CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 07618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26083/2021) proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro – tempore , rappresentato e difeso, in forza di determinazione del Responsabile del Settore legale n. 1122 del 10 agosto 2021, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro – tempore , rappresentat o e difeso, in forza di delibera di Giunta comunale n. 182 del 12 novembre 2021, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 269, ha eletto domicilio; -controricorrente - R.G.N. 26083/21 C.C.10/02/2023 Proprietà – Azione di rivendicazione – Giudizio di rinvio –Eccezione usucapione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4753/2021, pubblicata il 25 giugno 2021, notificata il 15 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2003, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Latina, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], rivendicando l’appartenenza al suo patrimonio disponibile di porzioni del territorio ricadenti nella propria circoscrizione amministrativa, in virtù del r.d.l. n. 1071/1933, convertito in legge n. 200/1934, che aveva istituito il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e disposto l’assegnazione a quest’ultimo dei territori compresi nella sua area geografica di pertinenza, già ricadenti nell’ambito territoriale e sotto la potestà amministrativa dei Comuni di Cisterna di Roma, Sezze, Terracina e [OSCURATO:PERSONA]. Resisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA], opponendosi alla spiegata rivendicazione. Quindi, con sentenza n. 1518/2008, depositata il 16 ottobre 2008, il Tribunale adito rigettava la domanda. 2.–Proponeva appello il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con la resistenza del [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio d’appello interveniva volontariamente il [OSCURATO:PERSONA], il quale aderiva alle ragioni esposte dall’appellante. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1856/2014, depositata il 20 marzo 2014, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata, dichiarando inammissibile l’intervento volontario proposto dal [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, la Corte territoriale interpretava l’art. 7 del r.d.l. n. 1071/1933,convertito in legge n. 200/1934, nel senso che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sull’intero territorio del neocostituito Comune di [OSCURATO:PERSONA], tutti i vincoli, privilegi e diritti civici, tutte le servitù civiche, dovessero intendersi aboliti, di qualsiasi natura essi fossero e su qualsiasi territorio ricadessero, in quanto contrastanti con lo scopo precipuo cui erano funzionali, ossia la creazione del nuovo Comune di [OSCURATO:PERSONA] e del nuovo ordinamento giuridico che si era inteso dare all’Ente medesimo e al suo territorio. Secondo l’assunto di tale pronuncia, pertanto, tutti i terreni che avessero concorso alla formazione del territorio del nuovo Ente avrebbero costituito patrimonio disponibile del Comune di [OSCURATO:PERSONA] mentre ogni promiscuità tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e i Comuni cedenti del territorio si sarebbe, a qualunque effetto, sciolta. 3.– Avverso tale decisione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] interponeva ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, con la resistenza del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte, con ordinanza n. 26627, depositata il 22 ottobre 2018, cassava, con rinvio, la sentenza d’appello, sancendo il seguente principio di diritto: “La creazione di un Comune autonomo su parte del territorio di un altro Comune determina una successione a titolo particolare e non una successione a titolo universale, la quale presuppone invece l’estinzione dell’ente preesistente. Ne consegue che, mentre si realizza la successione del nuovo Comune nei beni demaniali esistenti nel relativo territorio, i rapporti patrimoniali preesistenti, esclusa ogni successione a titolo universale, trovano la loro specifica regolamentazione nella legge comunale e provinciale, sicché nei riguardi dei beni patrimoniali il mutamento della titolarità può verificarsi soltanto in forza della sistemazione patrimoniale e del riparto delle attività e delle passività demandati all’autorità prefettizia”. 4.– All’esito, riassumeva il giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, fosse accertato che i terreni facenti parte dei comprensori debitamente individuati, come censiti in catasto, siti nella circoscrizione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], appartenevano in proprietà esclusiva al patrimonio disponibile del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Resisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva che l’appello fosse disatteso nel merito, siccome infondato, previo accertamento della natura demaniale dei beni in contestazione alla data di entrata in vigore del r.d.l. n. 1071/1933, e conseguentemente che fosse dichiarato il trasferimento ex lege della proprietà pubblica di questi in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. In subordine, eccepiva l’usucapione, da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], dei medesimi beni e dunque l’infondatezza dell’azione di rivendicazione della proprietà promossa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nonché l’infondatezza e l’inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata da controparte. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva in parte quail gravame e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava che i terreni facenti parte dei comprensori emarginati, siti nella circoscrizione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], appartenevano in proprietà esclusiva al patrimonio disponibile del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava la domanda di risarcimento dei danni, condannando il Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla refusione, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di primo grado, delle spese del giudizio d’appello, delle spese del giudizio di legittimità e delle spese del giudizio di rinvio. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice di rinvio rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, sin dall’origine del giudizio, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva rivendicato al proprio patrimonio disponibile le porzioni di terreno contese all’esito della deliberazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] n. 153 del 6 agosto 2003, che aveva incluso tali porzioni nel patrimonio disponibile di quest’ultimo Comune; b) che gli artt. 6 e 7 del r.d.l. n. 1071/1933, convertito in legge n. 200/1934, non avevano determinato il passaggio, senza riparti patrimoniali o conguagli di attività e passività, dal patrimonio disponibile del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al patrimonio disponibile del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con l’effetto che il Comune appellante era ancora proprietario delle emarginate porzioni di terreno, sebbene ricomprese nella circoscrizione del Comune appellato; c) che non poteva essere esaminata nel merito l’eccepita usucapione di tali porzioni di terreno pacificamente di diritto comune, eccezione mai proposta in primo grado, per il divieto dei nova in appello di cui all’art. 345 c.p.c.; d) che, infatti, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva prospettato, per la prima volta, l’acquisizione privatistica della proprietà dopo averne sostenuto l’acquisizione pubblicistica per effetto degli artt. 6 e 7 del r.d.l. n. 1071/1933, convertito in legge n. 200/1934, eccezione che postulava uno status proprietario incompatibile con l’usucapione. 5.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 6.–Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e 1158 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile – sulla scorta, peraltro, di una motivazione manifestamente contraddittoria, perplessa e irragionevole – l’eccezione di usucapione, sollevata per la prima volta in quel grado del giudizio, dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], nonostante, sin dal primo grado dell’azione promossa nei suoi confronti, l’odierno ricorrente avesse eccepito la sua proprietà dei beni rivendicati dalla controparte. Segnatamente, l’istante rileva che, sin dalla genesi della vicenda processuale, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eccepito l’esistenza, in proprio favore, della proprietà delle aree rivendicate dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], deducendo i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dell’azione promossa da quest’ultimo Ente, sicché non avrebbe violato il divieto di ius novorum“in appello” la deduzione – da parte del convenuto che già in primo grado aveva eccepito l’esistenza, in proprio favore, della proprietà dell’area rivendicata da controparte – che l’acquisto, da parte sua, della proprietà fosse avvenuto per usucapione. Soggiunge il ricorrente che detta eccezione di usucapione, “sebbene formulata espressamente per la prima volta solo in grado d’appello”, non avrebbe introdotto alcuna novità sulla posizione assunta, sin dal primo grado di giudizio, dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], non implicando, pertanto, l’allegazione di alcun fatto nuovo diverso rispetto a quanto già dedotto in primo grado. 1.1.– Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della pronuncia impugnata debba essere,in parte, corretta. Ed invero, l’eccezione di usucapione sollevata nel giudizio di rinvio era inammissibile, non già per il divieto di ius novorum nel giudizio di gravame, bensì per la natura chiusa del giudizio di rinvio, rispetto ad eccezioni non propiziate dal principio di diritto sancito dalla Corte di legittimità. Infatti, per un verso, in tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di ius novorum la deduzione, da parte del convenuto, dell’acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell’area rivendicata da controparte, qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell’area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35404 del 01/12/2022; Sez. 2, Sentenza n. 40119 del 15/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 37222 del 29/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 25197 del 17/09/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 23545 del 28/09/2018; Sez. 2, Sentenza n. 20695 del 09/08/2018; Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015), come debitamente osservato dal ricorrente. Per altro verso, però, la riassunzione della causa – a seguito di cassazione della sentenza –, dinanzi al giudice di rinvio, instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie (o strettamente dipendenti) da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5137 del 21/02/2019; Sez. 1, Sentenza n. 4096 del 21/02/2007; Sez. L, Sentenza n. 13719 del 14/06/2006). Senonché la proposizione dell’eccezione di usucapione non risulta “legittimata” dal (e correlata al) principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione, la quale si è limitata ad affermare che, con riguardo ai beni patrimoniali, il mutamento della titolarità avrebbe potuto verificarsi soltanto in forza della sistemazione patrimoniale e del riparto delle attività e delle passività demandati all’autorità prefettizia, in difetto di una fattispecie di successione a titolo universale. Da ciò discende che l’eccezione di usucapione ben poteva essere sollevata quantomeno sin dal primario giudizio d’appello, conclusosi con la sentenza riformata, poiché già da siffatto stadio processuale risultava attuale l’interesse a contrastare la pretesa petitoria avanzata attraverso la deduzione dell’intervenuto acquisto dei terreni contesi a titolo originario, per effetto del possesso pacifico, continuato ed ininterrotto per oltre venti anni, ai sensi dell’art. 1158 c.c., il che non è accaduto. Ebbene, a norma dell’art. 394 c.p.c., nel giudizio di rinvio non è consentito alle parti proporre nuove domande, sollevare nuove eccezioni, né prendere conclusioni diverse da quelle formulate dinanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, salvo il caso in cui la sentenza di cassazione abbia determinato un mutamento della situazione processuale tale da rendere necessaria l’esplicazione di una nuova attività difensiva. Ne consegue che nel giudizio di rinvio – relativo ad una causa in cui si controverta in ordine alla proprietà di un determinato cespite – non può essere dedotta per la prima volta l’eccezione di usucapione, che avrebbe potuto essere sollevata nel giudizio di appello (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6583 del 15/12/1984; Sez. 2, Sentenza n. 1102 del 23/02/1981). 2.– Con il secondo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale – nel disporre la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite, sia del giudizio di primo grado, sia del giudizio d’appello, sia del giudizio di legittimità, sia del giudizio di rinvio, in applicazione del principio di soccombenza –: per un verso, negato ogni rilievo alla sollevata eccezione di usucapione, il cui esame nel merito avrebbe inciso sull’esito della lite e, dunque, avrebbe mutato la valutazione circa la soccombenza; e, per altro verso, escluso ogni ipotesi di compensazione, in spregio all’interpretazione dell’art. 92 c.p.c. resa dalla Corte cost. con sentenza n. 77/2018. 2.1.–Il motivo è infondato. Sotto il primo profilo, il mezzo di critica è stato sviluppato quale mero precipitato (recte conseguenza) dell’accoglimento del precedente motivo, da cui sarebbe derivata la caducazione del capo dedicato alla regolamentazione delle spese di lite, sicché esso non ha alcuna autonomia. Vi è, infatti, difetto di interesse a prospettare, nei termini anzidetti, siffatta censura, posto che la caducazione del capo accessorio sulle spese, in ragione della riforma dei capi principali, si produce automaticamente in ragione dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3204 del 08/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 312 del 26/01/1966). In ordine al secondo aspetto, non ricorrevano le condizioni per disporre la compensazione alla luce dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., non sussistendo le fattispecie dell’assoluta novità della questione trattata né del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Infatti, il principio di diritto fatto proprio da questa Corte già era stato sancito, non solo da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2805 del 06/02/2018 (pronuncia sopravvenuta all’instaurazione della lite), ma già da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6995 del 22/03/2007; Sez. 2, Sentenza n. 1088 del 21/03/1977. Né il ricorrente ha dedotto l’integrazione di altre ipotesi riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni debitamente motivate, che siano equiparabili alle fattispecie espressamente indicate con funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale. E ciò avendo riferimento al fatto che le ipotesi stabilite dalla norma non sono tassative, ma hanno valenza paradigmatica. 3.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenz