CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 08429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e condannata alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. Era contestato alla ricorrente di avere illecitamente detenuto, al fine di cedere a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina e di avere ceduto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo cocaina, 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo, nel motivo unico proposto, il vizio di violazione di legge. La difesa si duole dell'affermazione di responsabilità della ricorrente. La Corte avrebbe valorizzato le dichiarazioni rese dall'imputata al momento del controllo, dichiarazioni che non avrebbero dovuto trovare ingresso attraverso la deposizione del M.[OSCURATO:PERSONA], stante l'espresso divieto di legge. Parimenti inutilizzabili dovrebbero considerarsi le dichiarazioni dei testi Bianchimano e Abbondi, su cui ha riferito il medesimo teste di P.G. Sarebbe stata preclusa alla imputata la possibilità di rendere l'esame in dibattimento, avendo il Tribunale rigettato la richiesta di rinvio avanzata all'udienza conclusiva per consentire alla ricorrente di raggiungere l'Italia. La Corte d'appello si sarebbe limitata a riprodurre le ragioni del Tribunale senza offrire risposta alle argomentazioni difensive. 3. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. 4. I motivi di doglianza sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. In ordine alla prima ragione di ricorso, la pronuncia di condanna emessa dal primo giudice e confermata in sede d'appello, è fondata sulla considerazione di circostanze oggettive, puntualmente rappresentate in motivazione (detenzione di stupefacenti di diverse qualità; occultamento indosso alla imputata; detenzione di una considerevole somma di danaro). La destinazione delle sostanze alla vendita ed alla cessione è stata congruamente desunta da tali circostanze, chiaramente indicate a pag. 2 della motivazione.Il teste Bianchimano è stato escusso in dibattimento ed ha ammesso di avere prestato la propria macchina alla imputata, ricevendo in regalo una "pallina di cocaina". Le dichiarazioni di questi hanno trovato rituale ingresso nel giudizio, risultando legittimamente utilizzabili. Ai fini dell'affermazione della responsabilità non sono state invece utilizzate le dichiarazioni della Bianchimano, che ha negato di avere reso le informazioni che le sono state contestate in dibattimento. Dunque il rilievo secondo cui la Corte d'appello avrebbe fondato il proprio convincimento su dichiarazioni entrate nel dibattimento attraverso la deposizione del verbalizzante, in violazione degli artt. 62 cod. proc. pen. e 195 cod. proc. pen. non trovar ag riscontro in atti. Il possesso dello stupefacente da parte dell'imputata è stato desunto dal fatto che la droga, all'atto del controllo, fosse occultata indosso alla donna e z nella sua borsa. La congrua motivazione sul punto non meritevole di essere censurata. Ogni ulteriore doglianza difensiva è palesemente versata in fatto, sollecitando la Corte di legittimità ad una rivisitazione della vicenda e delle emergenze probatorie. Vale in proposito ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). 6. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), 3 IY2 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in data 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siden