CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 28784/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2779/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma, p.zza [OSCURATO:PERSONA] n. 66; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 3426/20/14 depositata il 25/06/2014, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio e pertanto confermata la pronuncia di primo grado che aveva dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato, avviso di accertamento per IVA 2007; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s. p.a ; Considerato che: - con istanza datata 4 giugno 2019 la società contribuente ha chiesto sospendersi il giudizio ex art. 6 c. 10 d. L. n. 119 del 2018; - dall'esame dell'istanza e della documentazione allegata, rileva la Corte che sussistono le condizioni per dichiarare estinto il processo; le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate; p.q.m. dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 'lio --