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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11631/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 aprile 2021, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.pro.pen., la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di usura, confermando la confisca del denaro in sequestro Q. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorr&u. per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente inconferente con la documentazione versata in atti, non essendosi tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva incassato C 500.000,00 dalla vendita di un immobile ed C 114.000,00 dalla eredità del padre; inoltre, poiché la sentenza aveva parlato di un sequestro per equivalente, allora lo stesso avrebbe dovuto ammontare al prezzo dell'usura (C 34.000,00); non si comprendeva perché il sequestro avrebbe dovuto comprendere l'intera massa patrimoniale del ricorrente, che ne aveva giustificato sia la provenienza che la disponibilità. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è fondato. 2.1 Si deve infatti rilevare che nella motivazione della sentenza impugnata non vi è obiettiva rispondenza con l'ultimo comma dell'art. 644 cod.pen., g•ta con riguardo alla somma ed alla pertinenza della stessa con il reato contestato La confisca è stata infatti disposta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 644 cod.pen., a norma del quale "Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni"; non si tratta, pertanto, di una confisca conseguente a misura di prevenzione o 12 sexies D.L. n. 306/92, per cui la motivazione secondo cui la somma andrebbe confiscata in quanto sproporzionata rispetto ai redditi di [OSCURATO:PERSONA] (pag.15 sentenza di primo grado) o che il "soggetto deve dare la prova della liceità della disponibilità delle somme (pag.4 sentenza di appello) è errata.

E' opportuno ricordare già dal 1996 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato su un piano generale che "in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato" (Cass., Sez.

U, n. 9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv 205707)., Volendo, quindi, schematizzare: Il prodotto è il risultato dell'azione criminosa, ovvero la cosa materiale creata, trasformata o acquisita mediante l'attività delittuosa, che con quest'ultima abbia un legame diretto e immediato; si tratta del frutto diretto ed immediato dell'attività criminosa, ossia del risultato ottenuto direttamente con l'attività illecita.

Il profitto comporta invece un accrescimento del patrimonio dell'autore del reato ottenuto attraverso la acquisizione la creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica, corrispondente all'intero valore delle cose ottenute attraverso la condotta criminosa (vantaggio ec:onomico di diretta derivazione del reato, vedi Sez.U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264436 - 01: "Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito."). prezzo, infine, è il compenso dato o promesso per indurre istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, quale fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato.

Sulla base di tali princìpi è stato precisato che "in tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pan., identificandosi, secondo la generale nozione di profitto del reato, nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti." (Sez. 2, Sentenza n. 23132 del 05/04/2018 Caruso, Rv. 272883 - 01).

Pertanto, in base all'art. 644 cod.pen. ultimo comma sopra richiamato, ciò che può essere sottoposto a confisca è soltanto il prezzo o il profitto del reato, e non tutte le somme rinvenute nel patrimonio del ricorrente; la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà quindi motivare sul quantum della confisca, indicando quale sia stato con riferimento l'incremento netto patrimoniale ricavato dal soggetto attivo del reato e la pertinenza della somma con il reato contestato.\p\- P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'entità della confisca e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 aprile 2021, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.pro.pen., la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di usura, confermando la confisca del denaro in sequestro Q. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorr&u. per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente inconferente con la documentazione versata in atti, non essendosi tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva incassato C 500.000,00 dalla vendita di un immobile ed C 114.000,00 dalla eredità del padre; inoltre, poiché la sentenza aveva parlato di un sequestro per equivalente, allora lo stesso avrebbe dovuto ammontare al prezzo dell'usura (C 34.000,00); non si comprendeva perché il sequestro avrebbe dovuto comprendere l'intera massa patrimoniale del ricorrente, che ne aveva giustificato sia la provenienza che la disponibilità. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è fondato. 2.1 Si deve infatti rilevare che nella motivazione della sentenza impugnata non vi è obiettiva rispondenza con l'ultimo comma dell'art. 644 cod.pen., g•ta con riguardo alla somma ed alla pertinenza della stessa con il reato contestato La confisca è stata infatti disposta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 644 cod.pen., a norma del quale "Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni"; non si tratta, pertanto, di una confisca conseguente a misura di prevenzione o 12 sexies D.L. n. 306/92, per cui la motivazione secondo cui la somma andrebbe confiscata in quanto sproporzionata rispetto ai redditi di [OSCURATO:PERSONA] (pag.15 sentenza di primo grado) o che il "soggetto deve dare la prova della liceità della disponibilità delle somme (pag.4 sentenza di appello) è errata. E' opportuno ricordare già dal 1996 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato su un piano generale che "in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato" (Cass., Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv 205707)., Volendo, quindi, schematizzare: Il prodotto è il risultato dell'azione criminosa, ovvero la cosa materiale creata, trasformata o acquisita mediante l'attività delittuosa, che con quest'ultima abbia un legame diretto e immediato; si tratta del frutto diretto ed immediato dell'attività criminosa, ossia del risultato ottenuto direttamente con l'attività illecita. Il profitto comporta invece un accrescimento del patrimonio dell'autore del reato ottenuto attraverso la acquisizione la creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica, corrispondente all'intero valore delle cose ottenute attraverso la condotta criminosa (vantaggio ec:onomico di diretta derivazione del reato, vedi Sez.U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264436 - 01: "Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito."). prezzo, infine, è il compenso dato o promesso per indurre istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, quale fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato. Sulla base di tali princìpi è stato precisato che "in tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pan., identificandosi, secondo la generale nozione di profitto del reato, nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti." (Sez. 2, Sentenza n. 23132 del 05/04/2018 Caruso, Rv. 272883 - 01). Pertanto, in base all'art. 644 cod.pen. ultimo comma sopra richiamato, ciò che può essere sottoposto a confisca è soltanto il prezzo o il profitto del reato, e non tutte le somme rinvenute nel patrimonio del ricorrente; la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà quindi motivare sul quantum della confisca, indicando quale sia stato con riferimento l'incremento netto patrimoniale ricavato dal soggetto attivo del reato e la pertinenza della somma con il reato contestato.\p\- P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'entità della confisca e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso in R
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