Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 20160/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Locri 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione del Tribunale di Locri in data 28/6/2019, dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti dell'imputato in ordine al reato di truffa ascrittogli al capo B) per difetto di querela; confermava la responsabilità del Bonfitto per l'ipotesi di ricettazione contestata sub A) e determinava la pena in anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge in relazione alla mancata verifica da parte del Tribunale di Locri dello stato di detenzione del ricorrente con conseguente violazione dei diritti di difesa nonché l'illogicità della motivazione.

Il difensore assume che l'imputato in primo grado è stato giudicato in assenza a seguito di decreto di citazione a giudizio emesso in data 8/12/2015 senza che gli fossero comunicati i rinvii succedutisi, dei quali non ha avuto cognizione a seguito della rinunzia al mandato del difensore di fiducia, risultando in seguito assistito da un difensore d'ufficio ed essendo intervenuta nel 2016 la restrizione in carcere per altra causa.

Aggiunge, inoltre, che il Bonfitto nel 2021 si trovava affidato in prova e, pur raggiunto da tempestivi avvisi circa lo svolgimento del processo, si è trovato di fatto impossibilitato ad esercitare il proprio diritto di difesa.

Il difensore precisa che le richiamate vicende, "pur non consentendo di ravvisare la violazione dell'art. 178 cod.proc.pen.", contrastano l'asserita indifferenza per la vicenda a giudizio richiamata dai giudici di merito, con la conseguenza che dalla mancata partecipazione al processo non può trarsi la prova della responsabilità del Belfitto per il fatto contestato; 2.2 il vizio della motivazione con riguardo alla credibilità della p.o., la quale ha riferito dell'avvenuta consegna del titolo da parte del ricorrente sebbene detto comportamento abbia comportato una "eclatante autoincolpazione" e nonostante il reato presupposto risalisse a circa sei anni prima; 2.3 la violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione dal momento che, in assenza di elementi certi per determinare il momento della ricezione del titolo da parte dell'imputato, l'epoca di consumazione della ricettazione doveva essere individuata in prossimità della commissione del reato presupposto, quindi nell'anno 2009. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. 1.1 Con riguardo al primo motivo va rimarcato che la difesa non ha formulato alcuna eccezione di nullità del processo in assenza, chiarendo che i richiami (peraltro essertivi ed apodittici) allo stato di detenzione del prevenuto, sopravvenuto a processo instaurato e mai portato a conoscenza del giudice, è stato evocato esclusivamente al fine di dimostrare che la mancata partecipazione al processo è stata determinata da contingenze scusabili e non può essere ritenuta manifestazione di disinteresse ai suoi esiti, tanto che il difensore di fiducia aveva formulato in primo grado una lista testi, non ammessa per tardività.La cennata doglianza pare direttamente correlata alla prova del dolo di ricettazione che i giudici di merito hanno tratto, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità, anche dall'assenza di plausibili giustificazioni in ordine alle modalità di ricezione del titolo di provenienza delittuosa consegnato alla Alfarano, profilo che la difesa poteva emendare eventualmente in fase d'appello, mediante richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in presenza di prove dichiarative o documentali decisive.

2. Le censure in punto di inattendibilità della p.o. e degli altri testi d'accusa sono del tutto generiche e prive di raffronto critico con le puntuali considerazioni svolte dalla sentenza impugnata alle pagg. 5-6.

3. Risulta, infine, manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione formulata in relazione alla fattispecie di ricettazione contestata al capo A).

Infatti, il delitto ex art. 648 cod.pen. risulta aggravato dalla recidiva reiterata ed infraquinquennale, ritualmente contestata e ritenuta da entrambi i giudici di merito, sicché, anche fissando in adesione al principio del favor rei l'epoca di consumazione del delitto a ridosso del reato presupposto (5/6/2009), il termine massimo di prescrizione- pari ad anni 22,nnesi 2 gg.20, non risultava decorso alla data della sentenza d'appello né alla data dell'odierna pronunzia.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 Aprile 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Locri 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione del Tribunale di Locri in data 28/6/2019, dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti dell'imputato in ordine al reato di truffa ascrittogli al capo B) per difetto di querela; confermava la responsabilità del Bonfitto per l'ipotesi di ricettazione contestata sub A) e determinava la pena in anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge in relazione alla mancata verifica da parte del Tribunale di Locri dello stato di detenzione del ricorrente con conseguente violazione dei diritti di difesa nonché l'illogicità della motivazione. Il difensore assume che l'imputato in primo grado è stato giudicato in assenza a seguito di decreto di citazione a giudizio emesso in data 8/12/2015 senza che gli fossero comunicati i rinvii succedutisi, dei quali non ha avuto cognizione a seguito della rinunzia al mandato del difensore di fiducia, risultando in seguito assistito da un difensore d'ufficio ed essendo intervenuta nel 2016 la restrizione in carcere per altra causa. Aggiunge, inoltre, che il Bonfitto nel 2021 si trovava affidato in prova e, pur raggiunto da tempestivi avvisi circa lo svolgimento del processo, si è trovato di fatto impossibilitato ad esercitare il proprio diritto di difesa. Il difensore precisa che le richiamate vicende, "pur non consentendo di ravvisare la violazione dell'art. 178 cod.proc.pen.", contrastano l'asserita indifferenza per la vicenda a giudizio richiamata dai giudici di merito, con la conseguenza che dalla mancata partecipazione al processo non può trarsi la prova della responsabilità del Belfitto per il fatto contestato; 2.2 il vizio della motivazione con riguardo alla credibilità della p.o., la quale ha riferito dell'avvenuta consegna del titolo da parte del ricorrente sebbene detto comportamento abbia comportato una "eclatante autoincolpazione" e nonostante il reato presupposto risalisse a circa sei anni prima; 2.3 la violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione dal momento che, in assenza di elementi certi per determinare il momento della ricezione del titolo da parte dell'imputato, l'epoca di consumazione della ricettazione doveva essere individuata in prossimità della commissione del reato presupposto, quindi nell'anno 2009. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. 1.1 Con riguardo al primo motivo va rimarcato che la difesa non ha formulato alcuna eccezione di nullità del processo in assenza, chiarendo che i richiami (peraltro essertivi ed apodittici) allo stato di detenzione del prevenuto, sopravvenuto a processo instaurato e mai portato a conoscenza del giudice, è stato evocato esclusivamente al fine di dimostrare che la mancata partecipazione al processo è stata determinata da contingenze scusabili e non può essere ritenuta manifestazione di disinteresse ai suoi esiti, tanto che il difensore di fiducia aveva formulato in primo grado una lista testi, non ammessa per tardività.La cennata doglianza pare direttamente correlata alla prova del dolo di ricettazione che i giudici di merito hanno tratto, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità, anche dall'assenza di plausibili giustificazioni in ordine alle modalità di ricezione del titolo di provenienza delittuosa consegnato alla Alfarano, profilo che la difesa poteva emendare eventualmente in fase d'appello, mediante richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in presenza di prove dichiarative o documentali decisive. 2. Le censure in punto di inattendibilità della p.o. e degli altri testi d'accusa sono del tutto generiche e prive di raffronto critico con le puntuali considerazioni svolte dalla sentenza impugnata alle pagg. 5-6. 3. Risulta, infine, manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione formulata in relazione alla fattispecie di ricettazione contestata al capo A). Infatti, il delitto ex art. 648 cod.pen. risulta aggravato dalla recidiva reiterata ed infraquinquennale, ritualmente contestata e ritenuta da entrambi i giudici di merito, sicché, anche fissando in adesione al principio del favor rei l'epoca di consumazione del delitto a ridosso del reato presupposto (5/6/2009), il termine massimo di prescrizione- pari ad anni 22,nnesi 2 gg.20, non risultava decorso alla data della sentenza d'appello né alla data dell'odierna pronunzia. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 Aprile 2024
Decreto Cassazione n. 20160/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris