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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 20703/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 29 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1), 2), 3) e 4) del provvedimento impugnato; Letta la memoria difensiva in data 22/04/2025, nella quale si illustrano ulteriormente le censure avverso il provvedimento impugnato e si insiste nell'ammissibilità del ricorso e per il suo accoglimento; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si lamenta vizio di motivazione, per essersi il giudice di merito limitato ad affermare che l'uso della qualità e delle competenze di commercialista e consulente finanziario in tutte le condotte oggetto delle sentenze di condanna a suo carico non poteva delineare l'unicità del disegno criminoso, rimanendo compatibile anche solo con una generica propensione a delinquere; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, che, per quanto sintetica, evidenzia quale sia l'unico concreto indicatore evocato anche dalla difesa come collante di tutte le condotte, mentre gli illeciti risultano disomogenei per modalità, epoca, soggetti compartecipi e talvolta anche per i titoli di reato; che il giudice a quo ha così sottolineato l'assenza di altri elementi decisivi per delineare una specifica previa programmazione delle condotte, infine concludendo per la separata pianificazione delle condotte, seppure con l'avvalimento delle medesime competenze professionali, piuttosto che per la continuazione tra esse; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08 maggio 2025 Il nsigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 29 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1), 2), 3) e 4) del provvedimento impugnato; Letta la memoria difensiva in data 22/04/2025, nella quale si illustrano ulteriormente le censure avverso il provvedimento impugnato e si insiste nell'ammissibilità del ricorso e per il suo accoglimento; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si lamenta vizio di motivazione, per essersi il giudice di merito limitato ad affermare che l'uso della qualità e delle competenze di commercialista e consulente finanziario in tutte le condotte oggetto delle sentenze di condanna a suo carico non poteva delineare l'unicità del disegno criminoso, rimanendo compatibile anche solo con una generica propensione a delinquere; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, che, per quanto sintetica, evidenzia quale sia l'unico concreto indicatore evocato anche dalla difesa come collante di tutte le condotte, mentre gli illeciti risultano disomogenei per modalità, epoca, soggetti compartecipi e talvolta anche per i titoli di reato; che il giudice a quo ha così sottolineato l'assenza di altri elementi decisivi per delineare una specifica previa programmazione delle condotte, infine concludendo per la separata pianificazione delle condotte, seppure con l'avvalimento delle medesime competenze professionali, piuttosto che per la continuazione tra esse; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 maggio 2025 Il nsigliere esten
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