CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 43124/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Alterio, nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Napoli (che a p. 2 del provvedimento impugnato, a fronte della richiesta di unificazione dei delitti di ricettazione e detenzione di arma con matricola abrasa commessi in Giugliano il 26.10.10 e dei delitti di partecipazione associativa al clan Mallardo e rapina con armi commessi in Villaricca a far data dal 10.9.09, evidenzia che trattasi di condotte non omogenee e non coincidenti per luogo e tempo, emergendo, anzi, dalla motivazione di merito sui primi reati che D'Alterio non collegava la detenzione dell'arma al clan Mallardo e all'attività criminosa ad esso riferibile, ma ad un motivo contingente). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022