CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09782/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della Corte d'appello di Torino [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli del 14/07/2022, che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine a plurimi reati di incendio e per l'effetto - previa unificazione di tutti gli episodi sotto il vincolo della continuazione, nonché esclusa la contestata aggravante ex art. 61 n. 1 cod. pen. e, infine, riconosciute le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] - tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - propone ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in ordine alla sussistenza della penale responsabilità; con il secondo motivo, la difesa ha dedotto mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, quanto alla richiesta di diminuzione della pena, nonché con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il primo motivo dell'impugnazione è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti allo svolgimento fenomenico della vicenda. La Corte territoriale, infatti, ha dato conto della ricostruzione storica e oggettiva dei fatti, fondata su immagini estrapolate da videocamere di sorveglianza, sul riconoscimento personale del soggetto, sulle evidenze fornite dal sistema GPS in ordine agli spostamenti dello stesso, sulla visione dei tabulati telefonici e sulla mancanza di spiegazioni alternative fornite dall'interessato. A tali conclusioni, l'impugnata sentenza perviene in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia forma di contraddittorietà. 4. A fronte di tale motivazione, scevra da vizi logici e giuridici, non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, deducendosi unicamente asserite carenza motivazionali non emergenti dalla lettura della sentenza impugnata. 5. Quanto alla doglianza inerente al trattamento sanzionatorio, non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a ottenere una impropria riconsiderazione di elementi fattuali. Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale, in tema di trattamento sanzionatorio, riservato al giudice di merito - laddove questo risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20