CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08392/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Laurenti-controricorrente-avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria dell’Emilia-Romagna n. 554/2024,pubblicata il 18.6.2024,Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 2060/2025Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 8392/2026Data pubblicazione 03/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Modena aveva eseguito un controllo dellaposizione fiscale della società [OSCURATO:PERSONA], attivando con l’invio delquestionario n. Q00661/2018 un’istruttoria volta a verificare l’esistenza e laspettanza del credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 DL145/2013 di € 64.483,00, indicato dalla società nel Quadro RU del Modello Unico2016 ed utilizzato interamente in compensazione nel corso del 2017.2. Ritenuto inesistente il credito, per assenza del presupposto costitutivo, inquanto lo sviluppo di software in questione non avrebbe contenuto alcunelemento di innovatività, aveva notificato alla società l’atto n. THHCR3M00024-2020, per la ripresa a tassazione dell’importo complessivo di € 64.483,00 oltrealla sanzione di pari importo, e oltre alla sanzione di importo pari a € 250,00 aisensi dell’art. 8 co.1 Dlgs. 471/97 (oggetto del presente giudizio).3. A seguito di impugnazione da parte del contribuente, fondata, in viapreliminare, sulla violazione delle disposizioni di cui all’art. 157, comma 1, delD.L. 34/2020, che avrebbero precluso all’amministrazione finanziaria diemettere l’atto in pendenza della sospensione dei termini per il periodopandemico, in difetto di ragioni di urgenza, la Corte di giustizia di primo grado diModena aveva accolto il ricorso.4. La Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia-Romagna, con sentenza n.554/2024, aveva respinto l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate,confermando quanto statuito in primo grado, ed affermando che l’indifferibilitàed urgenza di cui alla norma richiamata non coincidono con la sussistenza di unanotizia di reato, effettiva nel caso di specie.5. Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, affidato ad un motivo.6. La società si è costituita con controricorso, e ha depositato memoria, aisensi del disposto normativo di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.7. Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 3 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsaNumero registro generale 2060/2025Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 8392/2026Data pubblicazione 03/04/2026applicazione dell’art. 157 del D.L. 34/2020 (conv. in L. 7/20) in combinatodisposto con l’art. 43 DPR 600/73.Deduce la ricorrente che secondo la previsione dell’art. 157, comma 1, delD.L. n. 34/2020: “(…) gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazionedelle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica eliquidazione, per i quali i termini di decadenza, […], scadono tra l'8 marzo 2020ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificatinel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi diindifferibilità e urgenza (…)”.Il successivo comma 6 chiarisce che: “Con uno o più provvedimenti deldirettore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazionedel presente articolo”.Avrebbe errato la CGT2 a escludere che la fattispecie per cui è causa rientrinei casi di indifferibilità e urgenza della notificazione, espressamente fatti salvi,come accennato, dalla normativa emergenziale, come del resto precisato dallaCircolare 25/E del 20/08/2020.Nel caso di specie, infatti, per effetto della contestazione dell’esistenza delcredito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, si era configurata la fattispeciedi indebita compensazione di cui all’art. 10 quater del D.L. 74/2000, da cuiscaturiva l’obbligo di inoltrare la comunicazione della notizia di reato, comeconcretamente avvenuto.Parte controricorrente eccepisce l’improcedibilità del ricorso, non avendo laricorrente prodotta la circolare ivi citata, e contesta la fondatezza del motivo diricorso, in quanto l’effettività della indifferibilità e urgenza dell’accertamento,previste dalla normativa speciale sopra richiamata, e per come interpretate dallastessa giurisprudenza di legittimità, non potrebbe coincidere di per sé conl’esistenza di una notizia di reato, ma dovrebbe farsi discendere dalle peculiaritàconcrete della fattispecie: nella vicenda per cui è causa, come argomentato conmemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., l’insussistenza della fattispecie di reato erastata dapprima ritenuta dal pubblico ministero, con la richiesta di archiviazione,e poi dal giudice per le indagini preliminari, con il corrispondente decreto.1.1. Il motivo di ricorso è fondato.Numero registro generale 2060/2025Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 8392/2026Non appare fondata l’eccezione di improcedibilità articolata dalla parteData pubblicazione 03/04/2026controricorrente: la circolare citata in ricorso non rileva ai fini dell’accoglimentodel motivo, essendosi limitata a precisare quanto già evincibile dalla normativain materia.Anche da ultimo, infatti, con la pronuncia n. 17656/2025, resa all’esito dipubblica udienza, questa Corte ha chiarito che “Il differimento della notifica degli77 del 2020, è stabilito a vantaggio dei contribuenti, affinché possano riceverela notizia in un momento in cui non si trovano più nella difficoltà determinatadalle limitazioni conseguenti alla pandemia, ma l'amministrazione può procedereanticipatamente alla notifica in caso di indifferibilità ed urgenza, da ricollegarsitra l'altro alla qualificazione delittuosa e/o fraudolenta della condotta, in ragionedel conseguente pericolo di una perdita fiscale per l'erario o, comunque, per lanecessità di circoscriverne gli effetti pregiudizievoli, restando privo di rilievo che,per i medesimi fatti, l'indagine penale sia già stata avviata”: l’esigenza che vienein considerazione, dunque, è la necessità di circoscrivere gli effetti pregiudizievolidi una condotta potenzialmente delittuosa, che importa di sé il pericolo di unaperdita fiscale per l’erario, rispetto alla quale è irrilevante l’esito successivodell’accertamento in sede penale. In questo senso, non può venire inconsiderazione l’esito dell’indagine o del processo, come rappresentato nellamemoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c..Trattasi di principio pienamente condivisibile e cui va data continuità, cui laCorte di giustizia non si è attenuta.2. Il ricorso, pertanto, è fondato, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoin diversa composizione, per la decisione in ordine alle residue questioni dimerito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversacomposizione anche per la liquidazione delle spese relative al presente grado dilegittimità.Numero registro generale 2060/2025Numero sezionale 1173/2026Numero di raccolta generale 8392/2026Data pubblicazione 03/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.2.2026.Il Presidente