CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03421/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14850-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale 3707 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della 5.0.0.1. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 1396/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/12/2015 R.G.N. 498/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 14850/2016 [OSCURATO:PERSONA]: con sentenza n. 1396 del 2015, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata l'opposizione a due cartelle esattoriali proposta dalla stessa Gentile per fare accertare l'insussistenza delle pretese contributive avanzate dall'INPS a seguito del verbale ispettivo del 6 febbraio 2002, con il quale era stata contestata la mancata iscrizione negli elenchi IVS commercianti per il periodo 1997- 30 settembre 2001 del coniuge [OSCURATO:PERSONA], che era stato ritenuto collaboratore nell'azienda facente capo alla Gentile; la Corte territoriale, ha ribadito che, fermo restando l'onere probatorio a carico dell'INPS, il valore probatorio dei verbali ispettivi e degli accertamenti condotti dagli ispettori sulla documentazione acquisita in quella sede, era stato legittimamente ritenuto idoneo a provare i crediti perché era stato valutato liberamente e tenendo conto dei motivi della proposta opposizione a cartella; tali motivi erano stati ampiamente disattesi dalla sentenza di primo grado che andava confermata in quanto il contenuto del verbale era stato corroborato dalla dichiarazione della stessa Gentili (relativa al fatto che il marito si occupava di servire ai tavoli, che non erano mai stati assunti dipendenti mentre lei si occupava della cucina) e dalla documentazione acquisita in sede ispettiva; la Corte territoriale ha pure dichiarato inammissibile la prova per testi richiesta in quanto generica e non formulata in capitoli ed ha ritenuto che l'art. 1, comma 203, I. n. 662 del 1996 lett. a) non prevede, al fine dell'obbligo di assicurazione, che debbano sussistere i requisiti dell'abitualità e della prevalenza anche per i titolari, gestori e familiari coadiutori (come era il Falletti), così superandosi la tesi difensiva che la parte aveva sostenuto sulla assenza dei caratteri della prevalenza ed abitualità dell'attività svolta dal Felletti che svolgeva con tali caratteri l'attività dì intermediario di commercio; avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; R.g. n. 14850/2016 l'INPS ha rilasciato procura in calce alla copia notificata del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e ss. c.c., dell'art. 2730 e ss c.c., degli artt. 115 e ss, 228, 229 c.p.c. e I' omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti ed in particolare si sostiene che in realtà non sarebbe mai stata acquisita agli atti la dichiarazione confessoria della Gentili, per cui le affermazioni della sentenza impugnata sarebbero prive di fondamento; con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., 112 e 115 e ss. c.p.c., art. 29 I. n. 160 del 1975 come sost. dall'art. 1, comma 203, I. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 208 legge n. 662 del 1996 ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ragione del fatto che la sentenza aveva inquadrato l'attività del Falletti nella lettera a) dell'art. 1, comma 203 I. n. 662 del 1996 anche se era del tutto pacifico che la titolare dell'azienda fosse la Gentili ed il marito non era preposto ad alcun punto vendita; va esaminato per primo il secondo motivo, in quanto pone la questione della corretta interpretazione della disposizione attraverso la quale viene fissato l'obbligo assicurativo di cui si discute e che quindi individua la concreta fattispecie alla quale la disposizione si riferisce; il motivo è fondato non essendo corretta l'interpretazione fornita dalla Corte della L. n. 613 del 1966, art. 2 ; questa Corte di cassazione ( vedi Cass. 1684 del 2021) ha avuto modo di affermare che la L. n. 613 del 1966, art. 2 (a norma del quale "si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, semprechè per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti"), va interpretato nel senso che l'obbligo R.g. n. 14850/2016 di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorchè la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorchè non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore (così Cass. n. 9873 del 2014), restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti; l'accoglimento del secondo motivo che è relativo alla corretta interpretazione della disposizione che fonda l'obbligo, assorbe le questioni relative al concreto accertamento che va effettuato in sede di rinvio; la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d"appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]