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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 32785/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11146/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

SICILIA-SEZ.DIST.

CATANIA n. 9250/2021 depositata il 20/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11146/2022 Numero sezionale 4271/2025 Numero di raccolta generale 32785/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali.

Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11146/2022 Numero sezionale 4271/2025 Numero di raccolta generale 32785/2025 Data pubblicazione 16/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11146/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA-SEZ.DIST. CATANIA n. 9250/2021 depositata il 20/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11146/2022 Numero sezionale 4271/2025 Numero di raccolta generale 32785/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali. Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11146/2022 Numero sezionale 4271/2025 Numero di raccolta generale 32785/2025 Data pubblicazione 16/12/2025
Decreto Cassazione n. 32785/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris