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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38557/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/05/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha respinto la istanza di ricusazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], giudice presso la Sezione penale IX del Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale n. 842/2017.

2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti ricusanti che con unico atto deducono:

2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 41, 127, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. per omessa notifica dell'avviso di udienza agli altri coimputati;

2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 41 cod. proc. pen. in relazione alla omessa assunzione di informazioni sulla analoga vicenda riguardante il proc. pen. n. 18724/2016 nell'ambito del quale pendeva procedimento per ricusazione, risultando in detto procedimento essere stata depositata istanza di astensione da parte dello stesso Giudicante.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo è proposto da soggetti non legittimati e, comunque, del tutto privo di interesse in capo ai ricorrenti non avendo essi subìto alcun pregiudizio dall'omessa notifica dell'avviso di udienza alle altre parti.

3. Il secondo motivo è del tutto generico rispetto alla norma richiamata e, in ogni caso, in relazione alla incensurabile ritenuta completa diversità del distinto procedimento indicato dai ricorrenti ed alla insussistenza in tale vicenda di elementi sintomatici di grave inimicizia tra il Giudice ed i ricusanti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ( g L/7 P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/05/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha respinto la istanza di ricusazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], giudice presso la Sezione penale IX del Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale n. 842/2017. 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti ricusanti che con unico atto deducono: 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 41, 127, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. per omessa notifica dell'avviso di udienza agli altri coimputati; 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 41 cod. proc. pen. in relazione alla omessa assunzione di informazioni sulla analoga vicenda riguardante il proc. pen. n. 18724/2016 nell'ambito del quale pendeva procedimento per ricusazione, risultando in detto procedimento essere stata depositata istanza di astensione da parte dello stesso Giudicante. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è proposto da soggetti non legittimati e, comunque, del tutto privo di interesse in capo ai ricorrenti non avendo essi subìto alcun pregiudizio dall'omessa notifica dell'avviso di udienza alle altre parti. 3. Il secondo motivo è del tutto generico rispetto alla norma richiamata e, in ogni caso, in relazione alla incensurabile ritenuta completa diversità del distinto procedimento indicato dai ricorrenti ed alla insussistenza in tale vicenda di elementi sintomatici di grave inimicizia tra il Giudice ed i ricusanti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ( g L/7 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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