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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 27280/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18266/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., e il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, sezione lavoro, n. 1058/2022 depositata il 19/05/2022, notificata in pari data.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che con sentenza n. 3892/2020, il Tribunale di Bari, sezione lavoro, rigettava la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere, ex art. 1, commi 563 e 564 della l. n. 266/2005, allegando che nel 2009 gli era stata diagnosticata una forma di plasmocitoma solitario, recidivato nel 2015, riconducibile al servizio prestato come militare di leva in ferma prolungata annuale prorogata per sei mesi fino al 31 ottobre 2003, svolta dall’8 maggio 2012 al 10 giugno 2013 a bordo del cacciatorpediniere Mimbelli che scortava la portaerei americana Kennedy a bordo delle quale erano presenti munizionamenti tattici sia nucleari che ad uranio impoverito; la Corte d’Appello di Bari, sezione lavoro, dinanzi alla quale [OSCURATO:PERSONA] impugnava la pronuncia del Tribunale, con la decisione n. 1058/2022, resa pubblica in data 26 maggio 2022 e notificata in pari data, ha accolto l’appello ed ha dichiarato il diritto dell’appellante all’inserimento nella graduatoria unica cronologica delle vittime del dovere ex art. 4 dpr. n. 246/2003 tenuta dal Ministero dell’interno e all’elargizione di cui all’art. 5, commi 1 e 5, della l. n. 2006/2004, da commisurare al grado di invalidità permanente del 65% con decorrenza dal marzo 2009, all’assegno vitalizio di euro 500,00mensili, di cui all’art. 2 della l. n. 407/1998 con decorrenza dal marzo 2009, allo speciale assegno vitalizio previsto dall’art. 5, commi 3 e 4 della l. n. 206/2004, a far data dal marzo 2009, all’assistenza psicologica di cui all’art. 6, comma 2, della l. n. 206/2004, all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 203/2000; il Ministero delladifesa ed il Ministero dell’Interno ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che il ricorso involge questioni concernenti mater ia assegnat a tabellarmente alla Sezione Lavoro di questa Corte, il Collegio ritiene doversi disporre la trasmissione del ricorso alla Sezione Lavoro di questa Corte, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la trasmissione del ricorso alla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 05/07/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18266/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., e il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, sezione lavoro, n. 1058/2022 depositata il 19/05/2022, notificata in pari data. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con sentenza n. 3892/2020, il Tribunale di Bari, sezione lavoro, rigettava la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere, ex art. 1, commi 563 e 564 della l. n. 266/2005, allegando che nel 2009 gli era stata diagnosticata una forma di plasmocitoma solitario, recidivato nel 2015, riconducibile al servizio prestato come militare di leva in ferma prolungata annuale prorogata per sei mesi fino al 31 ottobre 2003, svolta dall’8 maggio 2012 al 10 giugno 2013 a bordo del cacciatorpediniere Mimbelli che scortava la portaerei americana Kennedy a bordo delle quale erano presenti munizionamenti tattici sia nucleari che ad uranio impoverito; la Corte d’Appello di Bari, sezione lavoro, dinanzi alla quale [OSCURATO:PERSONA] impugnava la pronuncia del Tribunale, con la decisione n. 1058/2022, resa pubblica in data 26 maggio 2022 e notificata in pari data, ha accolto l’appello ed ha dichiarato il diritto dell’appellante all’inserimento nella graduatoria unica cronologica delle vittime del dovere ex art. 4 dpr. n. 246/2003 tenuta dal Ministero dell’interno e all’elargizione di cui all’art. 5, commi 1 e 5, della l. n. 2006/2004, da commisurare al grado di invalidità permanente del 65% con decorrenza dal marzo 2009, all’assegno vitalizio di euro 500,00mensili, di cui all’art. 2 della l. n. 407/1998 con decorrenza dal marzo 2009, allo speciale assegno vitalizio previsto dall’art. 5, commi 3 e 4 della l. n. 206/2004, a far data dal marzo 2009, all’assistenza psicologica di cui all’art. 6, comma 2, della l. n. 206/2004, all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 203/2000; il Ministero delladifesa ed il Ministero dell’Interno ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che il ricorso involge questioni concernenti mater ia assegnat a tabellarmente alla Sezione Lavoro di questa Corte, il Collegio ritiene doversi disporre la trasmissione del ricorso alla Sezione Lavoro di questa Corte, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone la trasmissione del ricorso alla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella Camera di Consiglio del 05/07/2
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