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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03692/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AGRIGENTO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 40.487 del 28 maggio 2018), ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 20 giugno 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BRUCCOLIERI, riducendo la pena ad anni due e mesi due di reclusione, nonché riducendo d'ufficio ad anni tre le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

2. [OSCURATO:PERSONA] BRUCCOLIERI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando: - il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della diminuzione della pena per le concesse attenuanti generiche, poiché il precedente giudice di merito aveva operato il bilanciamento tra le stesse e la recidiva aggravata, sicché le circostanze in questione andavano concesse nella misura di un terzo anziché in misura inferiore, come ha erroneamente fatto il giudice di rinvio; - la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., perché la Corte di rinvio ha proceduto d'ufficio, al di là del mandato ricevuto dalla Corte di legittimità, a rideterminare le pene accessorie rispetto a quelle inflitte con la sentenza che era stata annullata unicamente con riguardo alla pena principale.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e manifestamente infondato.

3.1. Il giudice di rinvio, in piena adesione al mandato ricevuto dalla Corte di legittimità che aveva escluso la configurabilità della contestata recidiva, ha proceduto alla nuova determinazione del trattamento sanzionatorio e, ferma restando l'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha individuato il nuovo trattamento sanzionatorio partendo dalla pena base di tre anni di reclusione, coincidente con il minimo edittale, poi riducendola alla pena di anni due e mesi due di reclusione per le circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso, che non si confronta con i parametri evocati dal giudice di merito per operare la riduzione della pena in ragione delle circostanze, invoca un presunto automatismo in ordine alla quantità della riduzione, che si richiede nella misura massima di un terzo, sulla base della considerazione che il precedente giudizio di bilanciamento aveva eliso l'operatività della recidiva.

Si tratta di una argomentazione stravagante e comunque manifestamente infondata posto che il giudizio di bilanciamento non opera su proporzioni fisse, ma semplicemente sulla risultante del confronto tra aggravanti ed attenuanti, sicché manca qualunque parametro di riferimento per dedurre che, in forza di tale operato bilanciamento, il quantitativo di diminuzione poi applicato dal giudice di rinvio dovesse essere pari alla misura massima di un terzo.

3.2. È, del resto, incomprensibile la doglianza concernente l'intervento officioso operato dal giudice di rinvio con riguardo alla riduzione delle pene accessorie, in quanto la Corte d'appello era tenuta, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 e della successiva pronuncia delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286), ad operare, in presenza della illegalità della pena, una nuova determinazione delle pene accessorie, peraltro in favor rei.

3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AGRIGENTO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 40.487 del 28 maggio 2018), ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 20 giugno 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BRUCCOLIERI, riducendo la pena ad anni due e mesi due di reclusione, nonché riducendo d'ufficio ad anni tre le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 2. [OSCURATO:PERSONA] BRUCCOLIERI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando: - il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della diminuzione della pena per le concesse attenuanti generiche, poiché il precedente giudice di merito aveva operato il bilanciamento tra le stesse e la recidiva aggravata, sicché le circostanze in questione andavano concesse nella misura di un terzo anziché in misura inferiore, come ha erroneamente fatto il giudice di rinvio; - la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., perché la Corte di rinvio ha proceduto d'ufficio, al di là del mandato ricevuto dalla Corte di legittimità, a rideterminare le pene accessorie rispetto a quelle inflitte con la sentenza che era stata annullata unicamente con riguardo alla pena principale. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e manifestamente infondato. 3.1. Il giudice di rinvio, in piena adesione al mandato ricevuto dalla Corte di legittimità che aveva escluso la configurabilità della contestata recidiva, ha proceduto alla nuova determinazione del trattamento sanzionatorio e, ferma restando l'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha individuato il nuovo trattamento sanzionatorio partendo dalla pena base di tre anni di reclusione, coincidente con il minimo edittale, poi riducendola alla pena di anni due e mesi due di reclusione per le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso, che non si confronta con i parametri evocati dal giudice di merito per operare la riduzione della pena in ragione delle circostanze, invoca un presunto automatismo in ordine alla quantità della riduzione, che si richiede nella misura massima di un terzo, sulla base della considerazione che il precedente giudizio di bilanciamento aveva eliso l'operatività della recidiva. Si tratta di una argomentazione stravagante e comunque manifestamente infondata posto che il giudizio di bilanciamento non opera su proporzioni fisse, ma semplicemente sulla risultante del confronto tra aggravanti ed attenuanti, sicché manca qualunque parametro di riferimento per dedurre che, in forza di tale operato bilanciamento, il quantitativo di diminuzione poi applicato dal giudice di rinvio dovesse essere pari alla misura massima di un terzo. 3.2. È, del resto, incomprensibile la doglianza concernente l'intervento officioso operato dal giudice di rinvio con riguardo alla riduzione delle pene accessorie, in quanto la Corte d'appello era tenuta, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 e della successiva pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286), ad operare, in presenza della illegalità della pena, una nuova determinazione delle pene accessorie, peraltro in favor rei. 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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