CassazionedecretoSezione UDecisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23035/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttestazione del Direttore Generale del M.I.T. del10.12.2014 dà atto che «il dott. Ing. [OSCURATO:PERSONA], dirigente di prima fascia, èrientrato nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito dellascadenza naturale dell’incarico di Commissario straordinario….Attualmente è innuovo assetto organizzativo individuato dal D.P.C.M: 11 febbraio 2014 n. 72…»(sentenza, p. 51). Come emerge in modo piano dal provvedimento trascritto,l’ing. Lupi, terminato l’incarico commissariale, è tempestivamente rientrato neiruoli del Ministero, il che conferma la permanente vigenza del rapporto dipubblico impiego compatibile con la condizione di fuori ruolo, mentre ciò chealla data di dicembre 2014 non era stato ancora definito era l’incarico accessoriodi livello dirigenziale.5.2. Il secondo aspetto su cui fa leva il motivo di ricorso concerne il trattamentoeconomico. Il collocamento fuori ruolo, secondo parte ricorrente, comporta lacoesistenza tra il trattamento stipendiale già in godimento da parte del pubblicodipendente e l’ulteriore compenso previsto per l’incarico in fuori ruolo, tantodesumendosi da una lettura coordinata degli artt. 58 e 59 del D.P.R. n. 3/1957e dell’art. 20, comma 9, del decreto legge n. 185/2008. Il dato fattuale dellamancata erogazione in suo favore del trattamento economico contrattualeprima in godimento, in aggiunta al compenso quale commissario straordinario,e l’espresso rifiuto opposto in tal senso dall’amministrazione di appartenenza(con le nota n. 12883 del 6.3.2012 e la dichiarazione del dirigente divisionetrattamento economico personale del M.I.T.), sarebbero di ostacolo allaqualificazione della sua posizione come fuori ruolo.La tesi prospettata non ha fondamento.La deduzione di mancato riconoscimento di un compenso aggiuntivo rispettoalla retribuzione contrattuale, che fa leva su una lettura dell’art. 20, comma 9,del d.l. 185/2008 e dell’art. 59 d.P.R. n. 3/1957 diversa da quella adottata dallaCorte d’appello, ove pure risultasse fondata, potrebbe al più costituire indizio diun inadempimento dell’amministrazione agli obblighi giuridici nei confronti delNumero registro generale 10763/2025Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 23035/2026dipendente collocato fuori ruolo ma non è di per sé idonea e a supportare laData pubblicazione 10/07/2026qualificazione della sua condizione come aspettativa senza assegni, di cui all’art.23-bis del d.lgs. n. 165/2001, in contrasto con tutti i dati, formali e sostanziali,sopra enumerati e relativi al collocamento fuori ruolo, che lo stesso art. 23 biscit. fa salvo; condizione di aspettativa senza assegni presso la società privataR.F.I. che il ricorrente invoca al precipuo scopo di legittimare l’avvenutosvolgimento dell’attività extraistituzionale.6. La conferma del collocamento istituzionale fuori ruolo dell’ing. Lupi lasciainvece intatti gli obblighi connessi alla vigenza del rapporto di pubblico impiegoe, tra questi, il dovere di esclusività di cui all’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001,con conseguente affermazione della giurisdizione contabile in riferimento aldanno da violazione della citata disposizione, anche per i compensi percepiti inepoca anteriore all’introduzione del comma 7 bis del citato art. 53 (v. Cass.,Sez. U., 22 dicembre 2015, n. 25769 cit.; Cass., Sez. U., 26 giugno 2019, n.17124 cit.).7. Deve quindi respingersi il ricorso dell’ing. Lupi e confermarsi la giurisdizionedella Corte dei conti.La parte ricorrente, nella memoria depositata, invoca l’applicazione delladisciplina dettata dalla legge n. 1 del 2026 in tema di prescrizione ma lalimitazione del giudizio al profilo della giurisdizione rende irrilevante ai fini dicausa la sopravvenuta disciplina normativa.Non si provvede sulle spese in relazione alla natura di parte solo in sensoformale del Procuratore generale della Corte dei conti (Cass., Sez. U. 8.5.2017,n. 11139; Cass., Sez. U., 27.2.2017, n. 4879; Cass., Sez. U., 27.12.2016, n.26995) e poiché il Ministero è rimasto intimato.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio delcontributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e conferma la giurisdizione della Corte dei conti.Numero registro generale 10763/2025Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 23035/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 maggio 2026Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]