamente trascurato attraverso la formulazione di motivi riferiti ad una eterogeneità di profili tra loro sovrapposti e inestricabilmente combinati, di modo che risulta per il Collegio impossibile una corretta operazione di interpretazione e sussunzione delle censure ed il conseguente esercizio della primaria funzione nomofilattica; ancora di recente si è ribadito che i requisiti di “contenuto-forma”, imposti per la redazione del ricorso per cassazione, risultano funzionali al ruolo nomofilattico della Suprema Corte; tanto in coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U. (sent. 15 settembre 2016, in causa Trevisanato c.

Italia; sent. 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c.

Russia) che ha affermato il basilare principio della piena legittimità di un sistema, anche rigoroso, di requisiti formali per l'accesso al giudizio di legittimità e per la redazione dei ricorsi introduttivi, il quale non solo non viola l'art. 6 CEDU, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolo Ric. 2021 n. 00511 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 nomofilattico della Corte di legittimità e quindi al conseguimento dei valori fondamentali della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia (in termini Cass. n. 41796 del 2021); sull’assunto che il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e che, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (cfr. Cass.

SS.UU. n. 30996 del 2017), non ha apportato innovazioni la recente sentenza della Corte di Strasburgo del 29 ottobre 2021, Succi c.

Italia, dovendosi escludere che, anche per il tramite di una difesa tecnica, la quale richiede un adeguato grado di specializzazione, il ricorrente in cassazione non sia posto in grado di percepire il significato e le implicazioni di dette regole, coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione (cfr. Cass. n. 37355 del 2021; in tali sensi v. pure Cass. n. 8117 del 2022; Cass. n. 8034 del 2022; Cass. n. 7264 del 2022; Cass. n.6152 del 2022);

2.1. ciò premesso, in primis, tutti i motivi denunciano il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., in una ipotesi in cui è precluso dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., in base al quale esso non può essere evocato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado; ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d.

«doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019); Ric. 2021 n. 00511 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -6- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v.

Cass. n. 5528 del 2014), non essendo all’uopo sufficiente, come opina il ricorrente, evidenziare nella memoria conclusiva (la cui funzione è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli; v.

Cass. n. 30760 del 2018; Cass. n. 17893 del 2020) che in primo grado non era stata compiuta alcuna istruzione probatoria invece effettuata in appello, atteso che sarebbe stato necessario, secondo l’orientamento che qui si condivide, adeguatamente specificare sin dall’atto introduttivo del giudizio di legittimità quali fossero le ragioni di fatto della decisione in primo grado diverse rispetto a quelle di rigetto dell’appello;

2.2. in ogni caso, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c., non tengono adeguato conto dell’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) che hanno espresso su tale norma i seguenti princìpi di diritto (princìpi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto Ric. 2021 n. 00511 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -7- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso; i motivi in esame risultano ampiamente irrispettosi di tali enunciati; non enucleano, fra l’altro, fatti storici realmente omessi nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimento a valutazioni dei materiali probatori, e, comunque, ritenuti “decisivi” non nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass.

SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015), ma nel senso patrocinato dalla parte soccombente, come è confermato anche dalla loro stessa molteplicità (questa Corte ha già sancito l'inammissibilità di Ric. 2021 n. 00511 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -8- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 censure che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte di Appello, ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito oppure chiamando "fatto decisivo", indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa; in termini: Cass. n. 21439 del 2015);

2.3. il primo e secondo motivo deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., prospettando che la motivazione impugnata, in più punti, non renderebbe comprensibile il percorso logico seguito dai giudici del merito per respingere il gravame; le doglianze sono infondate; come innanzi rammentato le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass.

SS.UU. n. 22232 del 2016); ciò non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere l’appello del [OSCURATO:PERSONA], non essendo sufficiente a determinare la radicale Ric. 2021 n. 00511 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -9- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 nullità della sentenza il dissenso valutativo espresso da chi si è visto soccombente in entrambi i gradi di merito; invero, per risalente insegnamento di questa Corte, la carenza motivazionale può rendere nulla la sentenza solo quando non sia evincibile, nel complesso della medesima sentenza, il procedimento logico che ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, il convincimento del giudice, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, tra le tante, Cass.

SS.UU. n. 24148 del 2013);

2.4. tutti i motivi contengono promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale ma anche processuale, nonché di vizi di omesso esame di fatti decisivi; essi sono inammissibili perché – a giudizio del Collegio - non consentono un’adeguata identificazione del devolutum e danno luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da … irredimibile eterogeneità” (Cass.

SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass.

SS.UU. n. 17931 del 2013; conf.

Cass.n. 14317 del 2016; tra le più recenti v.

Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019); in particolare, questa Corte ha da tempo stigmatizzato tale modalità di formulazione che risulta irrispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione nei casi in cui, nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, Ric. 2021 n. 00511 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -10- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v.

Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008); si è così ritenuta inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (in termini, Cass. n. 19443 del 2011; v. poi Cass. n. 23600 del 2012; Cass. n. 25722 del 2014; Cass. n. 671 del 2015; Cass. n. 15651 del 2017);

2.5. in ogni caso, le plurime censure di violazione e falsa applicazione di legge trascurano di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, Ric. 2021 n. 00511 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -11- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); in realtà il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; nella specie, invece, la sequela della gran parte degli errores in iudicando addebitati alla Corte territoriale, oltre a mancare di un sufficiente grado di specificità nei sensi innanzi richiamati, transita attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, a partire dalla diversa interpretazione della volontà negoziale, come è conclamato dagli ampi riferimenti svolti in ricorso alle risultanze istruttorie documentali e testimoniali;

2.6. inoltre, le censure con cui si lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. sono infondate, atteso che la norma è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che Ric. 2021 n. 00511 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -12- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie - sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), opponendo una diversa valutazione;

2.7. parimenti non possono trovare accoglimento quelle parti dei motivi in cui si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte; come di recente ribadito dalle Sezioni unite civili (cfr. Cass.

SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre); la pronuncia rammenta, poi, che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza Ric. 2021 n. 00511 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -13- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi individuati da questa Corte fin dalle già citate Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014;

2.8. quanto alla dedotta violazione delle disposizioni codicistiche in materia di interpretazione, è noto che anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass.n. 11756 del 2006); tali valutazioni del giudice di merito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n.

Ric. 2021 n. 00511 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -14- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass.n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole in ordine agli accordi che hanno regolato i rapporti intercorsi tra le parti; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione -riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo- laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006);

2.9. in ogni caso e, in definitiva, il Collegio reputa che i motivi di gravame proposti, nella sostanza, pretendono una rivalutazione degli apprezzamenti di merito compiuti dai giudici ai quali è devoluto, sollecitando un sindacato che è estraneo ai poteri del giudice di legittimità; Ric. 2021 n. 00511 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -15- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 da ultimo le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020);

