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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:821
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0412

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 20 ottobre 2022 ( 1 ) Causa C‑412/21

[OSCURATO:SOCIETA]

contro [OSCURATO:PERSONA]ţia Generală Regională a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA]Napoca, Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Accise – Direttiva 2008/118/EC – Articolo 16 – Provvedimento di sospensione dell’autorizzazione di un depositario autorizzato – Procedimenti paralleli – [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 48, paragrafo 1 – Presunzione di innocenza – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) si inserisce nel seguente contesto. [OSCURATO:PERSONA] SRL, società con sede in [OSCURATO:PERSONA], è autorizzata a gestire un deposito fiscale nel quale, fra l’altro, produceva alcol.

Dopo che un’ispezione ha rivelato l’esistenza di diverse irregolarità nei locali, le autorità competenti hanno sospeso tale autorizzazione per otto mesi.

A seguito di tale ispezione, è stato deciso di perseguire la [OSCURATO:SOCIETA].

In attesa dell’esito di tale procedimento, l’autorizzazione della [OSCURATO:SOCIETA] è stata sospesa una seconda volta.

Nell’ambito del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la seconda sospensione è contraria alla presunzione di innocenza prevista all’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e viola il principio del ne bis in idem sancito all’articolo 50 di quest’ultima.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

2. L’articolo 16 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ( 2 ), prevede ai suoi paragrafi 1 e 2: «1.

L’apertura e l’esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.

Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso.

2. Il depositario autorizzato è tenuto: a) a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla fabbricazione, trasformazione e detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa; b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale; c) a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa; d) ad introdurre nel suo deposito fiscale e ad iscrivere nella propria contabilità, alla conclusione della circolazione, tutti i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall’accisa salvo ove si applichi l’articolo 17, paragrafo 2; e) ad acconsentire a qualsiasi controllo e ad ogni verifica delle scorte. (…)».

B. Diritto rumeno

3. L’articolo 364, paragrafo 1, lettera d), della legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (legge n. 227/2015 dell’8 settembre 2015 ( 3 ) che istituisce il codice tributario; in prosieguo: il «codice tributario») prevede che l’autorizzazione di un deposito fiscale non debba essere rilasciata se il richiedente è stato condannato definitivamente per determinati reati, tra cui i reati previsti dal codice tributario.

4. L’articolo 369, paragrafo 3, lettera b), del codice tributario prevede che l’autorizzazione di un deposito fiscale possa essere sospesa per un periodo compreso tra uno e dodici mesi qualora si accerti che sono stati compiuti gli atti di cui, in particolare, all’articolo 452, paragrafo 1, lettera i) ( 4 ).

Ai sensi dell’articolo 369, paragrafo 3, lettera c), del codice tributario, tale autorizzazione deve essere sospesa fino all’esito definitivo di ogni azione penale per un reato di cui all’articolo 364, paragrafo 1, lettera d).

Quest’ultima disposizione include i reati previsti dal codice tributario.

5. Ai sensi dell’articolo 452, paragrafo 1, lettera h), del codice tributario, costituisce reato la detenzione da parte di chiunque al di fuori di un deposito fiscale o la commercializzazione nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] di prodotti soggetti ad accisa per i quali è previsto obbligo di contrassegno, ma che siano sprovvisti di contrassegno oppure siano contrassegnati in modo improprio, in quantità superiori alle soglie fissate dal codice tributario.

6. Ai sensi dell’articolo 452, paragrafo 1, lettera i), del codice tributario, costituisce reato l’utilizzo di condotte mobili, di tubi elastici o di altre condotte simili o di cisterne non calibrate o la collocazione davanti al contatore di canali o rubinetti mediante i quali possono essere estratti quantitativi di alcol o distillati non misurati da tale contatore.

III. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7. [OSCURATO:PERSONA] è un depositario autorizzato che produce alcol e bevande alcoliche nel suo deposito fiscale.

Il 1 o agosto 2018, nel corso di un’ispezione di tali locali, effettuata su richiesta delle autorità doganali, è emerso che era stato installato un sistema mobile di condotte e tubi mediante il quale l’alcol veniva rimosso senza darne debitamente conto.

Una quantità di alcol è stata inoltre rinvenuta in una cisterna situata al di fuori dell’area del deposito fiscale.

8. Il giorno seguente le autorità doganali hanno sigillato i locali della [OSCURATO:SOCIETA] con la motivazione che era stato violato il regime speciale di trattamento delle merci soggette ad accisa previsto dal codice tributario.

In un successivo procedimento la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] – Secția de contencios administrativ (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Sezione del contenzioso amministravo) ha dichiarato che l’apposizione dei sigilli ai locali era illegittima in quanto violava la presunzione di innocenza in mancanza di una decisione giurisdizionale definitiva sulla colpevolezza della [OSCURATO:SOCIETA].

9. Il 5 settembre 2018 le autorità doganali hanno sospeso l’autorizzazione della [OSCURATO:SOCIETA] per un periodo di 12 mesi, conformemente all’articolo 369, paragrafo 3, lettera b), del codice tributario, in combinato disposto con l’articolo 452, paragrafo 1, lettera h), di tale codice.

Secondo le osservazioni scritte del governo rumeno, tale misura amministrativa cautelare era stata adottata alla luce di elementi emersi durante l’ispezione che suscitavano seri dubbi quanto al rispetto, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], del regime fiscale e delle condizioni per il rilascio della sua autorizzazione previste da tale regime.

A seguito del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] avverso tale sospensione, la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha ridotto la sua durata a otto mesi.

10. Il procedimento penale in rem ha successivamente accertato le circostanze di cui all’articolo 452, paragrafo 1, lettere h) e i), del codice tributario, che implicavano persone operanti all’interno della [OSCURATO:SOCIETA].

Il 14 gennaio 2020 la [OSCURATO:SOCIETA] è divenuta indagata.

Il 21 ottobre 2020 la [OSCURATO:SOCIETA] è stata formalmente accusata di reati ai sensi dell’articolo 452, paragrafo 1, lettere h) e i), del codice tributario.

Il 19 novembre 2020 l’autorizzazione della [OSCURATO:SOCIETA] è stata sospesa ai sensi dell’articolo 369, paragrafo 3, lettera c), del codice tributario, in attesa dell’esito di tale procedimento penale.

11. La dual [OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale seconda sospensione dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni dell’articolo 48, paragrafo 1, della [[OSCURATO:PERSONA]] relativo al principio della presunzione di innocenza, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della [direttiva 2008/118], possano essere interpretate nel senso che ostano a una situazione giuridica come quella di cui trattasi nel caso di specie, in cui un provvedimento amministrativo di sospensione di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione di alcol può essere disposto sulla base di mere presunzioni oggetto di un’indagine penale in corso, senza che sia intervenuta la pronuncia di una decisione definitiva di condanna in materia penale. 2) Se le disposizioni dell’articolo 50 della [[OSCURATO:PERSONA]] relativo al principio del ne bis in idem, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della [direttiva 2008/118], possano essere interpretate nel senso che ostano a una situazione giuridica come quella di cui trattasi nel caso di specie, la quale implica che per i medesimi fatti siano inflitte, nei confronti della stessa persona, due sanzioni della stessa natura (la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione di alcol), che differiscono solo [per la durata delle sanzioni]».

12. [OSCURATO:PERSONA], il governo italiano, il governo rumeno e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno depositato osservazioni scritte.

13. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che la sospensione della sua autorizzazione in attesa dell’esito di un procedimento penale ha gravi conseguenze sull’esercizio della sua impresa ed è contraria alla presunzione di innocenza sancita dall’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, il principio del ne bis in idem sarebbe violato qualora una persona sia punita due volte per gli stessi fatti, come nel caso delle due sospensioni adottate rispettivamente ai sensi dell’articolo 369, lettere b) e c), del codice tributario, indipendentemente dalla natura delle sanzioni da infliggere. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che le sospensioni hanno natura penale, considerato il loro carattere punitivo e la loro stretta connessione con il procedimento penale pendente nei suoi confronti.

14. Il governo italiano, il governo rumeno e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che dai fatti esposti nella decisione di rinvio risulta che le sospensioni non hanno natura penale e sono state adottate per impedire evasioni e abusi ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2008/118.

L’esistenza di un procedimento penale pendente non osta all’irrogazione di tali misure. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA] è rilevante al fine di valutare se le sospensioni, considerate cumulativamente, rispettino il diritto a una buona amministrazione, in particolare il diritto di una persona a che le questioni che lo riguardano siano trattate entro un termine ragionevole.

IV. Analisi giuridica A. Applicazione degli articoli 48, paragrafo 1, e 50 della [OSCURATO:PERSONA] e delle corrispondenti disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»)

15. L’Unione europea non ha aderito alla CEDU e tale strumento giuridico non è stato quindi formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri costituiscono principi generali del diritto dell’Unione.

L’articolo 52, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce che i diritti riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] corrispondenti a diritti garantiti dalla CEDU hanno un significato e una portata identici a quelli attribuiti a tali diritti detta convenzione, mira ad garantire la coerenza tra tali diritti, senza pregiudicare l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte ( 5 ).

16. Le questioni sollevate dal giudice del rinvio si riferiscono all’«autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione di alcol» della [OSCURATO:SOCIETA].

Intendo tale espressione nel senso che si riferisce a un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2008/118, la quale è stata revocata alle condizioni previste dal diritto nazionale al fine di impedire ogni possibile evasione o abuso.

Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], la normativa nazionale applicabile rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] si applica quindi, in linea di principio, ai quesiti posti nelle questioni sottoposte alla Corte ( 6 ).

17. L’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], al quale si riferisce la prima questione pregiudiziale, prevede che ogni imputato sia considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

Pertanto, non spetta all’imputato provare la sua innocenza.

Affinché un giudice possa infliggere sanzioni penali, la pubblica accusa deve provare in modo giuridicamente sufficiente che l’imputato è colpevole dei reati che gli sono addebitati.

