CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 dicembre 2025
Cassazione n. 33159/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciliazione digitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diMinistero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché diOscuramento disposto Numero registro generale 9861/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 33159/2025Data pubblicazione 18/12/2025Azienda [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] OMISSIS[... ) di Lg_1 in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legalerappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Spagnolo, in virtù di procura su foglio separato; con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente-e diQ.T. ; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] lege;-controricorrente-nonché diA.E. , [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellaprocuratrice speciale K.O. rappresentati e difesidall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato; condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-e diW.U. , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione;-intimati-per la cassazione della sentenza n. 2113/2023 della CORTE d’APPELLOdi PALERMO, pubblicata il 19 dicembre 2023;udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. il Tribunale di Palermo, con sentenza n.4176/2015, rigettò ladomanda risarcitoria proposta da G.U. contro il [OSCURATO:PERSONA], l’ufficiale medico W.U. , i medici civili Q.T.Oscuramento disposto Numero registro generale 9861/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 33159/2025Data pubblicazione 18/12/2025Q.T. e A.E. , l’[OSCURATO:PERSONA] OMISSISdi Lg_1 (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] di Lg_1 ,nonché nei confronti delle compagnie assicurative chiamate in causa,rimozione chirurgica del testicolo sinistro, ormai necrotico, subìta indata 10 marzo 2021 a causa dell’inadempimento dei medici militare ecivili sopra citati, nonché delle strutture presso cui essi operavano, chelo avevano visitato il 26 febbraio precedente, erroneamentediagnosticandogli una “epididimite” da trattare con farmaci antibioticie antinfiammatori, in luogo della “torsione del testicolo”, che avrebberichiesto un immediato intervento in funzione della prevenzione dellanecrosi per ostruzione;2. la Corte d’appello di Palermo, con sentenza 19 dicembre 2023,n. 2113, ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazioneproposta contro la detta sentenza da G.U. nei confronti diW.U. e ha rigettato nel merito quella proposta neiconfronti degli altri convenuti;3. avverso la decisione della Corte panormita ha proposto ricorsoper cassazione l’originario attore, sulla base di due motivi;hanno risposto con distinti controricorsi il Ministero della Difesa,l’[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] OMISSIS[... ) di Lg_1 e il dott. Q.T. ;con unico controricorso hanno risposto altresì il dott. A.E.[...] e la società [OSCURATO:SOCIETA].;non hanno svolto difese in sede di legittimità W.U. ela [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione;Oscuramento disposto Numero registro generale 9861/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 33159/2025Data pubblicazione 18/12/2025la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale;il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte;tutte le parti costituite, ad eccezione del Ministero della Difesa,hanno depositato memoria.Considerato che:1. non è necessario illustrare ed esaminare i motivi del ricorso,che va dichiarato inammissibile in accoglimento dell’eccezionepreliminare sollevata dal controricorrente Q.T. , il quale hadedotto e provato di avere notificato la sentenza d’appello al ricorrente,ivi soccombente, presso il difensore costituito, nel domicilio eletto, indata 28 dicembre 2023;in proposito, nella memoria depositata in data 1° ottobre 2025, invista dell’adunanza camerale, il ricorrente ha vigorosamente sostenutoche non esisterebbe alcuna prova della notifica della sentenza d’appelloasseritamente eseguita nei suoi confronti e che l’unica notificazionePEC pervenuta al suo domicilio digitale sarebbe quella della richiestadel pagamento delle spese di lite, risalente al 28 dicembre 2024;tali deduzioni si infrangono, però, sulle risultanze desumibili dallaproduzione telematica effettuata dalla difesa del controricorrenteQ.T. (cfr. l’allegato B della documentazione ritualmentedepositata unitamente al controricorso), da cui risulta con evidenza chela sentenza n. 2113 del 19 dicembre 2023 della Corte d’appello diPalermo era stata notificata all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA]Avv. [OSCURATO:PERSONA] (corrispondente al domicilio digitale di [...]G.U. ) il giorno 28 dicembre 2023 (giovedì) alle ore 10.49 (laOscuramento disposto Numero registro generale 9861/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 33159/2025Data pubblicazione 18/12/2025predetta documentazione è comprensiva del duplicato informatico dellasentenza, della relata di notifica e delle ricevute di avvenuta consegnae di accettazione);in conseguenza di tale notifica, a carico dell’appellantesoccombente e in favore di tutte le parti vittoriose, era iniziato adecorrere il termine breve di 60 giorni per la proposizione del ricorsoper cassazione (art. 325 cod. proc. civ.);infatti, nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesidi litisconsorzio, non solo necessario, ma anche processuale, opera laregola, propria delle cause inscindibili, della unitarietà del termine perproporre l’impugnazione, con la conseguenza che la notifica dellasentenza ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti dellastessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termineper la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altreparti (ex aliis, Cass. n.16254/2004; Cass. n.19869/2011; Cass.n.14722/2018; Cass. n.667/2021);G.U. avrebbe dunque dovuto procedere alla notifica delricorso per cassazione entro il giorno 26 febbraio 2024;il ricorso risulta invece notificato il 19 aprile 2024, sicché esso deveessere dichiarato inammissibile;2. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna partecontroricorrente, in proporzione all’attività difensiva spiegata;3. sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parteOscuramento disposto Numero registro generale 9861/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 33159/2025Data pubblicazione 18/12/2025del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto;4. a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsiche, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rimborsare alle quattro particontroricorrenti le spese del giudizio, che liquida: per il Ministero dellaDifesa in Euro 2.940,00, oltre alle spese prenotate a debito; perl’[OSCURATO:PERSONA] di Lg_1 in Euro 3.828,00, oltre agliesborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori; perQ.T. in Euro 3.828,00, oltre agli esborsi liquidati in Euro200,00, spese forfetarie e accessori; per [OSCURATO:SOCIETA]., in Euro 4.976,00, oltre agli esborsi liquidati in Euro200,00, spese forfetarie e accessori;a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art.13, ove dovuto;ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in casodi diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità egli altri dati identificativi del ricorrente.Oscuramento disposto Numero registro generale 9861/2024Numero sezionale 4001/2025Numero di raccolta generale 33159/2025Data pubblicazione 18/12/2025Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 14 ottobre 2025.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]