3. conclusivamente, per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere, nel suo complesso, respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per spese, rimborso spese generali al 15% e accessori secondo legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 511-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'URSO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 avverso la sentenza n. 391/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha respinto integralmente l’appello proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società in epigrafe avverso la sentenza di primo grado che, accertata l’insussistenza della giusta causa legittimante il recesso, manifestato dal [OSCURATO:PERSONA] con missiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal rapporto di promozione finanziaria intercorso tra le parti dall’8 maggio 2008, lo aveva condannato al pagamento in favore della Banca della somma di euro 78.675,09, in misura pari alla somma della penale stabilita in contratto per la risoluzione anticipata e l’indennità sostitutiva del preavviso, detratto il FIRR ed un importo per credito residuo; 2. la Corte, in estrema sintesi, ha argomentato che “i comportamenti addebitati dal [OSCURATO:PERSONA] alla Banca ed assertivamente lesivi del vincolo fiduciario non sono potenzialmente destinati ad alterare la funzione economica del contratto di agenzia o a ledere alcuna delle obbligazioni tipiche di questa figura negoziale, ma al più possono configurare meri comportamenti violativi degli oneri aggiuntivi ed accessori discendenti dal contratto di [OSCURATO:PERSONA] e inidonei a giustificare il recesso del [OSCURATO:PERSONA] dal contratto di agenzia”; che, in ogni caso, secondo la Corte, “la Banca appellata non è stata neppure inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con i patti aggiuntivi”; quanto poi alla pretesa invalidità della clausola penale apposta al contratto stipulato tra le parti, la Corte afferma che essa, “alla stregua della documentazione agli atti, non è nella fattispecie affatto viziata, né sussistono i presupposti per Ric. 2021 n. 00511 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 una sua potenziale riduzione (peraltro genericamente indicati dal [OSCURATO:PERSONA]), alla luce dell'evidente interesse della preponente, utilmente riscontrabile da una complessiva lettura delle allegate pattuizioni, di non privarsi per un determinato arco temporale di un soggetto capace di costituire e gestire, per la sua esperienza e professionalità, una struttura operativa preordinata ad incrementare i profitti aziendali […] vincolo di stabilità adeguatamente compensato, nella prospettiva di un equilibrato bilanciamento sinallagmatico, dal riconoscimento in favore dell’agente di una sensibile controprestazione economica”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Sig. [OSCURATO:PERSONA] con 3 motivi; ha resistito con controricorso la società intimata; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le rubriche predisposte dalla stessa parte ricorrente: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. – Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.” (primo motivo); si critica la sentenza impugnata per come ha interpretato i contratti sottoscritti tra le parti e “per non aver ritenuto sussistente un negozio complesso con prestazioni indipendenti, con unica incidenza della vicenda contrattuale”; “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1746, 1748, 1749, 1751 e 2119 c.c., in relazione all’art. 360, Ric. 2021 n. 00511 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 co. 1, n. 3, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1362, 1363, 1375, 1377 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, in combinato disposto con gli artt. 112, 115, 116, c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., anche in combinato disposto con gli artt. 112, 115, 116 c.p.c, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.” (secondo motivo); “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1342, 1418 e 1421 c.c., anche in combinato disposto con gli artt. 112, 115, 116, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1750 e 2607 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1382 e 1384 ss. c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.” (terzo motivo); si critica diffusamente la sentenza impugnata per aver ritenuto la validità della clausola penale; 2. il Collegio reputa che i motivi, per come sono stati formulati nel ricorso per cassazione, presentino plurimi e concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza; in premessa va sottolineato che il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art.360 c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione (tra le molte v. Cass. n. 9228 del 2016; Cass. n. 21187 del 2019); il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione comporta, fra l'altro, Ric. 2021 n. 00511 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o princìpi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass.n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002); l’osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto espone il ricorrente per cassazione –per risalente giurisprudenza di legittimità– al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione (tra molte: Cass. n. 19100 del 2006; Cass. n. 17178 del 2014), canone che nel ricorso in esame – secondo il giudizio di questa Corte – risulta ampiamente trascurato attraverso la formulazione di motivi riferiti ad una eterogeneità di profili tra loro sovrapposti e inestricabilmente combinati, di modo che risulta per il Collegio impossibile una corretta operazione di interpretazione e sussunzione delle censure ed il conseguente esercizio della primaria funzione nomofilattica; ancora di recente si è ribadito che i requisiti di “contenuto-forma”, imposti per la redazione del ricorso per cassazione, risultano funzionali al ruolo nomofilattico della Suprema Corte; tanto in coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U. (sent. 15 settembre 2016, in causa Trevisanato c. Italia; sent. 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c. Russia) che ha affermato il basilare principio della piena legittimità di un sistema, anche rigoroso, di requisiti formali per l'accesso al giudizio di legittimità e per la redazione dei ricorsi introduttivi, il quale non solo non viola l'art. 6 CEDU, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolo Ric. 2021 n. 00511 sez. ML - ud. 20-01-2022 -5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 nomofilattico della Corte di legittimità e quindi al conseguimento dei valori fondamentali della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia (in termini Cass. n. 41796 del 2021); sull’assunto che il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e che, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (cfr. Cass. SS.UU. n. 30996 del 2017), non ha apportato innovazioni la recente sentenza della Corte di Strasburgo del 29 ottobre 2021, Succi c. Italia, dovendosi escludere che, anche per il tramite di una difesa tecnica, la quale richiede un adeguato grado di specializzazione, il ricorrente in cassazione non sia posto in grado di percepire il significato e le implicazioni di dette regole, coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione (cfr. Cass. n. 37355 del 2021; in tali sensi v. pure Cass. n. 8117 del 2022; Cass. n. 8034 del 2022; Cass. n. 7264 del 2022; Cass. n.6152 del 2022); 2.1. ciò premesso, in primis, tutti i motivi denunciano il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., in una ipotesi in cui è precluso dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., in base al quale esso non può essere evocato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado; ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. «doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019); Ric. 2021 n. 00511 sez. ML - ud. 20-01-2022 -6- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 5528 del 2014), non essendo all’uopo sufficiente, come opina il ricorrente, evidenziare nella memoria conclusiva (la cui funzione è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli; v. Cass. n. 30760 del 2018; Cass. n. 17893 del 2020) che in primo grado non era stata compiuta alcuna istruzione probatoria invece effettuata in appello, atteso che sarebbe stato necessario, secondo l’orientamento che qui si condivide, adeguatamente specificare sin dall’atto introduttivo del giudizio di legittimità quali fossero le ragioni di fatto della decisione in primo grado diverse rispetto a quelle di rigetto dell’appello; 2.2. in ogni caso, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c., non tengono adeguato conto dell’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) che hanno espresso su tale norma i seguenti princìpi di diritto (princìpi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto Ric. 2021 n. 00511 sez. ML - ud. 20-01-2022 -7- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso; i motivi in esame risultano ampiamente irrispettosi di tali enunciati; non enucleano, fra l’altro, fatti storici realmente omessi nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimento a valutazioni dei materiali probatori, e, comunque, ritenuti “decisivi” non nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015), ma nel senso patrocinato dalla parte soccombente, come è confermato anche dalla loro stessa molteplicità (questa Corte ha già sancito l'inammissibilità di Ric. 2021 n. 00511 sez. ML - ud. 20-01-2022 -8- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 censure che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte di Appello, ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito oppure chiamando "fatto decisivo", indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa; in termini: Cass. n. 21439 del 2015); 2.3. il primo e secondo motivo deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., prospettando che la motivazione impugnata, in più punti, non renderebbe comprensibile il percorso logico seguito dai giudici del merito per respingere il gravame; le doglianze sono infondate; come innanzi rammentato le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016); ciò non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere l’appello del [OSCURATO:PERSONA], non essendo sufficiente a determinare la radicale Ric. 2021 n. 00511 sez. ML - ud. 20-01-2022 -9- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 nullità della sentenza il dissenso valutativo espresso da chi si è visto soccombente in entrambi i gradi di merito; invero, per risalente insegnamento di questa Corte, la carenza motivazionale può rendere nulla la sentenza solo quando non sia evincibile, nel complesso della medesima sentenza, il procedimento logico che ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, il convincimento del giudice, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, tra le tante, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013); 2.4. tutti i motivi contengono promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale ma anche processuale, nonché di vizi di omesso esame di fatti decisivi; essi sono inammissibili perché – a giudizio del Collegio - non consentono un’adeguata identificazione del devolutum e danno luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da … irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass.n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019); in particolare, questa Corte ha da tempo stigmatizzato tale modalità di formulazione che risulta irrispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione nei casi in cui, nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, Ric. 2021 n. 00511 sez. ML - ud. 20-01-2022 -10- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v. Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008); si è così ritenuta inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (in termini, Cass. n. 19443 del 2011; v. poi Cass. n. 23600 del 2012; Cass. n. 25722 del 2014; Cass. n. 671 del 2015; Cass. n. 15651 del 2017); 2.5. in ogni caso, le plurime censure di violazione e falsa applicazione di legge trascurano di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, Ric. 2021 n. 00511 sez. ML - ud. 20-01-2022 -11- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); in realtà il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; nella specie, invece, la sequela della gran parte degli errores in iudicando addebitati alla Corte territoriale, oltre a mancare di un sufficiente grado di specificità nei sensi innanzi richiamati, transita attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, a partire dalla diversa interpretazione della volontà negoziale, come è conclamato dagli ampi riferimenti svolti in ricorso alle risultanze istruttorie documentali e testimoniali; 2.6. inoltre, le censure con cui si lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. sono infondate, atteso che la norma è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che Ric. 2021 n. 00511 sez. ML - ud. 20-01-2022 -12- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie - sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), opponendo una diversa valutazione; 2.7. parimenti non possono trovare accoglimento quelle parti dei motivi in cui si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte; come di recente ribadito dalle Sezioni unite civili (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre); la pronuncia rammenta, poi, che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza Ric. 2021 n. 00511 sez. ML - ud. 20-01-2022 -13- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi individuati da questa Corte fin dalle già citate Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; 2.8. quanto alla dedotta violazione delle disposizioni codicistiche in materia di interpretazione, è noto che anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass.n. 11756 del 2006); tali valutazioni del giudice di merito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. Ric. 2021 n. 00511 sez. ML - ud. 20-01-2022 -14- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass.n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole in ordine agli accordi che hanno regolato i rapporti intercorsi tra le parti; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione -riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo- laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006); 2.9. in ogni caso e, in definitiva, il Collegio reputa che i motivi di gravame proposti, nella sostanza, pretendono una rivalutazione degli apprezzamenti di merito compiuti dai giudici ai quali è devoluto, sollecitando un sindacato che è estraneo ai poteri del giudice di legittimità; Ric. 2021 n. 00511 sez. ML - ud. 20-01-2022 -15- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 511/2021 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 14787/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 da ultimo le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); 3. conclusivamente, per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere, nel suo complesso, respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per spese, rimborso spese generali al 15% e accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
Sentenza Cassazione n. 14787/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris