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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 26019/2026

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Giuseppe (rinunciante) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice ex art. 309 cod. proc. pen., con la quale è stato confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, per i delitti di tentato omicidio e quelli connessi in materia di armi, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 31 dicembre 2025, l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

Ha articolato due motivi con i quali ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione sia con riferimento alla riqualificazione del delitto di tentato omicidio in quello, meno grave, di lesioni aggravate.

2. Con dichiarazione del 14 maggio 2026, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, il ricorso è stato oggetto di espressa rinuncia.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria del 28 aprile 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv. 224747).

Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni.

Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta con unico atto del 14 maggio 2026 sottoscritto dal difensore munito di procura speciale allegata alla dichiarazione.

23. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.MVince ùeppe,pe Marzo CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE Deposit'ita ;n C oggi 1 O L UU, ULb [OSCURATO:PERSONA] 7JONAR14.;) GiUDIZIARIO [OSCURATO:PERSONA] -7171ARTO 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Giuseppe (rinunciante) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice ex art. 309 cod. proc. pen., con la quale è stato confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, per i delitti di tentato omicidio e quelli connessi in materia di armi, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 31 dicembre 2025, l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Ha articolato due motivi con i quali ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione sia con riferimento alla riqualificazione del delitto di tentato omicidio in quello, meno grave, di lesioni aggravate. 2. Con dichiarazione del 14 maggio 2026, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, il ricorso è stato oggetto di espressa rinuncia. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria del 28 aprile 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv. 224747). Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni. Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta con unico atto del 14 maggio 2026 sottoscritto dal difensore munito di procura speciale allegata alla dichiarazione. 23. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MVince ùeppe,pe Marzo CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE Deposit'ita ;n C oggi 1 O L UU, ULb [OSCURATO:PERSONA] 7JONAR14.;) GiUDIZIARIO [OSCURATO:PERSONA] -7171ARTO 3
Sentenza Cassazione n. 26019/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris