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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 17578/2026

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ia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata da primo giudice, ha ribaltato l'esito e condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019.

2. Avverso la suddetta senténza ricorre per cassazione l'imputata, lamentando la mancata effettuazione dell'attività istruttoria.

Il giudice di primo grado aveva accolto la richiesta di assoluzione, prima di aprire il dibattimento e il giudice d'appello ha accolto l'appello del PM senza disporre l'istruttoria dibattimentale e senza effettuare alcuna valutazione in ordine ai fatti contestati.

E' stato, pertanto, violato il diritto dell'imputata di avere cognizione delle prove a suo carico e del diritto a controdedurre.3.

Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il procedimento è stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima sezione per l'udienza del in vista della quale, il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Con provvedimento emesso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Settima Sezione ha disposto la trasmissione del ricorso a questa Sezione, rilevando l'insussistenza di alcuna causa di inammissibilità dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dall'esame degli atti processuali emerge che né nel corso del giudizio di primo grado né nel corso del giudizioondo grado è stata svolta alcuna attività istruttoria.

Infatti, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'udienza predibattimentale del 29/12/2023, dichiarata l'assenza dell'imputata, regolarmente citata e non comparsa, ha rinviato il processo.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa dell'imputata, in via preliminare, ha chiesto non doversi procedere in ragione dell'intervenuta depenalizzazione del reato contestato.

Il Tribunale si è riservato e all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a scioglimento della riserva, ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato.

La Corte di appello, in accoglimento dell'appello formulato dal PM, si è limitata a constatare la continuità normativa con la disciplina concernente l'assegno di inclusione e la mancata abrogazione del reato contestato, commesso tra novembre 2020 e gennaio 2022 quando la norma era pienamente vigente, senza espletare o rinnovare alcuna attività istruttoria, invero mai effettuata neppure nel corso del giudizio di primo grado.

Il giudice a quo ha infatti implicitamente ritenuto provata la penale responsabilità, limitandosi a dichiarare l'insussistenza di elementi favorevoli valutabili ai fini della concessione della circostanze attenuanti generiche, trattandosi di redditi non dichiarati derivanti da attività illecita, e in ragione dell'intensità del dolo, senza effettuare alcun accertamento.

2. La sentenza impugnata deve, dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata da primo giudice, ha ribaltato l'esito e condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019. 2. Avverso la suddetta senténza ricorre per cassazione l'imputata, lamentando la mancata effettuazione dell'attività istruttoria. Il giudice di primo grado aveva accolto la richiesta di assoluzione, prima di aprire il dibattimento e il giudice d'appello ha accolto l'appello del PM senza disporre l'istruttoria dibattimentale e senza effettuare alcuna valutazione in ordine ai fatti contestati. E' stato, pertanto, violato il diritto dell'imputata di avere cognizione delle prove a suo carico e del diritto a controdedurre.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il procedimento è stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima sezione per l'udienza del in vista della quale, il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Con provvedimento emesso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Settima Sezione ha disposto la trasmissione del ricorso a questa Sezione, rilevando l'insussistenza di alcuna causa di inammissibilità dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti processuali emerge che né nel corso del giudizio di primo grado né nel corso del giudizioondo grado è stata svolta alcuna attività istruttoria. Infatti, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'udienza predibattimentale del 29/12/2023, dichiarata l'assenza dell'imputata, regolarmente citata e non comparsa, ha rinviato il processo. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa dell'imputata, in via preliminare, ha chiesto non doversi procedere in ragione dell'intervenuta depenalizzazione del reato contestato. Il Tribunale si è riservato e all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a scioglimento della riserva, ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato. La Corte di appello, in accoglimento dell'appello formulato dal PM, si è limitata a constatare la continuità normativa con la disciplina concernente l'assegno di inclusione e la mancata abrogazione del reato contestato, commesso tra novembre 2020 e gennaio 2022 quando la norma era pienamente vigente, senza espletare o rinnovare alcuna attività istruttoria, invero mai effettuata neppure nel corso del giudizio di primo grado. Il giudice a quo ha infatti implicitamente ritenuto provata la penale responsabilità, limitandosi a dichiarare l'insussistenza di elementi favorevoli valutabili ai fini della concessione della circostanze attenuanti generiche, trattandosi di redditi non dichiarati derivanti da attività illecita, e in ragione dell'intensità del dolo, senza effettuare alcun accertamento. 2. La sentenza impugnata deve, dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. 2 P.Q.M
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