CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 33901/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4747/2020proposto da ESTORIL 2000, s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- -nonché- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Genova, n. 939/2019, depositatail 25.6.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa nel 2016, il Tribunale di Genova rigettava la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].- titolare di licenza per il mantenimento di uno stabilimento balneare-nei confronti del Comune di Genova, d’accertamento dell’illegittimità e dell’infondatezza delle pretese di aumento del canone demaniale per gli abbi 2011-2012- come comunicato dal Comune- derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 251, l. n. 296/07, in relazione al quale sosteneva che l’aumento non dovesse essere applicato alle concessioni in essere, come la propria, deducendo l’erronea applicazione dei valori di calcolo del canone riferiti alle pertinenze ad uso commerciale. Il Tribunale respingeva la prima doglianza, ritenendo, quanto alla seconda, in relazione ai valori OMI, che la sala da ballo non potesse essere assimilata, come la restante parte dello stabilimento, inclusi bar e ristorante, ai locali commercial, bensì ai capannoni, e che l’entità dei canoni dovesse essere corrispondentemente ridotta. Si costituivano il Comune di Genova e l’Agenzia del demanio, chiamata in causa da quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello; il Comune resisteva, mentre l’Agenzia veniva dichiarata contumace. Con sentenza del 25.6.19 la Corte territoriale rigettava l’appello, mentre accoglieva l’incidentale, osservando che: l’eccezione preliminare, secondo la quale il riferimento fatto dall’art. 1, c. 251, l.n. 296/06, alle concessioni “rilasciate o rinnovate” era da intendere come riferito alle concessioni ottenute successivamente all’1.1.07, fissata per la maggiorazione degli importi, era infondata in quanto lo stesso appellante fin dalla citazione aveva affermato che la nuova normativa non doveva applicarsi alle concessioni già in essere, ovvero prorogate, come quella dell’attrice; la nuova disciplina s’applicava alle concessioni in corso-come statuito univocamente dalla giurisprudenza amministrativa -in quanto , nel prevedere la norma che i nuovi criteri di quantificazione dei canoni s’applicassero dall’1.1.07, essa non implicava alcuna limitazione in relazione al momento del rilascio della concessione (che sarebbe stata comunque ingiustificata) in conformità della lettura della norma rispondente al dato testuale e alla finalità d’interesse pubblico sotteso. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. Il Comune di Genova resiste con controricorso; non svolge difese l’Agenzia del Demanio. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo de nunzia violazione delle leggi Regione Liguria n. 1/2007 e n. 2/2008, e dell’art 1, c.251, l. n. 296/2006 e delle norme del [OSCURATO:PERSONA], per aver la Corte d’appello ritenuto erroneamente che lo stabilimento balneare non potesse essere ricompreso nell’ambito deicapannoni, bensì nell’ambito dei negozi. Con memoria del 7.11.2024, la ricorrente ha documentato il versamento degli importi richiesti dal Comune con lettera del 28 settembre 2021(Euro 21.280,60 per il canone 2011 ed Euro 22.086,11 per il canone 2012), realizzando in questo modo la definizione agevolata ex art. 100, comma 7 e seguenti, del D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, e chiedendo l’estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite di ogni grado di giudizio. Il collegio, preso atto della documentazione prodotta, ritiene sussistere i presupposti della richiesta estinzione del procedimenti; nessuna contestazione ha formulato il controricorrente dopo il deposito della memoria e della relativa documentazione ad opera della controparte. Circa le spese, ex art. 391, c.p.c., ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio, compensando le spese. Così deciso