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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29176/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03AQWSI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 9 marzo 2021 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona emessa in data 13 luglio 2018 e impugnata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] Taulant, con la quale quest'ultimo veniva condannato alla pena di anni 1 di reclusione per il reato ex art. 13, co. 13, dlgs 286/98 perché espulso dal territorio nazionale per il tramite della frontiera aerea di Bologna in data 16.03.2011, in forza del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza datato 18.02.2011, rientrava illecitamente nel territorio nazionale nei cinque anni successivi senza essere munito di alcuna speciale autorizzazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Taulant deducendo erroneaapplicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento a più punti della decisione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, trattandosi di profili in fatto congruamente esaminati in sede di merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03AQWSI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 9 marzo 2021 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona emessa in data 13 luglio 2018 e impugnata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] Taulant, con la quale quest'ultimo veniva condannato alla pena di anni 1 di reclusione per il reato ex art. 13, co. 13, dlgs 286/98 perché espulso dal territorio nazionale per il tramite della frontiera aerea di Bologna in data 16.03.2011, in forza del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza datato 18.02.2011, rientrava illecitamente nel territorio nazionale nei cinque anni successivi senza essere munito di alcuna speciale autorizzazione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Taulant deducendo erroneaapplicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento a più punti della decisione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, trattandosi di profili in fatto congruamente esaminati in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esidente
Sentenza Cassazione n. 29176/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris