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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36721/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], lussi Deborah e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati continuati ed aggravati di furto e di furto in abitazione. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce violazione di legge in ordine all'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., la quale avrebbe dovuto dirsi assorbita nella già riconosciuta circostanza ex art. 61 n. 5 c.p., è manifestamente infondato in quanto reiterativo di doglianza già prospettata in grado di appello ed ivi congruamente disattesa, avendo in particolare la Corte d'appello fatto buon uso del principio per cui, in tema di furto, l'aggravante della destrezza, che attiene alle modalità dell'impossessamento, rivelatrici di una particolare abilita dell'agente e quindi di una maggiore pericolosità, è compatibile con quella comune prevista dall'ad 61 n. 5 cod. pen., che si riferisce a circostanze atte ad ostacolare la pubblica o privata difesa delle quali l'agente abbia approfittato nel commettere il reato, divenuto più agevole in concomitanza di siffatte circostanze (Sez. 1, n. 904 del 30/05/1969, Cocito, Rv. 112919).

Considerato che anche il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di lussi Deborah e di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce il travisamento della prova in relazione al riconoscimento degli imputati, così come operato dalle persone offese e dei testimoni, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (se ne vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati e che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti tra cui, nel presente caso, la mancanza di resipiscenza da parte degli imputati nonché della pianificazione e delle reiterazione nel tempo dell'attività, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], lussi Deborah e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati continuati ed aggravati di furto e di furto in abitazione. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce violazione di legge in ordine all'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., la quale avrebbe dovuto dirsi assorbita nella già riconosciuta circostanza ex art. 61 n. 5 c.p., è manifestamente infondato in quanto reiterativo di doglianza già prospettata in grado di appello ed ivi congruamente disattesa, avendo in particolare la Corte d'appello fatto buon uso del principio per cui, in tema di furto, l'aggravante della destrezza, che attiene alle modalità dell'impossessamento, rivelatrici di una particolare abilita dell'agente e quindi di una maggiore pericolosità, è compatibile con quella comune prevista dall'ad 61 n. 5 cod. pen., che si riferisce a circostanze atte ad ostacolare la pubblica o privata difesa delle quali l'agente abbia approfittato nel commettere il reato, divenuto più agevole in concomitanza di siffatte circostanze (Sez. 1, n. 904 del 30/05/1969, Cocito, Rv. 112919). Considerato che anche il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di lussi Deborah e di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce il travisamento della prova in relazione al riconoscimento degli imputati, così come operato dalle persone offese e dei testimoni, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (se ne vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6). Considerato che il secondo motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati e che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti tra cui, nel presente caso, la mancanza di resipiscenza da parte degli imputati nonché della pianificazione e delle reiterazione nel tempo dell'attività, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa
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