CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 27624/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624 bis, 625, primo comma, n.7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio di appello, è manifestamente infondato, dal momento che è in atti la relata ove si attesta che la notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza, essendo trascorsi inutilmente dieci giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito; nel dettaglio, l'ufficiale giudiziario non riusciva a consegnare l'atto all'imputato perché questi risultava temporaneamente assente dal suo domicilio in data 24,09.2021, sicché in data 05.10.2021, stante l'inerzia del destinatario, veniva certificato il mancato ritiro della comunicazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si vedano pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato), non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto; in effetti, la difesa, per sostenere le proprie censure nei confronti della qualificazione giuridica patrocinata dalla Corte territoriale, è costretta a suggerire una rimeditazione del quadro istruttorio, inammissibile in sede di legittimità e finalizzata a smentire che il camper fosse adibito a privata dimora (quando è comprovato che fosse stato appena utilizzato per una vacanza dalla p.o.); quanto all'articolazione del motivo che concerne l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., si rileva che essa è manifestamente infondata, dal momento che non si comprende per quale ragione l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede debba trovare applicazione solo rispetto a cose mobili che siano parti integranti dell'automezzo, e non anche a cose non incorporate a quest'ultimo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa