CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 08835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto, con cui si deduce vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di ammissibilità per la genericità delle censure che prospettano, senza altre specit zione, l'inaccettabilità dell'iter logico giuridico e lamentano l'assenza di giustificazione sulla misura della pena e l'aumento per la recidiva senza confrontarsi con le argomentazioni spese dalla Corte di appello sul punto. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.