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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31394/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 13163/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in piazzale Clodio n. 22 –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: art. 5 L. n. 130/2022 – rinvio a nuovo ruolo Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 1285/10/20 depositata in data 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAPed IVA 2001; - la CTP di Messina accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione stante la mancata allegazione del PVC e la inidoneità della percentuale di ricarico adottata dall’Ufficio in quanto fondata su un campione di beni troppo ristretto; - l’Ufficio appellava tale pronuncia e la CTR rigettava l’impugnazione; l’Agenzia delle Entrate ricorreva a questa Corte che cassava la pronuncia di appello con rinvio al giudice del merito; - riassunto il giudizio, la CTR de lla Sicilia con la sentenza qui impugnata accoglieva l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate ritenendo corretta la ricostruzione del volume d’affari e conseguentemente il reddito del contribuente, poiché determinata sulla base di un campione significativo di prodotti classificati in categorie omogenee, quindi su dati obiettivi costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti, nel difetto di prova contraria da parte del contribuente; - ricorre a questa Corte l’IRACI con atto affidato a due motivi illustrati da memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - il ricorrente ha depositato istanza con la quale ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022 ed ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del comma 10 della predetta disposizione; P.Q.M. dispone la sospensione del processo e rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trasmissione della stessa alla Quinta Sezione civile di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 13163/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in piazzale Clodio n. 22 –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: art. 5 L. n. 130/2022 – rinvio a nuovo ruolo Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 1285/10/20 depositata in data 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAPed IVA 2001; - la CTP di Messina accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione stante la mancata allegazione del PVC e la inidoneità della percentuale di ricarico adottata dall’Ufficio in quanto fondata su un campione di beni troppo ristretto; - l’Ufficio appellava tale pronuncia e la CTR rigettava l’impugnazione; l’Agenzia delle Entrate ricorreva a questa Corte che cassava la pronuncia di appello con rinvio al giudice del merito; - riassunto il giudizio, la CTR de lla Sicilia con la sentenza qui impugnata accoglieva l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate ritenendo corretta la ricostruzione del volume d’affari e conseguentemente il reddito del contribuente, poiché determinata sulla base di un campione significativo di prodotti classificati in categorie omogenee, quindi su dati obiettivi costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti, nel difetto di prova contraria da parte del contribuente; - ricorre a questa Corte l’IRACI con atto affidato a due motivi illustrati da memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - il ricorrente ha depositato istanza con la quale ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022 ed ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del comma 10 della predetta disposizione; P.Q.M. dispone la sospensione del processo e rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trasmissione della stessa alla Quinta Sezione civile di
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