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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24249/2026

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nn.30/32, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del controricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 21 – n. 2534/2020, depositata il 5novembre 2020;Numero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026B) Ricorso n. 12933/2021 R.G.:30/32, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del controricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 21 – n. 2533/2020, depositata il 5novembre 2020;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del2 luglio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero R.G., in persona delsost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ilrigetto di entrambi i ricorsi;1.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Monza-Brianza notificava, in data 14 dicembre 2017, alla societàValbart s.r.l. (soggetto successivamente estinto, in quantoincorporato nella società controllante [OSCURATO:SOCIETA].), qualesocietà consolidata, ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale societàcontrollante in regime di consolidato fiscale, avviso diaccertamento n.

TMB0E3000701/2017, con il quale venivanorecuperati a tassazione, per l’anno d’imposta 2012, i seguenticosti: a) costi non documentati per € 225.375,73 (rilievo nonpiù rilevante, stante l’annullamento integrale del recupero daR.G.

NN. 12926/2021 - 12933/2021 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026parte della C.T.R., la cui decisione sul punto non è statacontestata); b) indebita variazione in diminuzione per interessipassivi indeducibili e non riportabili, ex art. 109, commi 1 e 5,110, comma 7, e 112 d.P.R. dicembre 1986, n. 917, per €973.253,00 (oggetto del presente giudizio), con conseguenterideterminazione delle imposte IRES, oltre sanzioni ed interessi.1.1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. (consolidata e poi incorporatanella [OSCURATO:SOCIETA].) impugnava l’avviso di accertamento inquestione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diMilano la quale, con sentenza n. 3011/2019, depositata il 1°luglio 2019, rigettava il ricorso, condannando la contribuentealla rifusione delle spese di lite.1.2.

Interposto gravame della [OSCURATO:SOCIETA]., la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 21, con sentenzan. 2534/2020, pronunciata il 14 settembre 2020, e depositatain segreteria il 5 novembre 2020, accoglieva parzialmentel’appello, accogliendo l’originario ricorso della contribuente conriferimento al rilievo riguardante il recupero della somma di €225.376,00 per costi ritenuti non documentati, e confermando,invece, l’avviso di accertamento per il restante rilievoriguardante la deduzione di interessi passivi, ritenuta indebita.1.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]. (quali incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), sullabase di quattro motivi (ricorso n. 12926/2021 R.G., notificato il13 maggio 2021).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.2.

Avverso lo stesso avviso di accertamento n.TMB0E3000701/2017 proponeva separato ricorso dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano anche la Flowserves.r.l., quale società consolidante.R.G.

NN. 12926/2021 - 12933/2021 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/20262.1.

La C.T.P. adìta, con sentenza n. 3010/2019, depositata il1° luglio 2019, rigettava il ricorso, condannando la contribuentealla rifusione delle spese di lite.2.2.

Interposto gravame dalla contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 21, con sentenzan. 2533/2020, pronunciata il 14 settembre 2020, e depositatain segreteria il 5 novembre 2020, accoglieva parzialmentel’appello, accogliendo l’originario ricorso della contribuente conriferimento al rilievo riguardante il recupero della somma di €225.376,00 per costi ritenuti non documentati, e confermando,invece, l’avviso di accertamento per il restante rilievoriguardante la deduzione di interessi passivi, ritenuta indebita.2.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi (ricorso n.12933/2021 R.G., notificato il 7 maggio 2021).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate3.

Con decreti presidenziali del 20 marzo 2026 è stata fissataper la discussione dei ricorsi l’adunanza in camera di consigliodel 2 luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1c.p.c.E’ intervenuto con deposito di memoria, in entrambi i giudizi,il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, deve essere risposta la riunione deiricorsi nn. 38419/2019 R.G. e 38424/2019 R.G., per evidentiragioni di connessione oggettiva (trattasi del medesimo avvisodi accertamento) e soggettiva (la ricorrente è la medesimasocietà, in veste sia di consolidante che di incorporante lasocietà consolidata [OSCURATO:SOCIETA].)R.G.

NN. 12926/2021 - 12933/2021 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/20262.

Stante la sostanziale identità dei ricorsi, può procedersi alladescrizione ed al loro esame in maniera unitaria.2.1.

Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisce violazionee falsa applicazione degli artt. 337, comma 2, e dell’art. 39d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Lamenta la ricorrente che la C.T.R. avrebbe dovutosospendere i giudizi riguardanti l’avviso di accertamento n.TMB0E3000701/2017, in attesa della definizione del giudizioriguardante l’avviso di accertamento n.

T950EIK03851/2015,relativo all’anno d’imposta 2011 (giudizio che, al momento delladecisione dei presenti giudizi riuniti, si trovava in grado dicassazione), con il quale era stata recuperata a tassazione lasomma di € 3.699.553,52 per interessi passivi non corrisposti,e che costituiva l’antecedente logico-giuridico del recupero dicui all’avviso di accertamento n.

TMB0E3000701/2017, cheriguardava il recupero a tassazione di interessi passivi dedottiin presenza di un ROL capiente.Il motivo è infondato.Deve innanzitutto rilevarsi che la sospensione ex art. 337,comma 2, c.p.c. è meramente facoltativa: invero, «nel processotributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto dipregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicantesia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta chequesta sia definita con sentenza non passata in giudicato, operala sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c.,con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice dellacausa pregiudicata può, alternativamente, sospendere ilgiudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con ilR.G.

NN. 12926/2021 - 12933/2021 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimoove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che ladecisione possa essere riformata» (Cass. 30 giugno 2025, n.17516).Nel caso di specie, al momento delle decisioni dei giudiziodiernamente impugnate, le cause pregiudicanti (riguardantil’avviso di accertamento per l’anno 2011) erano pendentidinanzi alla Corte di Cassazione, per cui non sussisteva unobbligo della C.T.R. di sospendere i giudizi, ma una merafacoltà, che evidentemente la Corte regionale non ha ritenuto diesercitare, stante anche l’autonomia dei periodi d’imposta.Non può applicarsi, peraltro, nella specie, l’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, che riguarda le ipotesi in cui entrambi igiudizi – pregiudicante e pregiudicato – pendano davanti allastessa ovvero ad altra Corte di Giustizia Tributaria, mentre nelcaso di specie, come si è visto, i giudizi pregiudicanti, almomento della decisione delle cause pregiudicate, eranopendenti dinanzi alla Corte di legittimità.2.2.

Con il secondo motivo viene eccepita la nullità dellesentenze impugnate per violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Sostiene la società ricorrente che la sentenza di appellosarebbe incorsa in vizio di ultra-petizione, in quanto avrebberitenuto insussistente il diritto alla deduzione degli interessi perinesistenza del relativo costo, anziché esame il profilodell’esistenza di un ROL capiente per la deduzione operatanell’anno d’imposta 2012.Anche tale motivo è infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il themadecidendum della presente controversia riguarda proprioR.G.

NN. 12926/2021 - 12933/2021 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026l’esistenza dei costi per interessi nell’anno 2011 (che avrebberiverberato i propri effetti anche negli anni 2012 e 2013); conl’avviso di accertamento, infatti, non si contestava alle societàcontribuente (consolidante e consolidata) la non correttaapplicazione dell’art. 96 d.P.R. n. 917/1986 (sotto il profilo dellacapienza del ROL), ma l’effettività e la reale esistenza dei costiin questione, e sul punto le sentenze impugnate colgono nelsegno, laddove affermano (pag. 6) che «sono indeducibili gliinteressi passivi contabilizzati nel conto economico, a fronte diun credito che non esisteva per intervenuta rinuncia, e quindiera inidoneo a maturare interessi», e che (pag. 7) «uncomponente negativo, indebitamente dedotto in violazione delladisciplina del TUIR, rimane tale anche all’interno dellatassazione su base consolidata, come sottolinea l’Ufficio in sededi controdeduzioni, pena il riconoscimento di una “zona franca”,come la definisce l’Ufficio, nella quale sarebbe incongruamenteed illegittimamente consentita la deduzione da parte dellacontrollata di qualunque costo, in violazione della disciplina delladeducibilità dei componenti di reddito, solo perché il relativoricavo e stato contabilizzato dalla controllante».2.3.

Con il terzo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 67-bis d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto decidereuniformandosi alla sentenza resa dalla stessa Corte perl’annualità 2011, che aveva annullato l’avviso di accertamentonella parte in cui disponeva il recupero a tassazione dellamaggior somma per interessi passivi dedotti nell’anno 2011.Anche tale motivo è infondato.R.G.

NN. 12926/2021 - 12933/2021 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026Invero, l’esecutività provvisoria della sentenza tributariariguarda l’anno d’imposta cui il relativo giudizio si riferisce, manon spiega i suoi effetti su altri periodi d’imposta, salve le ipotesidel c.d. giudicato esterno, che però presuppone, per l’appunto,il passaggio in giudicato della sentenza riguardante una delleannualità in contestazione.L’esecutività della sentenza di primo grado che avevaannullato l’avviso anno 2011 non incide pertanto, in modoautomatico, sull’accertamento anno 2012, per la medesimaragione per cui non vi è pregiudizialità tra il giudizio relativoall’annualità 2011 e quello relativo all’annualità 2012: permaneinfatti la possibilità, che anzi è anche un obbligo, di valutare, aifini del 2012, la deducibilità a monte degli interessi passiviconteggiati nel 2011.2.4.

Con il quarto motivo di ricorso, infine, si eccepisceviolazione e falsa applicazione degli att. 96, 109, 117 e 122d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.Sostiene la ricorrente che la C.T.R. erroneamente non avevadalla [OSCURATO:SOCIETA]. era stata tassata come ricavo dallaconsolidante [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenzadell’annullamento di ogni rilevanza fiscale della postanell’àmbito della tassazione su base consolidata.Anche tale motivo è infondato.L’Amministrazione finanziaria non ha recuperato a tassazionetali interessi passivi in quanto non inerenti, ma perchéinesistenti, dato che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rinunciato alcredito nei confronti della consolidata/controllata [OSCURATO:SOCIETA], percui comunque la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe potuto dedurre alcunché.R.G.

NN. 12926/2021 - 12933/2021 8Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026Inoltre, a nulla rileva che il costo in questione, pur inesistente,fosse stato indicato come ricavo dalla consolidante, in quanto,vertendosi in ipotesi di consolidato fiscale, le regole per laredazione delle singole dichiarazioni erano comunqueimmutate.Invero, la tassazione su base consolidata non fa assumere allafiscal unit la qualifica di autonomo soggetto d’imposta, purcomportando la formazione di un’unica base imponibile digruppo; inoltre, la tassazione su base consolidata non prevede,in via generale, alcuna deroga all’obbligo per ciascuna società,facente parte del consolidamento, di determinare il proprioreddito individuale secondo le regole ordinare contenute nelcapo II del Titolo II del d.P.R. n. 917/1986, che definisconocondizioni e limiti per la determinazione del reddito d’impresa.Il consolidato fiscale, inoltre, è radicalmente diverso dalbilancio consolidato civilistico.

Quest’ultimo, infatti, è un bilancionel quale la pluralità delle società è rappresentata come unsoggetto unitario, per cui le poste relative ai rapporti interni digruppo sono reciprocamente elise ed i patrimoni netti integrati;nel consolidato fiscale, invece, le diverse società conservano laloro autonomia, e si opera esclusivamente la sommatoriaalgebrica dei risultati fiscali conseguiti da ciascuna società, equindi il reddito complessivo globale, che è il risultato dellasomma dei redditi complessivi di ciascuna società.Pertanto, anche in presenza di un consolidato fiscale l’ufficioha il potere/dovere di recuperare a tassazione i componentinegativi di redditi insussistenti anche se, specularmente, detticomponenti sono indicati come positivi in capo al soggetto cheavrebbe erogato la prestazione o ceduto il bene.R.G.

NN. 12926/2021 - 12933/2021 9Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026Questa Corte, peraltro, ha già avuto modi di affermare che «intema di determinazione del reddito di impresa, l'utile economicorilevante è solo quello effettivamente ritratto dal contribuente enon pure quello ricavato da altri soggetti di cui quello si siaavvalso per realizzare un'operazione economica, dovendosiescludere che la partecipazione societaria di un soggetto ad unaltro consenta di annullare, neppure a fini fiscali, la soggettivitàdel partecipato e, quindi, di contestare l'attribuzione allo stesso(e non già al partecipante) dei risultati economici prodottidall'attività imprenditoriale posta in essere dal partecipatomedesimo» (Cass. 13 maggio 2009, n. 10981).Deve considerarsi, inoltre, che l’imputazione a titolo diinteressi attivi in capo alla consolidante [OSCURATO:SOCIETA]. non“azzera” l’effetto della deduzione degli stessi in capo allaconsolidata [OSCURATO:SOCIETA]., perché non necessariamente si traducein un maggior reddito imponibile della prima, e quindi in unamaggiore imposta.

Invero, proprio in virtù delle particolarinorme di tassazione degli interessi, l’imputazione di un maggiorimporto a titolo di interessi attivi può avere determinato per lastessa il beneficio di un incremento del limite quantitativo dideduzione dei propri interessi passivi, giacché gli interessipassivi sono deducibili in misura corrispondente agli attivi e,solo per la parte eccedente, entro il 30% del ROL (art. 96 d.P.R.n. 917/1986).Ne consegue che possono essere oggetto di deduzione solo icosti e le spese effettivamente sostenuti, e non è quindipossibile ritenere che il mancato pagamento di un componentenegativo possa diventare ininfluente, allorché il corrispondentericavo sia stato dichiarato e tassato dal creditore (consolidante)della prestazione.R.G.

NN. 12926/2021 - 12933/2021 10Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026Deve escludersi, infine, che nella specie possa ritenersisussistente un’ipotesi di doppia imposizione, in quanto l’Ufficioha assoggettato a tassazione una sola volta il presuppostoimpositivo (consistente nell’inesistenza dei costi per interessipassivi) e, tutt’al più, la società consolidante avrebbe potutosolo dedurre l’importo oggetto di rinuncia, laddove in presenzadelle giustificazioni previste dalla legge (art. 101, comma 5,d.P.R. n. 917/1986).3.

I ricorsi riuniti devono quindi essere rigettati.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la Flowserves.r.l. tenuta, per ciascuno dei ricorsi in esame, al pagamento diuna somma di importo pari al contributo unificato previsto perle presenti impugnazioni, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte dispone la riunione del ricorso n. 12933/2021 R.G. alricorso n. 12926/2021 R.G.Rigetta i ricorsi riuniti.Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidanoin € 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Dichiara la ricorrente tenuta, per ciascuno dei ricorsi, alpagamento di una somma di importo pari al contributo unificatoprevisto per le presenti impugnazioni, se dovuto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 2 luglio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

NN. 12926/2021 - 12933/2021 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nn.30/32, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del controricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 21 – n. 2534/2020, depositata il 5novembre 2020;Numero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026B) Ricorso n. 12933/2021 R.G.:30/32, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del controricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 21 – n. 2533/2020, depositata il 5novembre 2020;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del2 luglio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero R.G., in persona delsost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ilrigetto di entrambi i ricorsi;1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Monza-Brianza notificava, in data 14 dicembre 2017, alla societàValbart s.r.l. (soggetto successivamente estinto, in quantoincorporato nella società controllante [OSCURATO:SOCIETA].), qualesocietà consolidata, ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale societàcontrollante in regime di consolidato fiscale, avviso diaccertamento n. TMB0E3000701/2017, con il quale venivanorecuperati a tassazione, per l’anno d’imposta 2012, i seguenticosti: a) costi non documentati per € 225.375,73 (rilievo nonpiù rilevante, stante l’annullamento integrale del recupero daR.G. NN. 12926/2021 - 12933/2021 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026parte della C.T.R., la cui decisione sul punto non è statacontestata); b) indebita variazione in diminuzione per interessipassivi indeducibili e non riportabili, ex art. 109, commi 1 e 5,110, comma 7, e 112 d.P.R. dicembre 1986, n. 917, per €973.253,00 (oggetto del presente giudizio), con conseguenterideterminazione delle imposte IRES, oltre sanzioni ed interessi.1.1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (consolidata e poi incorporatanella [OSCURATO:SOCIETA].) impugnava l’avviso di accertamento inquestione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diMilano la quale, con sentenza n. 3011/2019, depositata il 1°luglio 2019, rigettava il ricorso, condannando la contribuentealla rifusione delle spese di lite.1.2. Interposto gravame della [OSCURATO:SOCIETA]., la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 21, con sentenzan. 2534/2020, pronunciata il 14 settembre 2020, e depositatain segreteria il 5 novembre 2020, accoglieva parzialmentel’appello, accogliendo l’originario ricorso della contribuente conriferimento al rilievo riguardante il recupero della somma di €225.376,00 per costi ritenuti non documentati, e confermando,invece, l’avviso di accertamento per il restante rilievoriguardante la deduzione di interessi passivi, ritenuta indebita.1.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]. (quali incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), sullabase di quattro motivi (ricorso n. 12926/2021 R.G., notificato il13 maggio 2021).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.2. Avverso lo stesso avviso di accertamento n.TMB0E3000701/2017 proponeva separato ricorso dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano anche la Flowserves.r.l., quale società consolidante.R.G. NN. 12926/2021 - 12933/2021 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/20262.1. La C.T.P. adìta, con sentenza n. 3010/2019, depositata il1° luglio 2019, rigettava il ricorso, condannando la contribuentealla rifusione delle spese di lite.2.2. Interposto gravame dalla contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 21, con sentenzan. 2533/2020, pronunciata il 14 settembre 2020, e depositatain segreteria il 5 novembre 2020, accoglieva parzialmentel’appello, accogliendo l’originario ricorso della contribuente conriferimento al rilievo riguardante il recupero della somma di €225.376,00 per costi ritenuti non documentati, e confermando,invece, l’avviso di accertamento per il restante rilievoriguardante la deduzione di interessi passivi, ritenuta indebita.2.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi (ricorso n.12933/2021 R.G., notificato il 7 maggio 2021).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate3. Con decreti presidenziali del 20 marzo 2026 è stata fissataper la discussione dei ricorsi l’adunanza in camera di consigliodel 2 luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1c.p.c.E’ intervenuto con deposito di memoria, in entrambi i giudizi,il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve essere risposta la riunione deiricorsi nn. 38419/2019 R.G. e 38424/2019 R.G., per evidentiragioni di connessione oggettiva (trattasi del medesimo avvisodi accertamento) e soggettiva (la ricorrente è la medesimasocietà, in veste sia di consolidante che di incorporante lasocietà consolidata [OSCURATO:SOCIETA].)R.G. NN. 12926/2021 - 12933/2021 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/20262. Stante la sostanziale identità dei ricorsi, può procedersi alladescrizione ed al loro esame in maniera unitaria.2.1. Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisce violazionee falsa applicazione degli artt. 337, comma 2, e dell’art. 39d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Lamenta la ricorrente che la C.T.R. avrebbe dovutosospendere i giudizi riguardanti l’avviso di accertamento n.TMB0E3000701/2017, in attesa della definizione del giudizioriguardante l’avviso di accertamento n. T950EIK03851/2015,relativo all’anno d’imposta 2011 (giudizio che, al momento delladecisione dei presenti giudizi riuniti, si trovava in grado dicassazione), con il quale era stata recuperata a tassazione lasomma di € 3.699.553,52 per interessi passivi non corrisposti,e che costituiva l’antecedente logico-giuridico del recupero dicui all’avviso di accertamento n. TMB0E3000701/2017, cheriguardava il recupero a tassazione di interessi passivi dedottiin presenza di un ROL capiente.Il motivo è infondato.Deve innanzitutto rilevarsi che la sospensione ex art. 337,comma 2, c.p.c. è meramente facoltativa: invero, «nel processotributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto dipregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicantesia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta chequesta sia definita con sentenza non passata in giudicato, operala sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c.,con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice dellacausa pregiudicata può, alternativamente, sospendere ilgiudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con ilR.G. NN. 12926/2021 - 12933/2021 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimoove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che ladecisione possa essere riformata» (Cass. 30 giugno 2025, n.17516).Nel caso di specie, al momento delle decisioni dei giudiziodiernamente impugnate, le cause pregiudicanti (riguardantil’avviso di accertamento per l’anno 2011) erano pendentidinanzi alla Corte di Cassazione, per cui non sussisteva unobbligo della C.T.R. di sospendere i giudizi, ma una merafacoltà, che evidentemente la Corte regionale non ha ritenuto diesercitare, stante anche l’autonomia dei periodi d’imposta.Non può applicarsi, peraltro, nella specie, l’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, che riguarda le ipotesi in cui entrambi igiudizi – pregiudicante e pregiudicato – pendano davanti allastessa ovvero ad altra Corte di Giustizia Tributaria, mentre nelcaso di specie, come si è visto, i giudizi pregiudicanti, almomento della decisione delle cause pregiudicate, eranopendenti dinanzi alla Corte di legittimità.2.2. Con il secondo motivo viene eccepita la nullità dellesentenze impugnate per violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Sostiene la società ricorrente che la sentenza di appellosarebbe incorsa in vizio di ultra-petizione, in quanto avrebberitenuto insussistente il diritto alla deduzione degli interessi perinesistenza del relativo costo, anziché esame il profilodell’esistenza di un ROL capiente per la deduzione operatanell’anno d’imposta 2012.Anche tale motivo è infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il themadecidendum della presente controversia riguarda proprioR.G. NN. 12926/2021 - 12933/2021 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026l’esistenza dei costi per interessi nell’anno 2011 (che avrebberiverberato i propri effetti anche negli anni 2012 e 2013); conl’avviso di accertamento, infatti, non si contestava alle societàcontribuente (consolidante e consolidata) la non correttaapplicazione dell’art. 96 d.P.R. n. 917/1986 (sotto il profilo dellacapienza del ROL), ma l’effettività e la reale esistenza dei costiin questione, e sul punto le sentenze impugnate colgono nelsegno, laddove affermano (pag. 6) che «sono indeducibili gliinteressi passivi contabilizzati nel conto economico, a fronte diun credito che non esisteva per intervenuta rinuncia, e quindiera inidoneo a maturare interessi», e che (pag. 7) «uncomponente negativo, indebitamente dedotto in violazione delladisciplina del TUIR, rimane tale anche all’interno dellatassazione su base consolidata, come sottolinea l’Ufficio in sededi controdeduzioni, pena il riconoscimento di una “zona franca”,come la definisce l’Ufficio, nella quale sarebbe incongruamenteed illegittimamente consentita la deduzione da parte dellacontrollata di qualunque costo, in violazione della disciplina delladeducibilità dei componenti di reddito, solo perché il relativoricavo e stato contabilizzato dalla controllante».2.3. Con il terzo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 67-bis d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto decidereuniformandosi alla sentenza resa dalla stessa Corte perl’annualità 2011, che aveva annullato l’avviso di accertamentonella parte in cui disponeva il recupero a tassazione dellamaggior somma per interessi passivi dedotti nell’anno 2011.Anche tale motivo è infondato.R.G. NN. 12926/2021 - 12933/2021 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026Invero, l’esecutività provvisoria della sentenza tributariariguarda l’anno d’imposta cui il relativo giudizio si riferisce, manon spiega i suoi effetti su altri periodi d’imposta, salve le ipotesidel c.d. giudicato esterno, che però presuppone, per l’appunto,il passaggio in giudicato della sentenza riguardante una delleannualità in contestazione.L’esecutività della sentenza di primo grado che avevaannullato l’avviso anno 2011 non incide pertanto, in modoautomatico, sull’accertamento anno 2012, per la medesimaragione per cui non vi è pregiudizialità tra il giudizio relativoall’annualità 2011 e quello relativo all’annualità 2012: permaneinfatti la possibilità, che anzi è anche un obbligo, di valutare, aifini del 2012, la deducibilità a monte degli interessi passiviconteggiati nel 2011.2.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, si eccepisceviolazione e falsa applicazione degli att. 96, 109, 117 e 122d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.Sostiene la ricorrente che la C.T.R. erroneamente non avevadalla [OSCURATO:SOCIETA]. era stata tassata come ricavo dallaconsolidante [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenzadell’annullamento di ogni rilevanza fiscale della postanell’àmbito della tassazione su base consolidata.Anche tale motivo è infondato.L’Amministrazione finanziaria non ha recuperato a tassazionetali interessi passivi in quanto non inerenti, ma perchéinesistenti, dato che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rinunciato alcredito nei confronti della consolidata/controllata [OSCURATO:SOCIETA], percui comunque la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe potuto dedurre alcunché.R.G. NN. 12926/2021 - 12933/2021 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026Inoltre, a nulla rileva che il costo in questione, pur inesistente,fosse stato indicato come ricavo dalla consolidante, in quanto,vertendosi in ipotesi di consolidato fiscale, le regole per laredazione delle singole dichiarazioni erano comunqueimmutate.Invero, la tassazione su base consolidata non fa assumere allafiscal unit la qualifica di autonomo soggetto d’imposta, purcomportando la formazione di un’unica base imponibile digruppo; inoltre, la tassazione su base consolidata non prevede,in via generale, alcuna deroga all’obbligo per ciascuna società,facente parte del consolidamento, di determinare il proprioreddito individuale secondo le regole ordinare contenute nelcapo II del Titolo II del d.P.R. n. 917/1986, che definisconocondizioni e limiti per la determinazione del reddito d’impresa.Il consolidato fiscale, inoltre, è radicalmente diverso dalbilancio consolidato civilistico. Quest’ultimo, infatti, è un bilancionel quale la pluralità delle società è rappresentata come unsoggetto unitario, per cui le poste relative ai rapporti interni digruppo sono reciprocamente elise ed i patrimoni netti integrati;nel consolidato fiscale, invece, le diverse società conservano laloro autonomia, e si opera esclusivamente la sommatoriaalgebrica dei risultati fiscali conseguiti da ciascuna società, equindi il reddito complessivo globale, che è il risultato dellasomma dei redditi complessivi di ciascuna società.Pertanto, anche in presenza di un consolidato fiscale l’ufficioha il potere/dovere di recuperare a tassazione i componentinegativi di redditi insussistenti anche se, specularmente, detticomponenti sono indicati come positivi in capo al soggetto cheavrebbe erogato la prestazione o ceduto il bene.R.G. NN. 12926/2021 - 12933/2021 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026Questa Corte, peraltro, ha già avuto modi di affermare che «intema di determinazione del reddito di impresa, l'utile economicorilevante è solo quello effettivamente ritratto dal contribuente enon pure quello ricavato da altri soggetti di cui quello si siaavvalso per realizzare un'operazione economica, dovendosiescludere che la partecipazione societaria di un soggetto ad unaltro consenta di annullare, neppure a fini fiscali, la soggettivitàdel partecipato e, quindi, di contestare l'attribuzione allo stesso(e non già al partecipante) dei risultati economici prodottidall'attività imprenditoriale posta in essere dal partecipatomedesimo» (Cass. 13 maggio 2009, n. 10981).Deve considerarsi, inoltre, che l’imputazione a titolo diinteressi attivi in capo alla consolidante [OSCURATO:SOCIETA]. non“azzera” l’effetto della deduzione degli stessi in capo allaconsolidata [OSCURATO:SOCIETA]., perché non necessariamente si traducein un maggior reddito imponibile della prima, e quindi in unamaggiore imposta. Invero, proprio in virtù delle particolarinorme di tassazione degli interessi, l’imputazione di un maggiorimporto a titolo di interessi attivi può avere determinato per lastessa il beneficio di un incremento del limite quantitativo dideduzione dei propri interessi passivi, giacché gli interessipassivi sono deducibili in misura corrispondente agli attivi e,solo per la parte eccedente, entro il 30% del ROL (art. 96 d.P.R.n. 917/1986).Ne consegue che possono essere oggetto di deduzione solo icosti e le spese effettivamente sostenuti, e non è quindipossibile ritenere che il mancato pagamento di un componentenegativo possa diventare ininfluente, allorché il corrispondentericavo sia stato dichiarato e tassato dal creditore (consolidante)della prestazione.R.G. NN. 12926/2021 - 12933/2021 10Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 12926/2021Numero sezionale 5299/2026Numero di raccolta generale 24249/2026Data pubblicazione 30/07/2026Deve escludersi, infine, che nella specie possa ritenersisussistente un’ipotesi di doppia imposizione, in quanto l’Ufficioha assoggettato a tassazione una sola volta il presuppostoimpositivo (consistente nell’inesistenza dei costi per interessipassivi) e, tutt’al più, la società consolidante avrebbe potutosolo dedurre l’importo oggetto di rinuncia, laddove in presenzadelle giustificazioni previste dalla legge (art. 101, comma 5,d.P.R. n. 917/1986).3. I ricorsi riuniti devono quindi essere rigettati.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la Flowserves.r.l. tenuta, per ciascuno dei ricorsi in esame, al pagamento diuna somma di importo pari al contributo unificato previsto perle presenti impugnazioni, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte dispone la riunione del ricorso n. 12933/2021 R.G. alricorso n. 12926/2021 R.G.Rigetta i ricorsi riuniti.Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidanoin € 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Dichiara la ricorrente tenuta, per ciascuno dei ricorsi, alpagamento di una somma di importo pari al contributo unificatoprevisto per le presenti impugnazioni, se dovuto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 2 luglio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. NN. 12926/2021 - 12933/2021 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24249/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris