Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33341/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 10.01.2025, la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 05.06.2023, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 81 cod.pen., art. 189 comma 6 e 7 C.d.s., applicato l'aumento per la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., deducendo tre motivi di ricorso.

Il ricorrente, con il primo e il secondo motivo di ricorso, deduce contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 189, comma 6 e 7 C.d.S.

In particolare, a parere della difesa, la Corte di Appello avrebbe travisato la valutazione delle circostanze in cui si sono svolti i fatti: il ricorrente, nonostante lo stato di shock in cui si trovava, avrebbe prima constatato le condizioni di salute della persona offesa (verificando che la stessa uscisse dall'auto), e poi si sarebbe allontanato.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, in relazione al diniego dell'istituto di cui all'art. 131 bis.

Cod. pen.. 2.1 La difesa dell'imputato ha depositato memoria.

3. Il ricorso è inammissibile.

I motivi in questione, così come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono manifestamente infondati in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

La Corte di appello, dopo aver ricordato che il reato di fuga è un reato omissivo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente viola l'obbligo di fermarsi, ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie contestata, valorizzando il fatto che le circostanze emerse dalle prove dichiarative e dalla documentazione acquisita depongono nel senso che l'imputato, pur essendo consapevole del sinistro provocato e in condizioni di riprendere la marcia, non si fosse in alcun modo adoperato per prestare soccorso alla persona offesa.

Quanto al reato di omissione di assistenza di cui all'art. 189 comma 7 C.d.S., risulta logico e congruo l'impianto motivazionale della Corte d'Appello di Ancona nel punto in cui ha dato conto della piena consapevolezza dell'imputato circa i danni causati alla persona offesa a seguito del sinistro, con valutazione "ex ante" rispetto al suo allontanamento (fol.9): l'elemento psicologico sussiste, anche a titolo di dolo eventuale, nel reato di omissione di soccorso, quando l'agente avrebbe potuto anche solo prevedere, a seguito del sinistro, un ipotesi di danno alle persone, come nel caso di specie.

Infine, la Corte d'Appello ha correttamente negato la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sulla base degli elementi venuti in rilievo nella fattispecie considerata.

Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

I giudici di merito hanno considerato che alla luce della condotta di guida tenuta dall'imputato, consapevole di aver causato un eclatante sinistro in violazione delle norme della strada, può escludersi la particolare tenuità dell'offesa.

Si tratta di considerazioni conformi ai principi, non arbitrarie né illogiche, insindacabili nella presente sede di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 10.01.2025, la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 05.06.2023, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 81 cod.pen., art. 189 comma 6 e 7 C.d.s., applicato l'aumento per la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., deducendo tre motivi di ricorso. Il ricorrente, con il primo e il secondo motivo di ricorso, deduce contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 189, comma 6 e 7 C.d.S. In particolare, a parere della difesa, la Corte di Appello avrebbe travisato la valutazione delle circostanze in cui si sono svolti i fatti: il ricorrente, nonostante lo stato di shock in cui si trovava, avrebbe prima constatato le condizioni di salute della persona offesa (verificando che la stessa uscisse dall'auto), e poi si sarebbe allontanato. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, in relazione al diniego dell'istituto di cui all'art. 131 bis. Cod. pen.. 2.1 La difesa dell'imputato ha depositato memoria. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi in questione, così come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono manifestamente infondati in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. La Corte di appello, dopo aver ricordato che il reato di fuga è un reato omissivo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente viola l'obbligo di fermarsi, ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie contestata, valorizzando il fatto che le circostanze emerse dalle prove dichiarative e dalla documentazione acquisita depongono nel senso che l'imputato, pur essendo consapevole del sinistro provocato e in condizioni di riprendere la marcia, non si fosse in alcun modo adoperato per prestare soccorso alla persona offesa. Quanto al reato di omissione di assistenza di cui all'art. 189 comma 7 C.d.S., risulta logico e congruo l'impianto motivazionale della Corte d'Appello di Ancona nel punto in cui ha dato conto della piena consapevolezza dell'imputato circa i danni causati alla persona offesa a seguito del sinistro, con valutazione "ex ante" rispetto al suo allontanamento (fol.9): l'elemento psicologico sussiste, anche a titolo di dolo eventuale, nel reato di omissione di soccorso, quando l'agente avrebbe potuto anche solo prevedere, a seguito del sinistro, un ipotesi di danno alle persone, come nel caso di specie. Infine, la Corte d'Appello ha correttamente negato la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sulla base degli elementi venuti in rilievo nella fattispecie considerata. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). I giudici di merito hanno considerato che alla luce della condotta di guida tenuta dall'imputato, consapevole di aver causato un eclatante sinistro in violazione delle norme della strada, può escludersi la particolare tenuità dell'offesa. Si tratta di considerazioni conformi ai principi, non arbitrarie né illogiche, insindacabili nella presente sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre
Sentenza Cassazione n. 33341/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris