CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 35401/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; es, Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale applicata a [OSCURATO:PERSONA], a far data dal 19 agosto 2022, e quindi per il periodo successivo alla diffida 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che della richiesta di produzione documentale all'udienza dinnanzi al Tribunale di sorveglianza non vi è traccia in atti; rilevato che non può sopperire all'assenza di una formale attestazione della richiesta, di cui il ricorrente lamenta l'illegittimità del rigetto, la denuncia con il medesimo ricorso di nullità del verbale di udienza per una causa che neanche nella prospettazione del ricorrente si colloca tra i casi tipizzati dalla legge; rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno indotto il Tribunale alla revoca e alla determinazione del periodo computabile ai dini dell'espiazione; rilevato che i motivi sono pertanto manifestamente infondati; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il c nsiP liere estensore Il presi