Le dichiarazioni delle autorità secondo le quali un imputato è colpevole di un reato prima che un processo penale sia sfociato in una condanna pregiudicano tale presunzione in quanto possono influenzare il giudice e indurre il pubblico a credere che l’imputato sia colpevole ( 7 ).

18. La presunzione di innocenza non osta, tuttavia, a misure adeguate e proporzionate destinate ridurre un rischio effettivo e concreto che gli imputati commettano nuovamente o continuino a commettere il reato di cui sono accusati, o che si sottraggano alla giustizia non partecipando al processo o influenzino impropriamente lo svolgimento del processo.

Le decisioni riguardanti la custodia cautelare e il pagamento della cauzione costituiscono misure di questo tipo ( 8 ).

19. La Corte ha dichiarato che le persone giuridiche beneficiano della presunzione di innocenza sancita dall’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ).

Tuttavia, tale disposizione si applica nell’ambito di procedimenti penali e di procedimenti che sfociano in sanzioni di natura penale, al pari della corrispondente disposizione dell’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU ( 10 ).

20. L’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che «nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

Il principio del ne bis in idem vieta il cumulo dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona ( 11 ).

Esso corrisponde all’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo n. 7 della CEDU ( 12 ).

B. La seconda sospensione ha natura penale?

21. Tre criteri sono rilevanti per stabilire se una misura abbia natura penale ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] e della CEDU.

Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo nella sua natura intrinseca e il terzo nel grado di severità della sanzione che può essere inflitta ( 13 ).

Il soddisfacimento del primo criterio non è risolutivo della questione.

Se l’illecito di cui trattasi non è qualificato come penale ai sensi del diritto nazionale, si deve esaminare se la sua natura penale possa essere accertata alla luce degli altri due criteri, applicati cumulativamente o separatamente ( 14 ).

22. Nel presente caso, il diritto nazionale prevede la sospensione di un’autorizzazione fino all’esito definitivo del procedimento penale relativo a un reato di cui all’articolo 364, paragrafo 1, lettera d), del codice tributario.

Nella decisione di rinvio e nelle osservazioni depositate dinanzi alla Corte nulla indica che, ai sensi del diritto nazionale, la sospensione di un’autorizzazione in caso di procedimenti penali abbia natura penale.

È l’autorità competente – che intendo come l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione – ad avere il potere di sospendere quest’ultima, e non l’autorità che promuove l’azione penale per violazioni del codice tributario.

23. Esaminerò quindi come gli altri due criteri siano stati applicati nella giurisprudenza della Corte e in quella della Corte EDU, prima di esaminare come tale giurisprudenza possa applicarsi alla sospensione di cui trattasi dinanzi al giudice del rinvio.

1. Giurisprudenza della Corte

24. Le sanzioni nell’ambito della politica agricola comune, consistenti nel pagamento di una maggiorazione calcolata sulla base dell’importo degli aiuti indebitamente versati e nell’esclusione di un produttore dal beneficio dell’aiuto per un periodo successivo al verificarsi di un’irregolarità, non sono state considerate sanzioni penali ( 15 ).

Nel settore delle restituzioni all’esportazione, una sanzione determinata in proporzione all’importo indebitamente percepito dall’esportatore non è stata considerata di natura penale ( 16 ).

Nel settore degli appalti pubblici, una decisione di esclusione dei richiedenti da una procedura di aggiudicazione senza un esame completo della loro offerta per il fatto di essere stati ritenuti colpevoli di false dichiarazioni non è stata considerata una sanzione penale ( 17 ).

25. La decisione di un’autorità di vigilanza finanziaria di vietare a un amministratore l’esercizio di funzioni in un’impresa di investimento regolamentata per il fatto che non era stato ritenuto affidabile non è stata considerata rientrante nel diritto penale.

In forza della direttiva 2004/39/CE ( 18 ), un’autorità di vigilanza può rifiutare o revocare un’autorizzazione rilasciata a un’impresa di investimento qualora non sia convinta che i suoi dirigenti godano di sufficiente onorabilità.

Fatte salve le procedure che disciplinano la revoca di autorizzazioni o il diritto degli Stati membri di irrogare sanzioni penali, possono essere irrogate sanzioni amministrative appropriate.

La Corte ha osservato che le misure che un’autorità deve adottare a seguito della constatazione che una persona non soddisfa più i requisiti di onorabilità fanno parte delle procedure per la revoca dell’autorizzazione.

La loro applicazione non si riferiva ai casi contemplati dal diritto penale ai sensi di tale direttiva ( 19 ).

26. La Corte è giunta a tale conclusione in base a un’interpretazione contestuale delle disposizioni pertinenti di tale direttiva.

L’avvocato generale Kokott, applicando i criteri Engel nelle sue conclusioni nella medesima causa, ha altresì ritenuto che la decisione dell’autorità non avesse natura penale ai sensi dell’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA].

La decisione di cui si discuteva in tale causa non poteva essere diretta alla collettività, come è invece tipico del diritto penale.

Essa poteva rivolgersi solo a coloro che avevano deciso di esercitare funzioni direttive in imprese di investimento soggette ad autorizzazione.

La constatazione secondo la quale era venuta meno la fiducia nel dirigente non era intesa a irrogargli una pena, bensì a evitare pericoli per il sistema finanziario e gli investitori.

Tale constatazione era, al contrario, soltanto una conseguenza giuridica diretta della direttiva secondo la quale solo le persone che godono di onorabilità possono assumere determinate funzioni e non aveva una finalità repressiva.

Sebbene la decisione avesse conseguenze di vasta portata per l’interessato, essa non gli avrebbe impedito di esercitare altre attività professionali né gli avrebbe impedito in modo permanente di agire in qualità di amministratore di un’impresa di investimento ( 20 ).

27. Per contro, la presunzione di innocenza si applica all’irrogazione di ammende nell’ambito di cause relative al diritto della concorrenza, che possono arrivare fino al 10% del fatturato rilevante ( 21 ).

Analogamente, un’ammenda di importo 10 volte superiore al prodotto o al profitto conseguito con le manipolazioni di mercato è stata ritenuta di natura penale a causa della sua gravità ( 22 ).

In una causa di mancato pagamento dell’IVA un’ammenda pari al 30% dell’IVA dovuta è stata considerata una sanzione penale ( 23 ).

Si è ritenuto che l’irrogazione di punti di penalità ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali avvenisse nel contesto della commissione di un reato dopo che si è tenuto conto del fatto che: i) essi sono irrogati in relazione a infrazioni stradali di una certa gravità; ii) si aggiungono alla sanzione per la commissione di tali infrazioni; e iii) il cumulo di punti di penalità ha conseguenze giuridiche, come l’obbligo di sostenere un esame di guida o il divieto di guidare ( 24 ).

In un’altra causa l’avvocato generale Bot ha affermato, nelle conclusioni, che un illecito doganale, definito in termini identici al reato di contrabbando e passibile di sanzioni fino a 10 volte l’importo dell’imposta dovuta, aveva natura penale ( 25 ).

2. Giurisprudenza della Corte EDU

28. La Corte EDU considera che i reati che possono portare a una menzione nel casellario giudiziale o all’irrogazione di pene detentive sono per definizione penali, come quelli che portano a sanzioni pecuniarie da cui deriva una pena detentiva in caso di inadempimento ( 26 ).

29. La Corte EDU ha dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU non si applicava, nella sua parte penale, a un procedimento disciplinare per illecito professionale nei confronti di un avvocato.

Le disposizioni in questione non si rivolgevano al pubblico, ma erano dirette ai membri di una categoria professionale titolare di uno status particolare; esse erano destinate a garantire che i membri dell’ordine degli avvocati rispettassero norme deontologiche specifiche; le sanzioni applicabili comprendevano un richiamo scritto, un’ammenda che poteva arrivare fino a EUR 36,000 circa, la sospensione temporanea del diritto all’esercizio della professione o la radiazione dall’ordine.

La Corte EDU ha dichiarato che, ad eccezione dell’ammenda, tali sanzioni erano tipiche delle sanzioni disciplinari.

Inoltre, il mancato pagamento dell’ammenda non avrebbe comportato l’irrogazione di una pena detentiva ( 27 ).

Analogamente, un procedimento disciplinare che ha portato al licenziamento o al pensionamento obbligatorio di un funzionario non è stato considerato un illecito penale ( 28 ).

La revoca di una licenza a servire bevande alcoliche in un ristorante in quanto il titolare della licenza è stato giudicato inadatto non equivaleva alla determinazione di un reato ( 29 ); neppure la revoca permanente della licenza di un liquidatore è stata classificata come sanzione penale ai sensi dell’articolo 7 della CEDU ( 30 ).

Per contro, la Corte EDU ha considerato che i reati connessi alle manipolazioni del mercato che comportavano ammende con notevoli implicazioni finanziarie avevano natura penale ( 31 ).

3. Applicazione della giurisprudenza alla seconda sospensione

30. Sebbene si tratti, in definitiva, di una questione che spetta al giudice del rinvio verificare, non sono convinto, per i motivi esposti di seguito, che la seconda sospensione abbia natura penale nel senso della giurisprudenza sopra citata ( 32 ).

31. La direttiva 2008/118 mira ad armonizzare le condizioni di riscossione dell’accisa sui prodotti ad essa soggetti al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

Il regime dei depositi soggetti ad autorizzazione delle autorità competenti costituisce un elemento chiave di tale sistema.

L’articolo 16 della direttiva 2008/118 prevede che tale autorizzazione sia soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso.

Ciò mira ad agevolare il buon funzionamento del sistema armonizzato delle accise sui prodotti ad esse soggetti nel mercato interno e a garantire che coloro che rispettano le norme non siano svantaggiati dal punto di vista concorrenziale rispetto a coloro che non le rispettano e che non vi siano perdite di entrate pubbliche.

32. Qualora si sospetti che le condizioni connesse a un’autorizzazione siano state violate o possano essere violate in futuro, la sospensione temporanea di un’autorizzazione è una misura diretta a garantire che gli obiettivi descritti al paragrafo precedente delle presenti conclusioni non siano compromessi.

Siffatte circostanze sono paragonabili alla temporanea decadenza di un amministratore nell’ambito di un illecito in materia di abuso di mercato, che è stata considerata come una misura preventiva da adottare il più rapidamente possibile al fine di far cessare ulteriori comportamenti illeciti lesivi in pendenza di un procedimento penale relativo agli stessi comportamenti ( 33 ).

Analogamente, le persone che si trovino in una posizione di fiducia nei confronti dei loro clienti o del pubblico, quali i medici, i veterinari, gli insegnanti o i membri delle forze dell’ordine, possono essere sospese dalle loro funzioni in attesa dell’esito dell’indagine su presunti comportamenti che, se accertati, potrebbero aver danneggiato i soggetti nei confronti dei quali esse hanno un obbligo professionale.

33. Inoltre, la sospensione è diretta a persone che, di loro spontanea volontà, hanno ottenuto un’autorizzazione e hanno accettato di rispettare le condizioni ad essa applicabili.

Le conseguenze del mancato rispetto degli impegni volontariamente assunti non sono penalizzanti allo stesso modo dell’irrogazione di una pena detentiva o di un’ammenda ingente per fatti lesivi del pubblico.

Una sospensione in attesa dell’esito di un’indagine o dell’esito dell’azione penale non è inadeguata qualora si considerino le responsabilità del depositario autorizzato nell’ambito del regime amministrativo armonizzato delle accise sui prodotti ad esse soggetti.

Essa non potrebbe neppure essere qualificata come particolarmente severa, dato che la persona la cui autorizzazione sia stata sospesa resta libera di esercitare la sua attività e di utilizzare i locali, le attrezzature e il personale dell’impresa per fini diversi dalla produzione e dalla detenzione di alcol sul quale il pagamento dell’accisa è stato sospeso.

34. A mio avviso, le stesse considerazioni valgono, mutatis mutandis, per la prima sospensione, adottata in forza dell’articolo 369, paragrafo 3, lettera b), del codice tributario.

C. Sulla prima questione

35. Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, osti all’adozione di misure di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di produttore di alcool sulla base di semplici presunzioni oggetto di un’indagine penale in corso.

36. Secondo l’articolo 16 della direttiva 2008/118, spetta alle autorità competenti degli Stati membri autorizzare l’apertura e l’esercizio di depositi fiscali nel loro territorio.

Tali autorizzazioni sono soggette alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso.

Poiché la direttiva 2008/118 riconosce e favorisce tale obiettivo, i giudici e le autorità nazionali sono legittimate a sospendere o a revocare le autorizzazioni quando sia dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che le condizioni applicabili sono state o rischiano di essere violate ( 34 ).

37. Poiché il diritto dell’Unione non prevede norme in materia di requisiti probatori in relazione alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, le autorità devono rispettare le norme in materia di prove vigenti nel diritto nazionale, fatto salvo il rispetto, da parte di queste ultime, dei principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi di effettività, di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione ( 35 ).

38. La decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione quanto ai livelli probatori applicabili per quanto riguarda o le due sospensioni o l’azione penale.

Sebbene il giudice del rinvio lasci intendere che la seconda sospensione dell’autorizzazione della [OSCURATO:SOCIETA] si fondava su una «mera presunzione» di reato, la decisione di rinvio non precisa come operi tale presunzione.

L’articolo 369, paragrafo 3, lettera c), del codice tributario fa riferimento alle autorizzazioni sospese fino all’esito definitivo del procedimento penale per un reato.

Nel caso di specie, l’autorizzazione della [OSCURATO:SOCIETA] è stata sospesa a seguito di un’indagine dell’amministrazione, dopo che un procedimento penale in rem aveva accertato l’esistenza delle circostanze previste all’articolo 452, paragrafo 1, lettere h), e i), del codice tributario e dopo che le era stato formalmente contestato di aver commesso un reato.

In questa fase non è irragionevole, tenuto conto della natura del sistema e degli interessi in gioco, che la legge preveda la possibilità di sospendere un’autorizzazione.

Mi sembra che ciò non si basi su «una mera presunzione» di reato, ma piuttosto sul fatto che il livello probatorio applicabile all’avvio di un procedimento penale costituisca in realtà il livello probatorio che giustifica l’imposizione di una sospensione ai sensi dell’articolo 369, paragrafo 3, lettera c), del codice tributario.

39. Può altresì essere rilevante il fatto che la Corte abbia dichiarato che un sistema di ammende amministrative basato sulla responsabilità oggettiva può essere compatibile con il diritto dell’Unione e con il principio generale di proporzionalità, purché si tratti di un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare l’istituzione di un siffatto sistema ( 36 ).

40. Inoltre, il diritto a una buona amministrazione, previsto all’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA], impone alle autorità amministrative, nell’adempimento dei loro obblighi di ispezione, di procedere a un esame diligente, attento e imparziale di tutti gli elementi pertinenti affinché, quando decidono di sospendere un’autorizzazione, esse dispongano delle informazioni più complete e affidabili possibili ( 37 ).

41. Può altresì essere rilevante che, in situazioni analoghe, la Corte abbia dichiarato che il diritto dell’Unione non osta a che le autorità utilizzino elementi di prova ottenuti nell’ambito di procedimenti penali paralleli che non sono stati ancora conclusi per accertare pratiche illecite nell’ambito di un procedimento amministrativo, a condizione che i diritti eventualmente garantiti dal diritto dell’Unione siano sempre rispettati ( 38 ).

42. Alla luce di quanto precede, sono del parere, fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale delle questioni menzionate ai paragrafi da 37 a 41 delle presenti conclusioni, che la circostanza che una normativa nazionale preveda l’avvio di procedimenti penali nei confronti di persone asseritamente coinvolte nella produzione e nella detenzione illecita di alcol non significhi che un’autorizzazione a gestire un deposito fiscale ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 possa essere sospesa solo dopo che tale procedimento penale si sia concluso con una condanna.

Infatti, la logica dell’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] sembra essere che, essendo stata accusata di un reato connesso all’attività da essa esercitata in forza di un’autorizzazione ( 39 ), essa può continuare ad esercitare tale attività fino a quando non sia stata condannata per tale reato.

Nessuna interpretazione dell’articolo 16 della direttiva 2008/118 consente una siffatta conclusione, che rischierebbe peraltro di pregiudicare sensibilmente l’efficacia del regime di deposito autorizzato previsto dalla direttiva 2008/118, nonché la fiducia in tale regime ( 40 ).

43. Conformemente al dovere di imparzialità e alla presunzione di innocenza, il giudice del procedimento penale successivo o parallelo non deve reputare le sospensioni come indizi di colpevolezza dell’imputato nell’ambito di un procedimento penale.

Questo sembra essere l’unico contesto nel quale la presunzione di innocenza può essere pertinente, in quanto essa non trova applicazione nell’ambito del procedimento amministrativo che ha avuto come esito la seconda sospensione.

44. È altresì rilevante che la Corte abbia dichiarato che il principio della presunzione di innocenza non osta al funzionamento di una presunzione legale nei procedimenti penali che trasferisce l’onere della prova all’imputato, purché tale presunzione possa essere superata e i diritti della difesa siano garantiti ( 41 ).

Siffatte presunzioni si applicano, ad esempio, nel settore del diritto dell’Unione che disciplina il modo in cui le intese sono individuate e sanzionate ( 42 ).

Analogamente, la Corte EDU ha osservato che le presunzioni di fatto o di diritto operano in qualsiasi sistema giuridico e che la CEDU non vieta di ricorrervi.

Tuttavia, gli Stati sono tenuti a circoscrivere l’utilizzo di tali presunzioni entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell’importanza degli interessi in gioco per l’imputato e salvaguardando i diritti della difesa nell’ambito di un procedimento penale ( 43 ).

Inoltre, non è vietato alle autorità trarre conclusioni ragionevoli sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili ( 44 ).

Benché tali considerazioni siano state sviluppate nell’ambito di procedimenti e di sanzioni penali, esse si applicano anche in materia non penale.

45. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione affermando che l’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, non osta all’irrogazione di una sanzione amministrativa di sospensione di un’autorizzazione al fine di impedire ogni possibile evasione o abuso prima che sia stata pronunciata una decisione definitiva di condanna in materia penale, né esso osta a che una presunzione sia invocata in tale contesto.

D. Sulla seconda questione

46. Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, osti a che le autorità sospendano due volte un’autorizzazione per i medesimi fatti.

47. Poiché ritengo che nessuna delle sospensioni abbia natura penale, il principio del ne bis in idem di cui all’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA] e all’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo n. 7 della CEDU non è applicabile; né si applica la giurisprudenza elaborata in situazioni in cui fatti identici danno luogo a procedimenti penali e non penali paralleli strettamente connessi ( 45 ).

Condivido altresì le osservazioni formulate dal governo italiano secondo le quali la decisione di rinvio non spiega in modo sufficientemente dettagliato perché i fatti che hanno condotto a ciascuna delle due sospensioni siano gli stessi considerato il fatto che, secondo la decisione di rinvio, la prima sospensione è stata adottata ai sensi dell’articolo 452, paragrafo 1, lettera i), del codice tributario, relativo all’utilizzo di apparecchiature mediante le quali possono essere estratti quantitativi di alcol o di distillati senza essere misurati, e, il secondo, ai sensi dell’articolo 452, paragrafo 1, lettere i) e h), del codice tributario, la cui seconda disposizione fa riferimento al possesso di prodotti soggetti ad accisa al di fuori di un deposito fiscale.

La seconda questione è pertanto ipotetica anche se entrambe le sospensioni, o una di esse, fossero considerate di natura penale ( 46 ).

48. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’irrogazione di due sanzioni amministrative, in caso di identità del contravventore, dei fatti materiali e dell’interesse tutelato, dovrebbe essere limitata facendo riferimento ai principi di proporzionalità e di buona amministrazione così da evitare che la loro durata cumulativa sia eccessiva ( 47 ).

A mio avviso, è applicabile l’obiezione evidenziata al paragrafo precedente delle presenti conclusioni: dal momento che esiste una notevole incertezza quanto all’identità dei fatti materiali che hanno condotto a ciascuna delle due sospensioni, l’eventuale applicazione di una legge amministrativa equivalente al principio del ne bis in idem è ipotetica.

Non sarebbe quindi utile esaminarla nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale, tenuto conto del fatto che solo la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato la questione e che il giudice del rinvio non ha formulato una questione alternativa in tal senso.

V. Conclusione

49. Propongo pertanto alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: L’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta né all’irrogazione di una sanzione amministrativa di sospensione di un’autorizzazione al fine di impedire ogni possibile evasione o abuso prima che sia pronunciata una decisione definitiva di condanna in materia penale, né osta a che una presunzione sia invocata in tale contesto. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) GU 2009, L 9, pag. 12 . ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 688 del 10 settembre 2015. ( 4 ) L’atto di cui all’articolo 452, paragrafo 1, lettera h), non figura tra gli atti elencati. ( 5 ) V, ad esempio, sentenza del 2 febbraio 2021, Consob ( C‑481/19 , EU:C:2021:84 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 6 ) Sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punti da 17 a 23 e giurisprudenza ivi citata). ( 7 ) Nel contesto della presunzione di innocenza delle persone fisiche nei procedimenti penali, v. articolo 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( GU 2016, L 65, pag. 1 ).

V. anche, ad esempio, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza) ( C‑377/18 , EU:C:2019:670 , punto 43 e giurisprudenza ivi citata). ( 8 ) Nel contesto della presunzione di innocenza delle persone fisiche nei procedimenti penali, v. considerando 16 della direttiva 2016/343, che fa riferimento a decisioni preliminari di natura procedurale fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, nonché i considerando 18 e 19, che fanno riferimento alla divulgazione di informazioni concernenti procedimenti penali.

V. altresì, ad esempio, sentenza del 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura (

C‑653/19 PPU

, EU:C:2019:1024 ). ( 9 ) V., ad esempio, sentenza dell’8 luglio 1999, Hüls/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑199/92 P , EU:C:1999:358 , punto 150 e giurisprudenza ivi citata). ( 10 )

V. spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali ( GU 2007, C 303, pag. 17 ).

V. anche, ad esempio, sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑546/18 , EU:C:2021:711 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata), nonché articolo 3 della direttiva 2016/343. ( 11 ) Sentenza del 20 marzo 2018, Menci ( C‑524/15 , EU:C:2018:197 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). ( 12 )

V. spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali ( GU 2007, C 303, pag. 17 ). ( 13 ) Sentenza del 5 giugno 2012, Bonda ( C‑489/10 , EU:C:2012:319 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

I tre criteri sono altresì definiti «criteri Engel», a partire dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») dell’8 giugno 1976, nella causa Engel e a. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:1976:0608JUD000510071.

I criteri Engel sono stati adottati per accertare l’esistenza di un reato ai sensi dell’articolo 6 della CEDU.

Al fine di agevolare l’interpretazione coerente della CEDU, la Corte EDU ha dichiarato che gli stessi criteri disciplinano l’applicabilità dell’articolo 7 della CEDU e del principio del ne bis in idem di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo n. 7 della CEDU (Corte EDU, 25 giugno 2020, Ghoumid e a. c.

Francia, CE:ECHR:2020:0625JUD005227316, § 68 e giurisprudenza ivi citata). ( 14 ) Sentenza del 20 marzo 2018, Menci ( C‑524/15 , EU:C:2018:197 , punti 29 e 30 e giurisprudenza ivi citata). ( 15 ) Sentenze del 27 ottobre 1992, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑240/90 , EU:C:1992:408 , punti da 25 a 27 ), dell’11 luglio 2002, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑210/00 , EU:C:2002:440 , punti da 36 a 44 e giurisprudenza ivi citata), e del 5 giugno 2012, Bonda ( C‑489/10 , EU:C:2012:319 , punti da 40 a 46 ). ( 16 ) Sentenza del 6 dicembre 2012, SEPA ( C‑562/11 , EU:C:2012:779 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). ( 17 ) Sentenza del 26 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑91/12 e T‑280/12 , EU:T:2014:832 , punti da 60 a 63 e giurisprudenza ivi citata). ( 18 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio ( GU 2004, L 145, pag. 1 ). ( 19 ) Sentenza del 13 settembre 2018, UBS Europe e a. ( C‑358/16 , EU:C:2018:715 , punto 46 ). ( 20 ) Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa UBS Europe e a. ( C‑358/16 , EU:C:2017:606 , paragrafi da 60 a 71 e giurisprudenza ivi citata).

V., altresì, Corte EDU, 1 o febbraio 2007, Storbraten c.

Norvegia, (CE:ECHR:2007:0201DEC001227704). ( 21 ) Sentenza del 14 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑17/10 , EU:C:2012:72 , punto 94 e giurisprudenza ivi citata). ( 22 ) Sentenza del 20 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑537/16 , EU:C:2018:193 , punto 35 ). ( 23 ) Sentenza del 20 marzo 2018, Menci ( C‑524/15 , EU:C:2018:197 , punto 33 ). ( 24 ) Sentenze del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità) ( C‑439/19 , EU:C:2021:504 , punti da 86 a 93 e giurisprudenza ivi citata) e Corte EDU, 23 settembre 1998, Malige c.

Francia (CE:ECHR:1998:0923JUD002781295, §§ da 35 a 40 e giurisprudenza ivi citata). ( 25 ) Conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Karelia ( C‑81/15 , EU:C:2016:66 , paragrafi da 44 a 46 e giurisprudenza ivi citata). ( 26 ) Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:EHCR:1976:0608JUD000510071, § 82) e Corte EDU, 31 maggio 2011, Žugić c..

Croazia (CE:ECHR:2011:0531JUD000369908, § 68). ( 27 ) Corte EDU, 19 febbraio 2013, Müller‑Hartburg c.

Austria (CE:ECHR:2013:0219JUD004719506, §§ da 45 a 49 e giurisprudenza ivi citata). ( 28 ) Corte EDU, 15 dicembre 2020, Pişkin c.

Turchia (CE:ECHR:2020:1215JUD003339918, §§ da 105 a 109 e giurisprudenza ivi citata). ( 29 ) Corte EDU, 7 luglio 1989, [OSCURATO:PERSONA] c.

Svezia (CE:ECHR:1989:0707JUD001087384, § 46). ( 30 ) Corte EDU, 4 giugno 2019, Rola c.

Slovenia (CE:ECHR:2019:0604JUD001209614, §§ da 60 a 67 e giurisprudenza ivi citata). ( 31 ) Corte EDU, 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia (CE:ECHR:2014:0304JUD001864010, §§ da 95 a 101 e giurisprudenza ivi citata). ( 32 ) Sentenza del 20 marzo 2018, Menci ( C‑524/15 , EU:C:2018:197 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). ( 33 )

V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni e giurisprudenza ivi citata. ( 34 )

V. anche articoli 2, 7 e 8 della raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA], del 29 novembre 2000, recante orientamenti sulle autorizzazioni dei depositari, a norma della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti soggetti ad accisa ( GU 2000, L 314, pag. 29 ). ( 35 ) V., per analogia, sentenze del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑189/18 , EU:C:2019:861 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata) e del 4 giugno 2020, C.F. (Tax audit) ( C‑430/19 , EU:C:2020:429 , punto 45 ). ( 36 ) V., ad esempio, sentenza del 9 febbraio 2012, Urbán ( C‑210/10 , EU:C:2012:64 , punti da 45 a 59 e giurisprudenza ivi citata). ( 37 ) V., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑446/18 , EU:C:2020:369 , punti 42 e 44 e giurisprudenza ivi citata). ( 38 ) Sentenze del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses ( C‑419/14 , EU:C:2015:832 , punto 68 ), e del 24 febbraio 2022, SC [OSCURATO:PERSONA] ( C‑582/20 , EU:C:2022:114 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). ( 39 ) O, in relazione alla prima sospensione adottata conformemente all’articolo 369, paragrafo 3, lettera b), del codice tributario, avendo commesso un atto di cui all’articolo 452, paragrafo 1, lettera i), del codice tributario. ( 40 ) V., analogamente, nel contesto di sanzioni penali inflitte da un organo amministrativo, Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M.S.r.l. e a. c.

Italia, (CE:ECHR:2018:0628JUD000182806, § 254 e giurisprudenza ivi citata). ( 41 ) Sentenza del 23 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑45/08 , EU:C:2009:806 , punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata). ( 42 ) V., ad esempio, sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P , EU:C:2004:6 , punto 81 e giurisprudenza ivi citata) e del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑595/18 P , EU:C:2021:73 , punti da 31 a 33 e giurisprudenza ivi citata). ( 43 ) Corte EDU, 7 ottobre 1988, Salabiaku c.

Francia (CE:ECHR:1988:1007JUD001051983, § 28 e giurisprudenza ivi citata). ( 44 ) Corte EDU, 8 febbraio 1996, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1996:0208JUD001873191 § 54). ( 45 ) Corte EDU, 15 novembre 2016, A e B c.

Norvegia (CE:ECHR:2016:1115JUD002413011) e Corte EDU, 18 maggio 2017, Jóhannesson e a. c.

Islanda (CE:ECHR:2017:0518JUD002200711). ( 46 ) Ordinanza del 7 ottobre 2013, [OSCURATO:SOCIETA] miracoli ( C‑82/13 , EU:C:2013:655 , punto 12 e giurisprudenza ivi citata). ( 47 ) V., per analogia, sentenza del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑385/07 P , EU:C:2009:456 , punti 181 e 182 e giurisprudenza ivi citata).

V. anche il principio n. 3 della raccomandazione n.

R (91) 1, adottata il 13 febbraio 1991 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’[OSCURATO:PERSONA], il quale precisa che una persona non può essere sanzionata in sede amministrativa due volte per lo stesso atto, sulla base di una stessa norma giuridica o di norme che tutelano lo stesso interesse sociale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0412 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 20 ottobre 2022 ( 1 ) Causa C‑412/21 [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA]ţia Generală Regională a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA]Napoca, Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Accise – Direttiva 2008/118/EC – Articolo 16 – Provvedimento di sospensione dell’autorizzazione di un depositario autorizzato – Procedimenti paralleli – [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 48, paragrafo 1 – Presunzione di innocenza – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem» I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) si inserisce nel seguente contesto. [OSCURATO:PERSONA] SRL, società con sede in [OSCURATO:PERSONA], è autorizzata a gestire un deposito fiscale nel quale, fra l’altro, produceva alcol. Dopo che un’ispezione ha rivelato l’esistenza di diverse irregolarità nei locali, le autorità competenti hanno sospeso tale autorizzazione per otto mesi. A seguito di tale ispezione, è stato deciso di perseguire la [OSCURATO:SOCIETA]. In attesa dell’esito di tale procedimento, l’autorizzazione della [OSCURATO:SOCIETA] è stata sospesa una seconda volta. Nell’ambito del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la seconda sospensione è contraria alla presunzione di innocenza prevista all’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e viola il principio del ne bis in idem sancito all’articolo 50 di quest’ultima. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 2. L’articolo 16 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ( 2 ), prevede ai suoi paragrafi 1 e 2: «1.   L’apertura e l’esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale. Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso. 2.   Il depositario autorizzato è tenuto: a) a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla fabbricazione, trasformazione e detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa; b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale; c) a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa; d) ad introdurre nel suo deposito fiscale e ad iscrivere nella propria contabilità, alla conclusione della circolazione, tutti i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall’accisa salvo ove si applichi l’articolo 17, paragrafo 2; e) ad acconsentire a qualsiasi controllo e ad ogni verifica delle scorte. (…)». B. Diritto rumeno 3. L’articolo 364, paragrafo 1, lettera d), della legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (legge n. 227/2015 dell’8 settembre 2015 ( 3 ) che istituisce il codice tributario; in prosieguo: il «codice tributario») prevede che l’autorizzazione di un deposito fiscale non debba essere rilasciata se il richiedente è stato condannato definitivamente per determinati reati, tra cui i reati previsti dal codice tributario. 4. L’articolo 369, paragrafo 3, lettera b), del codice tributario prevede che l’autorizzazione di un deposito fiscale possa essere sospesa per un periodo compreso tra uno e dodici mesi qualora si accerti che sono stati compiuti gli atti di cui, in particolare, all’articolo 452, paragrafo 1, lettera i) ( 4 ). Ai sensi dell’articolo 369, paragrafo 3, lettera c), del codice tributario, tale autorizzazione deve essere sospesa fino all’esito definitivo di ogni azione penale per un reato di cui all’articolo 364, paragrafo 1, lettera d). Quest’ultima disposizione include i reati previsti dal codice tributario. 5. Ai sensi dell’articolo 452, paragrafo 1, lettera h), del codice tributario, costituisce reato la detenzione da parte di chiunque al di fuori di un deposito fiscale o la commercializzazione nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] di prodotti soggetti ad accisa per i quali è previsto obbligo di contrassegno, ma che siano sprovvisti di contrassegno oppure siano contrassegnati in modo improprio, in quantità superiori alle soglie fissate dal codice tributario. 6. Ai sensi dell’articolo 452, paragrafo 1, lettera i), del codice tributario, costituisce reato l’utilizzo di condotte mobili, di tubi elastici o di altre condotte simili o di cisterne non calibrate o la collocazione davanti al contatore di canali o rubinetti mediante i quali possono essere estratti quantitativi di alcol o distillati non misurati da tale contatore. III. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 7. [OSCURATO:PERSONA] è un depositario autorizzato che produce alcol e bevande alcoliche nel suo deposito fiscale. Il 1 o agosto 2018, nel corso di un’ispezione di tali locali, effettuata su richiesta delle autorità doganali, è emerso che era stato installato un sistema mobile di condotte e tubi mediante il quale l’alcol veniva rimosso senza darne debitamente conto. Una quantità di alcol è stata inoltre rinvenuta in una cisterna situata al di fuori dell’area del deposito fiscale. 8. Il giorno seguente le autorità doganali hanno sigillato i locali della [OSCURATO:SOCIETA] con la motivazione che era stato violato il regime speciale di trattamento delle merci soggette ad accisa previsto dal codice tributario. In un successivo procedimento la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] – Secția de contencios administrativ (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Sezione del contenzioso amministravo) ha dichiarato che l’apposizione dei sigilli ai locali era illegittima in quanto violava la presunzione di innocenza in mancanza di una decisione giurisdizionale definitiva sulla colpevolezza della [OSCURATO:SOCIETA]. 9. Il 5 settembre 2018 le autorità doganali hanno sospeso l’autorizzazione della [OSCURATO:SOCIETA] per un periodo di 12 mesi, conformemente all’articolo 369, paragrafo 3, lettera b), del codice tributario, in combinato disposto con l’articolo 452, paragrafo 1, lettera h), di tale codice. Secondo le osservazioni scritte del governo rumeno, tale misura amministrativa cautelare era stata adottata alla luce di elementi emersi durante l’ispezione che suscitavano seri dubbi quanto al rispetto, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], del regime fiscale e delle condizioni per il rilascio della sua autorizzazione previste da tale regime. A seguito del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] avverso tale sospensione, la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha ridotto la sua durata a otto mesi. 10. Il procedimento penale in rem ha successivamente accertato le circostanze di cui all’articolo 452, paragrafo 1, lettere h) e i), del codice tributario, che implicavano persone operanti all’interno della [OSCURATO:SOCIETA]. Il 14 gennaio 2020 la [OSCURATO:SOCIETA] è divenuta indagata. Il 21 ottobre 2020 la [OSCURATO:SOCIETA] è stata formalmente accusata di reati ai sensi dell’articolo 452, paragrafo 1, lettere h) e i), del codice tributario. Il 19 novembre 2020 l’autorizzazione della [OSCURATO:SOCIETA] è stata sospesa ai sensi dell’articolo 369, paragrafo 3, lettera c), del codice tributario, in attesa dell’esito di tale procedimento penale. 11. La dual [OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale seconda sospensione dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni dell’articolo 48, paragrafo 1, della [[OSCURATO:PERSONA]] relativo al principio della presunzione di innocenza, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della [direttiva 2008/118], possano essere interpretate nel senso che ostano a una situazione giuridica come quella di cui trattasi nel caso di specie, in cui un provvedimento amministrativo di sospensione di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione di alcol può essere disposto sulla base di mere presunzioni oggetto di un’indagine penale in corso, senza che sia intervenuta la pronuncia di una decisione definitiva di condanna in materia penale. 2) Se le disposizioni dell’articolo 50 della [[OSCURATO:PERSONA]] relativo al principio del ne bis in idem, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della [direttiva 2008/118], possano essere interpretate nel senso che ostano a una situazione giuridica come quella di cui trattasi nel caso di specie, la quale implica che per i medesimi fatti siano inflitte, nei confronti della stessa persona, due sanzioni della stessa natura (la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione di alcol), che differiscono solo [per la durata delle sanzioni]». 12. [OSCURATO:PERSONA], il governo italiano, il governo rumeno e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno depositato osservazioni scritte. 13. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che la sospensione della sua autorizzazione in attesa dell’esito di un procedimento penale ha gravi conseguenze sull’esercizio della sua impresa ed è contraria alla presunzione di innocenza sancita dall’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, il principio del ne bis in idem sarebbe violato qualora una persona sia punita due volte per gli stessi fatti, come nel caso delle due sospensioni adottate rispettivamente ai sensi dell’articolo 369, lettere b) e c), del codice tributario, indipendentemente dalla natura delle sanzioni da infliggere. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che le sospensioni hanno natura penale, considerato il loro carattere punitivo e la loro stretta connessione con il procedimento penale pendente nei suoi confronti. 14. Il governo italiano, il governo rumeno e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che dai fatti esposti nella decisione di rinvio risulta che le sospensioni non hanno natura penale e sono state adottate per impedire evasioni e abusi ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2008/118. L’esistenza di un procedimento penale pendente non osta all’irrogazione di tali misure. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA] è rilevante al fine di valutare se le sospensioni, considerate cumulativamente, rispettino il diritto a una buona amministrazione, in particolare il diritto di una persona a che le questioni che lo riguardano siano trattate entro un termine ragionevole. IV. Analisi giuridica A. Applicazione degli articoli 48, paragrafo 1, e 50 della [OSCURATO:PERSONA] e delle corrispondenti disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») 15. L’Unione europea non ha aderito alla CEDU e tale strumento giuridico non è stato quindi formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri costituiscono principi generali del diritto dell’Unione. L’articolo 52, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce che i diritti riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] corrispondenti a diritti garantiti dalla CEDU hanno un significato e una portata identici a quelli attribuiti a tali diritti detta convenzione, mira ad garantire la coerenza tra tali diritti, senza pregiudicare l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte ( 5 ). 16. Le questioni sollevate dal giudice del rinvio si riferiscono all’«autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione di alcol» della [OSCURATO:SOCIETA]. Intendo tale espressione nel senso che si riferisce a un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2008/118, la quale è stata revocata alle condizioni previste dal diritto nazionale al fine di impedire ogni possibile evasione o abuso. Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], la normativa nazionale applicabile rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] si applica quindi, in linea di principio, ai quesiti posti nelle questioni sottoposte alla Corte ( 6 ). 17. L’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], al quale si riferisce la prima questione pregiudiziale, prevede che ogni imputato sia considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Pertanto, non spetta all’imputato provare la sua innocenza. Affinché un giudice possa infliggere sanzioni penali, la pubblica accusa deve provare in modo giuridicamente sufficiente che l’imputato è colpevole dei reati che gli sono addebitati. Le dichiarazioni delle autorità secondo le quali un imputato è colpevole di un reato prima che un processo penale sia sfociato in una condanna pregiudicano tale presunzione in quanto possono influenzare il giudice e indurre il pubblico a credere che l’imputato sia colpevole ( 7 ). 18. La presunzione di innocenza non osta, tuttavia, a misure adeguate e proporzionate destinate ridurre un rischio effettivo e concreto che gli imputati commettano nuovamente o continuino a commettere il reato di cui sono accusati, o che si sottraggano alla giustizia non partecipando al processo o influenzino impropriamente lo svolgimento del processo. Le decisioni riguardanti la custodia cautelare e il pagamento della cauzione costituiscono misure di questo tipo ( 8 ). 19. La Corte ha dichiarato che le persone giuridiche beneficiano della presunzione di innocenza sancita dall’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ). Tuttavia, tale disposizione si applica nell’ambito di procedimenti penali e di procedimenti che sfociano in sanzioni di natura penale, al pari della corrispondente disposizione dell’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU ( 10 ). 20. L’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che «nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge». Il principio del ne bis in idem vieta il cumulo dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona ( 11 ). Esso corrisponde all’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo n. 7 della CEDU ( 12 ). B. La seconda sospensione ha natura penale? 21. Tre criteri sono rilevanti per stabilire se una misura abbia natura penale ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] e della CEDU. Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo nella sua natura intrinseca e il terzo nel grado di severità della sanzione che può essere inflitta ( 13 ). Il soddisfacimento del primo criterio non è risolutivo della questione. Se l’illecito di cui trattasi non è qualificato come penale ai sensi del diritto nazionale, si deve esaminare se la sua natura penale possa essere accertata alla luce degli altri due criteri, applicati cumulativamente o separatamente ( 14 ). 22. Nel presente caso, il diritto nazionale prevede la sospensione di un’autorizzazione fino all’esito definitivo del procedimento penale relativo a un reato di cui all’articolo 364, paragrafo 1, lettera d), del codice tributario. Nella decisione di rinvio e nelle osservazioni depositate dinanzi alla Corte nulla indica che, ai sensi del diritto nazionale, la sospensione di un’autorizzazione in caso di procedimenti penali abbia natura penale. È l’autorità competente – che intendo come l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione – ad avere il potere di sospendere quest’ultima, e non l’autorità che promuove l’azione penale per violazioni del codice tributario. 23. Esaminerò quindi come gli altri due criteri siano stati applicati nella giurisprudenza della Corte e in quella della Corte EDU, prima di esaminare come tale giurisprudenza possa applicarsi alla sospensione di cui trattasi dinanzi al giudice del rinvio. 1. Giurisprudenza della Corte 24. Le sanzioni nell’ambito della politica agricola comune, consistenti nel pagamento di una maggiorazione calcolata sulla base dell’importo degli aiuti indebitamente versati e nell’esclusione di un produttore dal beneficio dell’aiuto per un periodo successivo al verificarsi di un’irregolarità, non sono state considerate sanzioni penali ( 15 ). Nel settore delle restituzioni all’esportazione, una sanzione determinata in proporzione all’importo indebitamente percepito dall’esportatore non è stata considerata di natura penale ( 16 ). Nel settore degli appalti pubblici, una decisione di esclusione dei richiedenti da una procedura di aggiudicazione senza un esame completo della loro offerta per il fatto di essere stati ritenuti colpevoli di false dichiarazioni non è stata considerata una sanzione penale ( 17 ). 25. La decisione di un’autorità di vigilanza finanziaria di vietare a un amministratore l’esercizio di funzioni in un’impresa di investimento regolamentata per il fatto che non era stato ritenuto affidabile non è stata considerata rientrante nel diritto penale. In forza della direttiva 2004/39/CE ( 18 ), un’autorità di vigilanza può rifiutare o revocare un’autorizzazione rilasciata a un’impresa di investimento qualora non sia convinta che i suoi dirigenti godano di sufficiente onorabilità. Fatte salve le procedure che disciplinano la revoca di autorizzazioni o il diritto degli Stati membri di irrogare sanzioni penali, possono essere irrogate sanzioni amministrative appropriate. La Corte ha osservato che le misure che un’autorità deve adottare a seguito della constatazione che una persona non soddisfa più i requisiti di onorabilità fanno parte delle procedure per la revoca dell’autorizzazione. La loro applicazione non si riferiva ai casi contemplati dal diritto penale ai sensi di tale direttiva ( 19 ). 26. La Corte è giunta a tale conclusione in base a un’interpretazione contestuale delle disposizioni pertinenti di tale direttiva. L’avvocato generale Kokott, applicando i criteri Engel nelle sue conclusioni nella medesima causa, ha altresì ritenuto che la decisione dell’autorità non avesse natura penale ai sensi dell’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA]. La decisione di cui si discuteva in tale causa non poteva essere diretta alla collettività, come è invece tipico del diritto penale. Essa poteva rivolgersi solo a coloro che avevano deciso di esercitare funzioni direttive in imprese di investimento soggette ad autorizzazione. La constatazione secondo la quale era venuta meno la fiducia nel dirigente non era intesa a irrogargli una pena, bensì a evitare pericoli per il sistema finanziario e gli investitori. Tale constatazione era, al contrario, soltanto una conseguenza giuridica diretta della direttiva secondo la quale solo le persone che godono di onorabilità possono assumere determinate funzioni e non aveva una finalità repressiva. Sebbene la decisione avesse conseguenze di vasta portata per l’interessato, essa non gli avrebbe impedito di esercitare altre attività professionali né gli avrebbe impedito in modo permanente di agire in qualità di amministratore di un’impresa di investimento ( 20 ). 27. Per contro, la presunzione di innocenza si applica all’irrogazione di ammende nell’ambito di cause relative al diritto della concorrenza, che possono arrivare fino al 10% del fatturato rilevante ( 21 ). Analogamente, un’ammenda di importo 10 volte superiore al prodotto o al profitto conseguito con le manipolazioni di mercato è stata ritenuta di natura penale a causa della sua gravità ( 22 ). In una causa di mancato pagamento dell’IVA un’ammenda pari al 30% dell’IVA dovuta è stata considerata una sanzione penale ( 23 ). Si è ritenuto che l’irrogazione di punti di penalità ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali avvenisse nel contesto della commissione di un reato dopo che si è tenuto conto del fatto che: i) essi sono irrogati in relazione a infrazioni stradali di una certa gravità; ii) si aggiungono alla sanzione per la commissione di tali infrazioni; e iii) il cumulo di punti di penalità ha conseguenze giuridiche, come l’obbligo di sostenere un esame di guida o il divieto di guidare ( 24 ). In un’altra causa l’avvocato generale Bot ha affermato, nelle conclusioni, che un illecito doganale, definito in termini identici al reato di contrabbando e passibile di sanzioni fino a 10 volte l’importo dell’imposta dovuta, aveva natura penale ( 25 ). 2. Giurisprudenza della Corte EDU 28. La Corte EDU considera che i reati che possono portare a una menzione nel casellario giudiziale o all’irrogazione di pene detentive sono per definizione penali, come quelli che portano a sanzioni pecuniarie da cui deriva una pena detentiva in caso di inadempimento ( 26 ). 29. La Corte EDU ha dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU non si applicava, nella sua parte penale, a un procedimento disciplinare per illecito professionale nei confronti di un avvocato. Le disposizioni in questione non si rivolgevano al pubblico, ma erano dirette ai membri di una categoria professionale titolare di uno status particolare; esse erano destinate a garantire che i membri dell’ordine degli avvocati rispettassero norme deontologiche specifiche; le sanzioni applicabili comprendevano un richiamo scritto, un’ammenda che poteva arrivare fino a EUR 36,000 circa, la sospensione temporanea del diritto all’esercizio della professione o la radiazione dall’ordine. La Corte EDU ha dichiarato che, ad eccezione dell’ammenda, tali sanzioni erano tipiche delle sanzioni disciplinari. Inoltre, il mancato pagamento dell’ammenda non avrebbe comportato l’irrogazione di una pena detentiva ( 27 ). Analogamente, un procedimento disciplinare che ha portato al licenziamento o al pensionamento obbligatorio di un funzionario non è stato considerato un illecito penale ( 28 ). La revoca di una licenza a servire bevande alcoliche in un ristorante in quanto il titolare della licenza è stato giudicato inadatto non equivaleva alla determinazione di un reato ( 29 ); neppure la revoca permanente della licenza di un liquidatore è stata classificata come sanzione penale ai sensi dell’articolo 7 della CEDU ( 30 ). Per contro, la Corte EDU ha considerato che i reati connessi alle manipolazioni del mercato che comportavano ammende con notevoli implicazioni finanziarie avevano natura penale ( 31 ). 3. Applicazione della giurisprudenza alla seconda sospensione 30. Sebbene si tratti, in definitiva, di una questione che spetta al giudice del rinvio verificare, non sono convinto, per i motivi esposti di seguito, che la seconda sospensione abbia natura penale nel senso della giurisprudenza sopra citata ( 32 ). 31. La direttiva 2008/118 mira ad armonizzare le condizioni di riscossione dell’accisa sui prodotti ad essa soggetti al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno. Il regime dei depositi soggetti ad autorizzazione delle autorità competenti costituisce un elemento chiave di tale sistema. L’articolo 16 della direttiva 2008/118 prevede che tale autorizzazione sia soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso. Ciò mira ad agevolare il buon funzionamento del sistema armonizzato delle accise sui prodotti ad esse soggetti nel mercato interno e a garantire che coloro che rispettano le norme non siano svantaggiati dal punto di vista concorrenziale rispetto a coloro che non le rispettano e che non vi siano perdite di entrate pubbliche. 32. Qualora si sospetti che le condizioni connesse a un’autorizzazione siano state violate o possano essere violate in futuro, la sospensione temporanea di un’autorizzazione è una misura diretta a garantire che gli obiettivi descritti al paragrafo precedente delle presenti conclusioni non siano compromessi. Siffatte circostanze sono paragonabili alla temporanea decadenza di un amministratore nell’ambito di un illecito in materia di abuso di mercato, che è stata considerata come una misura preventiva da adottare il più rapidamente possibile al fine di far cessare ulteriori comportamenti illeciti lesivi in pendenza di un procedimento penale relativo agli stessi comportamenti ( 33 ). Analogamente, le persone che si trovino in una posizione di fiducia nei confronti dei loro clienti o del pubblico, quali i medici, i veterinari, gli insegnanti o i membri delle forze dell’ordine, possono essere sospese dalle loro funzioni in attesa dell’esito dell’indagine su presunti comportamenti che, se accertati, potrebbero aver danneggiato i soggetti nei confronti dei quali esse hanno un obbligo professionale. 33. Inoltre, la sospensione è diretta a persone che, di loro spontanea volontà, hanno ottenuto un’autorizzazione e hanno accettato di rispettare le condizioni ad essa applicabili. Le conseguenze del mancato rispetto degli impegni volontariamente assunti non sono penalizzanti allo stesso modo dell’irrogazione di una pena detentiva o di un’ammenda ingente per fatti lesivi del pubblico. Una sospensione in attesa dell’esito di un’indagine o dell’esito dell’azione penale non è inadeguata qualora si considerino le responsabilità del depositario autorizzato nell’ambito del regime amministrativo armonizzato delle accise sui prodotti ad esse soggetti. Essa non potrebbe neppure essere qualificata come particolarmente severa, dato che la persona la cui autorizzazione sia stata sospesa resta libera di esercitare la sua attività e di utilizzare i locali, le attrezzature e il personale dell’impresa per fini diversi dalla produzione e dalla detenzione di alcol sul quale il pagamento dell’accisa è stato sospeso. 34. A mio avviso, le stesse considerazioni valgono, mutatis mutandis, per la prima sospensione, adottata in forza dell’articolo 369, paragrafo 3, lettera b), del codice tributario. C. Sulla prima questione 35. Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, osti all’adozione di misure di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di produttore di alcool sulla base di semplici presunzioni oggetto di un’indagine penale in corso. 36. Secondo l’articolo 16 della direttiva 2008/118, spetta alle autorità competenti degli Stati membri autorizzare l’apertura e l’esercizio di depositi fiscali nel loro territorio. Tali autorizzazioni sono soggette alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso. Poiché la direttiva 2008/118 riconosce e favorisce tale obiettivo, i giudici e le autorità nazionali sono legittimate a sospendere o a revocare le autorizzazioni quando sia dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che le condizioni applicabili sono state o rischiano di essere violate ( 34 ). 37. Poiché il diritto dell’Unione non prevede norme in materia di requisiti probatori in relazione alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, le autorità devono rispettare le norme in materia di prove vigenti nel diritto nazionale, fatto salvo il rispetto, da parte di queste ultime, dei principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi di effettività, di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione ( 35 ). 38. La decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione quanto ai livelli probatori applicabili per quanto riguarda o le due sospensioni o l’azione penale. Sebbene il giudice del rinvio lasci intendere che la seconda sospensione dell’autorizzazione della [OSCURATO:SOCIETA] si fondava su una «mera presunzione» di reato, la decisione di rinvio non precisa come operi tale presunzione. L’articolo 369, paragrafo 3, lettera c), del codice tributario fa riferimento alle autorizzazioni sospese fino all’esito definitivo del procedimento penale per un reato. Nel caso di specie, l’autorizzazione della [OSCURATO:SOCIETA] è stata sospesa a seguito di un’indagine dell’amministrazione, dopo che un procedimento penale in rem aveva accertato l’esistenza delle circostanze previste all’articolo 452, paragrafo 1, lettere h), e i), del codice tributario e dopo che le era stato formalmente contestato di aver commesso un reato. In questa fase non è irragionevole, tenuto conto della natura del sistema e degli interessi in gioco, che la legge preveda la possibilità di sospendere un’autorizzazione. Mi sembra che ciò non si basi su «una mera presunzione» di reato, ma piuttosto sul fatto che il livello probatorio applicabile all’avvio di un procedimento penale costituisca in realtà il livello probatorio che giustifica l’imposizione di una sospensione ai sensi dell’articolo 369, paragrafo 3, lettera c), del codice tributario. 39. Può altresì essere rilevante il fatto che la Corte abbia dichiarato che un sistema di ammende amministrative basato sulla responsabilità oggettiva può essere compatibile con il diritto dell’Unione e con il principio generale di proporzionalità, purché si tratti di un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare l’istituzione di un siffatto sistema ( 36 ). 40. Inoltre, il diritto a una buona amministrazione, previsto all’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA], impone alle autorità amministrative, nell’adempimento dei loro obblighi di ispezione, di procedere a un esame diligente, attento e imparziale di tutti gli elementi pertinenti affinché, quando decidono di sospendere un’autorizzazione, esse dispongano delle informazioni più complete e affidabili possibili ( 37 ). 41. Può altresì essere rilevante che, in situazioni analoghe, la Corte abbia dichiarato che il diritto dell’Unione non osta a che le autorità utilizzino elementi di prova ottenuti nell’ambito di procedimenti penali paralleli che non sono stati ancora conclusi per accertare pratiche illecite nell’ambito di un procedimento amministrativo, a condizione che i diritti eventualmente garantiti dal diritto dell’Unione siano sempre rispettati ( 38 ). 42. Alla luce di quanto precede, sono del parere, fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale delle questioni menzionate ai paragrafi da 37 a 41 delle presenti conclusioni, che la circostanza che una normativa nazionale preveda l’avvio di procedimenti penali nei confronti di persone asseritamente coinvolte nella produzione e nella detenzione illecita di alcol non significhi che un’autorizzazione a gestire un deposito fiscale ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 possa essere sospesa solo dopo che tale procedimento penale si sia concluso con una condanna. Infatti, la logica dell’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] sembra essere che, essendo stata accusata di un reato connesso all’attività da essa esercitata in forza di un’autorizzazione ( 39 ), essa può continuare ad esercitare tale attività fino a quando non sia stata condannata per tale reato. Nessuna interpretazione dell’articolo 16 della direttiva 2008/118 consente una siffatta conclusione, che rischierebbe peraltro di pregiudicare sensibilmente l’efficacia del regime di deposito autorizzato previsto dalla direttiva 2008/118, nonché la fiducia in tale regime ( 40 ). 43. Conformemente al dovere di imparzialità e alla presunzione di innocenza, il giudice del procedimento penale successivo o parallelo non deve reputare le sospensioni come indizi di colpevolezza dell’imputato nell’ambito di un procedimento penale. Questo sembra essere l’unico contesto nel quale la presunzione di innocenza può essere pertinente, in quanto essa non trova applicazione nell’ambito del procedimento amministrativo che ha avuto come esito la seconda sospensione. 44. È altresì rilevante che la Corte abbia dichiarato che il principio della presunzione di innocenza non osta al funzionamento di una presunzione legale nei procedimenti penali che trasferisce l’onere della prova all’imputato, purché tale presunzione possa essere superata e i diritti della difesa siano garantiti ( 41 ). Siffatte presunzioni si applicano, ad esempio, nel settore del diritto dell’Unione che disciplina il modo in cui le intese sono individuate e sanzionate ( 42 ). Analogamente, la Corte EDU ha osservato che le presunzioni di fatto o di diritto operano in qualsiasi sistema giuridico e che la CEDU non vieta di ricorrervi. Tuttavia, gli Stati sono tenuti a circoscrivere l’utilizzo di tali presunzioni entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell’importanza degli interessi in gioco per l’imputato e salvaguardando i diritti della difesa nell’ambito di un procedimento penale ( 43 ). Inoltre, non è vietato alle autorità trarre conclusioni ragionevoli sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili ( 44 ). Benché tali considerazioni siano state sviluppate nell’ambito di procedimenti e di sanzioni penali, esse si applicano anche in materia non penale. 45. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione affermando che l’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, non osta all’irrogazione di una sanzione amministrativa di sospensione di un’autorizzazione al fine di impedire ogni possibile evasione o abuso prima che sia stata pronunciata una decisione definitiva di condanna in materia penale, né esso osta a che una presunzione sia invocata in tale contesto. D. Sulla seconda questione 46. Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, osti a che le autorità sospendano due volte un’autorizzazione per i medesimi fatti. 47. Poiché ritengo che nessuna delle sospensioni abbia natura penale, il principio del ne bis in idem di cui all’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA] e all’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo n. 7 della CEDU non è applicabile; né si applica la giurisprudenza elaborata in situazioni in cui fatti identici danno luogo a procedimenti penali e non penali paralleli strettamente connessi ( 45 ). Condivido altresì le osservazioni formulate dal governo italiano secondo le quali la decisione di rinvio non spiega in modo sufficientemente dettagliato perché i fatti che hanno condotto a ciascuna delle due sospensioni siano gli stessi considerato il fatto che, secondo la decisione di rinvio, la prima sospensione è stata adottata ai sensi dell’articolo 452, paragrafo 1, lettera i), del codice tributario, relativo all’utilizzo di apparecchiature mediante le quali possono essere estratti quantitativi di alcol o di distillati senza essere misurati, e, il secondo, ai sensi dell’articolo 452, paragrafo 1, lettere i) e h), del codice tributario, la cui seconda disposizione fa riferimento al possesso di prodotti soggetti ad accisa al di fuori di un deposito fiscale. La seconda questione è pertanto ipotetica anche se entrambe le sospensioni, o una di esse, fossero considerate di natura penale ( 46 ). 48. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’irrogazione di due sanzioni amministrative, in caso di identità del contravventore, dei fatti materiali e dell’interesse tutelato, dovrebbe essere limitata facendo riferimento ai principi di proporzionalità e di buona amministrazione così da evitare che la loro durata cumulativa sia eccessiva ( 47 ). A mio avviso, è applicabile l’obiezione evidenziata al paragrafo precedente delle presenti conclusioni: dal momento che esiste una notevole incertezza quanto all’identità dei fatti materiali che hanno condotto a ciascuna delle due sospensioni, l’eventuale applicazione di una legge amministrativa equivalente al principio del ne bis in idem è ipotetica. Non sarebbe quindi utile esaminarla nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale, tenuto conto del fatto che solo la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato la questione e che il giudice del rinvio non ha formulato una questione alternativa in tal senso. V. Conclusione 49. Propongo pertanto alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: L’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta né all’irrogazione di una sanzione amministrativa di sospensione di un’autorizzazione al fine di impedire ogni possibile evasione o abuso prima che sia pronunciata una decisione definitiva di condanna in materia penale, né osta a che una presunzione sia invocata in tale contesto. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) GU 2009, L 9, pag. 12 . ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 688 del 10 settembre 2015. ( 4 ) L’atto di cui all’articolo 452, paragrafo 1, lettera h), non figura tra gli atti elencati. ( 5 ) V, ad esempio, sentenza del 2 febbraio 2021, Consob ( C‑481/19 , EU:C:2021:84 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 6 ) Sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punti da 17 a 23 e giurisprudenza ivi citata). ( 7 ) Nel contesto della presunzione di innocenza delle persone fisiche nei procedimenti penali, v. articolo 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( GU 2016, L 65, pag. 1 ). V. anche, ad esempio, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza) ( C‑377/18 , EU:C:2019:670 , punto 43 e giurisprudenza ivi citata). ( 8 ) Nel contesto della presunzione di innocenza delle persone fisiche nei procedimenti penali, v. considerando 16 della direttiva 2016/343, che fa riferimento a decisioni preliminari di natura procedurale fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, nonché i considerando 18 e 19, che fanno riferimento alla divulgazione di informazioni concernenti procedimenti penali. V. altresì, ad esempio, sentenza del 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura ( C‑653/19 PPU , EU:C:2019:1024 ). ( 9 ) V., ad esempio, sentenza dell’8 luglio 1999, Hüls/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑199/92 P , EU:C:1999:358 , punto 150 e giurisprudenza ivi citata). ( 10 ) V. spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali ( GU 2007, C 303, pag. 17 ). V. anche, ad esempio, sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑546/18 , EU:C:2021:711 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata), nonché articolo 3 della direttiva 2016/343. ( 11 ) Sentenza del 20 marzo 2018, Menci ( C‑524/15 , EU:C:2018:197 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). ( 12 ) V. spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali ( GU 2007, C 303, pag. 17 ). ( 13 ) Sentenza del 5 giugno 2012, Bonda ( C‑489/10 , EU:C:2012:319 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). I tre criteri sono altresì definiti «criteri Engel», a partire dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») dell’8 giugno 1976, nella causa Engel e a. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:1976:0608JUD000510071. I criteri Engel sono stati adottati per accertare l’esistenza di un reato ai sensi dell’articolo 6 della CEDU. Al fine di agevolare l’interpretazione coerente della CEDU, la Corte EDU ha dichiarato che gli stessi criteri disciplinano l’applicabilità dell’articolo 7 della CEDU e del principio del ne bis in idem di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo n. 7 della CEDU (Corte EDU, 25 giugno 2020, Ghoumid e a. c. Francia, CE:ECHR:2020:0625JUD005227316, § 68 e giurisprudenza ivi citata). ( 14 ) Sentenza del 20 marzo 2018, Menci ( C‑524/15 , EU:C:2018:197 , punti 29 e 30 e giurisprudenza ivi citata). ( 15 ) Sentenze del 27 ottobre 1992, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑240/90 , EU:C:1992:408 , punti da 25 a 27 ), dell’11 luglio 2002, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑210/00 , EU:C:2002:440 , punti da 36 a 44 e giurisprudenza ivi citata), e del 5 giugno 2012, Bonda ( C‑489/10 , EU:C:2012:319 , punti da 40 a 46 ). ( 16 ) Sentenza del 6 dicembre 2012, SEPA ( C‑562/11 , EU:C:2012:779 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). ( 17 ) Sentenza del 26 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑91/12 e T‑280/12 , EU:T:2014:832 , punti da 60 a 63 e giurisprudenza ivi citata). ( 18 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio ( GU 2004, L 145, pag. 1 ). ( 19 ) Sentenza del 13 settembre 2018, UBS Europe e a. ( C‑358/16 , EU:C:2018:715 , punto 46 ). ( 20 ) Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa UBS Europe e a. ( C‑358/16 , EU:C:2017:606 , paragrafi da 60 a 71 e giurisprudenza ivi citata). V., altresì, Corte EDU, 1 o febbraio 2007, Storbraten c. Norvegia, (CE:ECHR:2007:0201DEC001227704). ( 21 ) Sentenza del 14 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑17/10 , EU:C:2012:72 , punto 94 e giurisprudenza ivi citata). ( 22 ) Sentenza del 20 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑537/16 , EU:C:2018:193 , punto 35 ). ( 23 ) Sentenza del 20 marzo 2018, Menci ( C‑524/15 , EU:C:2018:197 , punto 33 ). ( 24 ) Sentenze del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità) ( C‑439/19 , EU:C:2021:504 , punti da 86 a 93 e giurisprudenza ivi citata) e Corte EDU, 23 settembre 1998, Malige c. Francia (CE:ECHR:1998:0923JUD002781295, §§ da 35 a 40 e giurisprudenza ivi citata). ( 25 ) Conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Karelia ( C‑81/15 , EU:C:2016:66 , paragrafi da 44 a 46 e giurisprudenza ivi citata). ( 26 ) Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:EHCR:1976:0608JUD000510071, § 82) e Corte EDU, 31 maggio 2011, Žugić c.. Croazia (CE:ECHR:2011:0531JUD000369908, § 68). ( 27 ) Corte EDU, 19 febbraio 2013, Müller‑Hartburg c. Austria (CE:ECHR:2013:0219JUD004719506, §§ da 45 a 49 e giurisprudenza ivi citata). ( 28 ) Corte EDU, 15 dicembre 2020, Pişkin c. Turchia (CE:ECHR:2020:1215JUD003339918, §§ da 105 a 109 e giurisprudenza ivi citata). ( 29 ) Corte EDU, 7 luglio 1989, [OSCURATO:PERSONA] c. Svezia (CE:ECHR:1989:0707JUD001087384, § 46). ( 30 ) Corte EDU, 4 giugno 2019, Rola c. Slovenia (CE:ECHR:2019:0604JUD001209614, §§ da 60 a 67 e giurisprudenza ivi citata). ( 31 ) Corte EDU, 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia (CE:ECHR:2014:0304JUD001864010, §§ da 95 a 101 e giurisprudenza ivi citata). ( 32 ) Sentenza del 20 marzo 2018, Menci ( C‑524/15 , EU:C:2018:197 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). ( 33 ) V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni e giurisprudenza ivi citata. ( 34 ) V. anche articoli 2, 7 e 8 della raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA], del 29 novembre 2000, recante orientamenti sulle autorizzazioni dei depositari, a norma della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti soggetti ad accisa ( GU 2000, L 314, pag. 29 ). ( 35 ) V., per analogia, sentenze del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑189/18 , EU:C:2019:861 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata) e del 4 giugno 2020, C.F. (Tax audit) ( C‑430/19 , EU:C:2020:429 , punto 45 ). ( 36 ) V., ad esempio, sentenza del 9 febbraio 2012, Urbán ( C‑210/10 , EU:C:2012:64 , punti da 45 a 59 e giurisprudenza ivi citata). ( 37 ) V., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑446/18 , EU:C:2020:369 , punti 42 e 44 e giurisprudenza ivi citata). ( 38 ) Sentenze del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses ( C‑419/14 , EU:C:2015:832 , punto 68 ), e del 24 febbraio 2022, SC [OSCURATO:PERSONA] ( C‑582/20 , EU:C:2022:114 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). ( 39 ) O, in relazione alla prima sospensione adottata conformemente all’articolo 369, paragrafo 3, lettera b), del codice tributario, avendo commesso un atto di cui all’articolo 452, paragrafo 1, lettera i), del codice tributario. ( 40 ) V., analogamente, nel contesto di sanzioni penali inflitte da un organo amministrativo, Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M.S.r.l. e a. c. Italia, (CE:ECHR:2018:0628JUD000182806, § 254 e giurisprudenza ivi citata). ( 41 ) Sentenza del 23 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑45/08 , EU:C:2009:806 , punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata). ( 42 ) V., ad esempio, sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P , EU:C:2004:6 , punto 81 e giurisprudenza ivi citata) e del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑595/18 P , EU:C:2021:73 , punti da 31 a 33 e giurisprudenza ivi citata). ( 43 ) Corte EDU, 7 ottobre 1988, Salabiaku c. Francia (CE:ECHR:1988:1007JUD001051983, § 28 e giurisprudenza ivi citata). ( 44 ) Corte EDU, 8 febbraio 1996, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1996:0208JUD001873191 § 54). ( 45 ) Corte EDU, 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia (CE:ECHR:2016:1115JUD002413011) e Corte EDU, 18 maggio 2017, Jóhannesson e a. c. Islanda (CE:ECHR:2017:0518JUD002200711). ( 46 ) Ordinanza del 7 ottobre 2013, [OSCURATO:SOCIETA] miracoli ( C‑82/13 , EU:C:2013:655 , punto 12 e giurisprudenza ivi citata). ( 47 ) V., per analogia, sentenza del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑385/07 P , EU:C:2009:456 , punti 181 e 182 e giurisprudenza ivi citata). V. anche il principio n. 3 della raccomandazione n. R (91) 1, adottata il 13 febbraio 1991 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’[OSCURATO:PERSONA], il quale precisa che una persona non può essere sanzionata in sede amministrativa due volte per lo stesso atto, sulla base di una stessa norma giuridica o di norme che tutelano lo stesso interesse sociale.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris