Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00789/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Il difensore presente dell'imputato chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23 aprile 2021 ha confermato la decisione con la quale, in data 19 luglio 2019, il Tribunale di Milano aveva afferma to la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 2 74/2000 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in iempi diversi, in qualità di rappresentante legale di una società cooperativa a response bilità limitata, denominata "[OSCURATO:PERSONA]", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si avvaleva di alcune fatture per operazioni inesistenti emesse dalla sccietà "[OSCURATO:PERSONA]", indicando elementi passivi insussistenti e contabilizzando costi ittizi (per l'anno di imposta 2010 l'imponibile IVA risultante dalle fatture utilizzate era stato pari ad euro 110.000, con IVA evasa pari ad euro 22.000).

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il D roprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con il primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, lamentando che la :;orte territoriale avrebbe acriticamente recepito la ricostruzione fattuale del primo giudice circa l'inesistenza delle operazioni senza considerare le specifiche censure formulate con l'atto di appello.

Osserva, a tale proposito, che nell'atto di appello era stato evidenzia -,:o come la testimonianza del teste Salemi, della Guardia di Finanza, avrebbe smentito che la "Iv len° Pubblicità" fosse una società del tutti inattiva; che la stessa testimonianza avrebbe confermato come, in relazione alla società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]", in sece di contraddittorio fiscale fosse stata fornita prova dell'attività di volantinaggio effertuata 1i cui l'imputato aveva riferito agli accertatori; che, come riconosciuto dallo stesso teste Sale .ni, le attività di investigazione avevano incontrato difficoltà oggettive nella verifica delle operazioni effettuate a causa del decorso del tempo, che aveva reso impossibile verificare le installazioni pubblicitarie riferite ad un tempo antecedente al controllo fiscale ed anche in ragione della peculiarità dell'attività oggetto di fatturazione, trattandosi di volan1inzg3io e mailing list; che le verifiche avevano riguardato soltanto alcuni degli uffici riferibi alle ulteriori società oggetto di controllo incrociato nell'ambito di un territorio estremamente circoscritto; che l'Agenzia delle Entrate aveva sostanzialmente recepito le inda gir: i della Guardia di Finanza senza effettuare alcuna attività di controllo ed, infine, che il Triburb: le di Milano avrebbe illegittimamente invertito l'onere probatorio ponendolo integralmente a carico dell'imputato.

Aggiunge che, a fronte di tali precise doglianze, la Corte di Appello avrebbe mo- ivato soltanto apparentemente la propria decisione, omettendo di confrontarsi con tali decisive censure e non fornendo, quindi, adeguata giustificazione delle ragioni dE I proprio convincimento.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazio -ie alla ritenuta sussistenza del dolo specifico, avendo anche in questo caso i giudici de grarame omesso di fornire riscontro alle censure formulate dalla difesa con l'atto di appello.

4. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per il rigetto del r corso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riferimento al primo motivo di impugnazione va osservato che in esso ver gono sostanzialmente poste in discussione le valutazioni operate dai giudici del gravarne in crdine ai singoli dati probatori esaminati o, comunque, tali valutazioni vengono ritenute elusive delle censure formulate con l'atto di appello.

Pare opportuno ricordare, a tale proposito, quale sia l'ambito di operatività del mitato dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al vizio di motivazione.

Si è chiarito che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità testa circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli eerncliti di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma scelta di nuovi e dive..s n critEgi di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano, ad ese •npio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all'articolo 606 coo. proc pen. dalla Legge 46\2006, Sez. 3, n. 12110 del 21/11/2008 (dep. 2009), Canr panell Rv. 243247 ; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155; Sez. 6, n. 1405,1 del 24/3/2006, Strazzanti, Rv. 233454; Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233 70E).

Si è altresì precisato che il vizio di motivazione ricorre nel caso in cui la stessa i sulti inadeguata perché non consente di riscontrare agevolmente le scansioni e gli sviluppi ritici che connotano la decisione riguardo a ciò che è stato oggetto di prova, ovverc impedisce, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esho deci sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (Sez. 6, n. 7651 del 14/1/2010, Mannino, Rv. 246172).

In altre parole, al giudice di legittimità vengono precluse la rilettura degli e &Denti di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e d versi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggio m' ente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giucii: e dei merito (da ultimo: Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Deve, ancora una volta, quindi, sottolinearsi il principio - spesso sovente tasci..rato in sede di impugnazione davanti a questa Corte, equivocando sull'ambito dei poteri cognitivi ad essa spettanti - che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione l'a un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassaz one e :,sere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logi 3C apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verir care l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Lillcgicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risi.ltare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limita- o a rill vi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considera Idosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, :iano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo lo c co e adeguato le ragioni del convincimento (per tutte, v.

Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Non è dunque possibile procedere, in questa sede, ad un'autonoma valutaz one degli elementi già apprezzati dalla Corte di appello.

Va pure ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di leg tfimità non può muoversi censura ad una sentenza che, pur non prendendo espressamene in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi comuique una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne corr parti il rigetto (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, (dep. 2014), Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 dei 14/11/2013, (dep.2014), Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/5/2009, Bevi a Alia, Rv. 245238; Sez. 2, n. 29434 del 19/5/2004, Candiano, Rv. 229220).

Ciò posto, va rilevato che la Corte territoriale ha comunque tenuto ampiamente i:onto delle deduzioni difensive, che ha pure esaminato nel dettaglio, con riferimenti ai dati Fattuali emersi nell'istruzione dibattimentale attraverso un percorso argomentativo che r sulta pienamente adeguato.

Occorre rilevare, a tale proposito, come dalla sentenza impugnata e da quella d primo grado, le cui motivazioni si integrano trattandosi di "doppia conforme", emerge che g udici del merito hanno fondato la loro decisione sulla base di un compendio probatorio rappresentato delle dichiarazioni di un testimone appartenente alla Guardia di Finanza e di altro teste funzionario dell'Agenzia delle Entrate, oltre che dalla produzione documc ntale consistente nel verbale di constatazione e negli avvisi di accertamento tributario.

Sulla base di tali elementi i giudici del merito hanno rilevato come risultasae accu -tato in fatto che la società "[OSCURATO:PERSONA]" era sconosciuta al fisco ed evasore totale, non aveva personale alle proprie dipendenze, mancava di una struttura operativa e di mez ?i tali da rendere plausibile qualsivoglia prestazione.

Non aveva neppure documenta :ione contabile e fiscale conservata nonostante risultassero realizzati volumi cornplessivi di fatturato molto elevati.

Le fatture utilizzate dall'odierno ricorrente, inoltre, risultavano tutte avere un cguetto generico e, rispetto ad esse, non risultava esistente alcuna documentazione a supporto della veridicità delle operazioni, quali contratti, e-mail o altre comunicazioni.

Neppure il ricorrente era stato in grado di fornire tale documentazione, avendo e :Mito soltanto giustificazioni non verosimili, quali lo smarrimento della docurnent dichiarando che l'attività prestata era consistita in un mero volantinaggio.

Evidenziano ancora i giudici del merito che i pagamenti delle fatture non erar o risultati tracciabili perché asseritamente effettuati in contanti.

La Corte di Appello, dando puntualmente atto delle censure formulate dalla difesi alla luce di una ulteriore valutazione delle emergenze processuali ha confermato la i otale assenza di elementi formali e documentali rilevanti non forniti né dall'imputatt né dall'azienda emittente ancorché interpellati.

I giudici del gravame hanno ribadito che la ditta emittente risultava ess ere evasore totale nonostante l'elevato fatturato ed aveva una realtà aziendale formai -ne.nte solo apparente, richiamando l'attenzione sul fatto che dei pagamenti effettuati non vi era a zuna traccia, neppure sotto forma di quietanza.

Rispetto alle censure dell'appellante relativa all'attività che, contrariamerre a quanto sostenuto dal Tribunale, la società "[OSCURATO:PERSONA]" avrebbe invece effeituatc,...s,orte d'Appello osserva come l'unico elemento fornito dal testimone sia quello, richi amatp dalla difesa, relativo alla esistenza di sanzioni per violazione del codice della strada irrogate per violazioni inerenti l'installazione di cartellonistica pubblicitaria abusiva, circostanza, questa, che dimostrerebbe, secondo la difesa, che detta società una qualche attività effettivarr ente svolgeva, non potendo quindi considerarsi come mera cartiera.

Osservano tuttavia i giudici del gravame che tale elemento fattuale nun è assolutamente dirimente, perché non ha alcuna efficacia dimostrativa del fatto ce le installazioni abusive riguardassero esattamente le prestazioni fatturate, ponendo aLresì in evidenza come, peraltro, lo stesso ricorrente avesse sostanzialmente affermato zhe l'advità svolta era esclusivamente quella di volantinaggio, operazione commerciale del tutto differente dalla cartellonistica stradale e che, in ogni caso, non risultava in alcun modo documentata, non essendo stato rinvenuto alcunché che ne dimostrasse l'effetti vcà, la natura, la frequenza ed il volume.

La Corte territoriale ha anche risposto all'ulteriore doglianza circa la limitata esten :ione dei controlli svolti, osservando come non sarebbe stato comunque possibile effettuer una verifica globale presso qualsiasi amministrazione o presso qualunque ipotizzabile pertner commerciale, essendosi i controllori basati, ovviamente, sulle informazioni disponibil , a cui scarsità risultava volontariamente determinata dai soggetti controllati, i quali non avevano fornito alcuna documentazione né elementi di sorta idonei rappresentare ma di versa situazione di fatto.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni del tutto coerenti e logiche che superano indenni le censure formulate con l'atto di appello, avendo la Corte terntcria e così come il primo giudice, delineato una situazione oggettivamente dimost.-a" iva della inesistenza delle operazioni fatturate sulla base di plurimi elementi urivgcan'ente convergenti in tal senso, risultando peraltro del tutto irragionevole che, a fronte ci operi: zioni commerciali le quali, solo in relazione all'anno fiscale preso in considerazione (essendo le violazioni riferite ad altre annualità dichiarate prescritte dal giudice di primo giado), ammontanti ad oltre 100.000 euro, non sia stato possibile rinvenire alcun documento.

Dall'esame della motivazione della sentenza impugnata risulta, conseguenlernent!, del tutto insussistente il vizio di motivazione denunciato.

3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo ci ricorso.

Invero, per ciò che riguarda la sussistenza dell'elemento soggettivo del do o spéeifico, di cui tratta il secondo motivo di ricorso, la Corte di Appello ha posto in evidenza, i tale proposito, come, alla luce del quadro fattuale di cui si è detto in precedenza e della dimostrata infedeltà della documentazione indicata nella dichiarazione fiscale, ri sultasr, ,e. del tutto evidente la fraudolenza insita nella condotta di utilizzo della documenia ione contraffatta, così come altrettanto evidente è il fine di abbattere l'imponibile ed evit :ire o ridurre l'imposizione tributaria, non potendosi rinvenire alcuna spiegazione alterraliva c : tale condotta diversa dal fine di frodare l'erario e non essendo stata prospettata alcuna ir htesi alternativa dalla difesa.

Si tratta, anche in questo caso, di considerazioni del tutto coerenti e logiche, attes che la indicazione di elementi passivi documentati da una fattura emessa per presú, zioni inesistenti nella consapevolezza di non avere diritto alla relativa detrazione eviden:ja la piena sussistenza dell'elemento soggettivo.

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissi dile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, ric iché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativarr ente fissata, di euro 3.000,00 o P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Il difensore presente dell'imputato chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23 aprile 2021 ha confermato la decisione con la quale, in data 19 luglio 2019, il Tribunale di Milano aveva afferma to la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 2 74/2000 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in iempi diversi, in qualità di rappresentante legale di una società cooperativa a response bilità limitata, denominata "[OSCURATO:PERSONA]", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si avvaleva di alcune fatture per operazioni inesistenti emesse dalla sccietà "[OSCURATO:PERSONA]", indicando elementi passivi insussistenti e contabilizzando costi ittizi (per l'anno di imposta 2010 l'imponibile IVA risultante dalle fatture utilizzate era stato pari ad euro 110.000, con IVA evasa pari ad euro 22.000). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il D roprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. Con il primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, lamentando che la :;orte territoriale avrebbe acriticamente recepito la ricostruzione fattuale del primo giudice circa l'inesistenza delle operazioni senza considerare le specifiche censure formulate con l'atto di appello. Osserva, a tale proposito, che nell'atto di appello era stato evidenzia -,:o come la testimonianza del teste Salemi, della Guardia di Finanza, avrebbe smentito che la "Iv len° Pubblicità" fosse una società del tutti inattiva; che la stessa testimonianza avrebbe confermato come, in relazione alla società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]", in sece di contraddittorio fiscale fosse stata fornita prova dell'attività di volantinaggio effertuata 1i cui l'imputato aveva riferito agli accertatori; che, come riconosciuto dallo stesso teste Sale .ni, le attività di investigazione avevano incontrato difficoltà oggettive nella verifica delle operazioni effettuate a causa del decorso del tempo, che aveva reso impossibile verificare le installazioni pubblicitarie riferite ad un tempo antecedente al controllo fiscale ed anche in ragione della peculiarità dell'attività oggetto di fatturazione, trattandosi di volan1inzg3io e mailing list; che le verifiche avevano riguardato soltanto alcuni degli uffici riferibi alle ulteriori società oggetto di controllo incrociato nell'ambito di un territorio estremamente circoscritto; che l'Agenzia delle Entrate aveva sostanzialmente recepito le inda gir: i della Guardia di Finanza senza effettuare alcuna attività di controllo ed, infine, che il Triburb: le di Milano avrebbe illegittimamente invertito l'onere probatorio ponendolo integralmente a carico dell'imputato. Aggiunge che, a fronte di tali precise doglianze, la Corte di Appello avrebbe mo- ivato soltanto apparentemente la propria decisione, omettendo di confrontarsi con tali decisive censure e non fornendo, quindi, adeguata giustificazione delle ragioni dE I proprio convincimento. 3. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazio -ie alla ritenuta sussistenza del dolo specifico, avendo anche in questo caso i giudici de grarame omesso di fornire riscontro alle censure formulate dalla difesa con l'atto di appello. 4. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per il rigetto del r corso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo di impugnazione va osservato che in esso ver gono sostanzialmente poste in discussione le valutazioni operate dai giudici del gravarne in crdine ai singoli dati probatori esaminati o, comunque, tali valutazioni vengono ritenute elusive delle censure formulate con l'atto di appello. Pare opportuno ricordare, a tale proposito, quale sia l'ambito di operatività del mitato dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al vizio di motivazione. Si è chiarito che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità testa circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli eerncliti di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma scelta di nuovi e dive..s n critEgi di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano, ad ese •npio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all'articolo 606 coo. proc pen. dalla Legge 46\2006, Sez. 3, n. 12110 del 21/11/2008 (dep. 2009), Canr panell Rv. 243247 ; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155; Sez. 6, n. 1405,1 del 24/3/2006, Strazzanti, Rv. 233454; Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233 70E). Si è altresì precisato che il vizio di motivazione ricorre nel caso in cui la stessa i sulti inadeguata perché non consente di riscontrare agevolmente le scansioni e gli sviluppi ritici che connotano la decisione riguardo a ciò che è stato oggetto di prova, ovverc impedisce, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esho deci sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (Sez. 6, n. 7651 del 14/1/2010, Mannino, Rv. 246172). In altre parole, al giudice di legittimità vengono precluse la rilettura degli e &Denti di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e d versi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggio m' ente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giucii: e dei merito (da ultimo: Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Deve, ancora una volta, quindi, sottolinearsi il principio - spesso sovente tasci..rato in sede di impugnazione davanti a questa Corte, equivocando sull'ambito dei poteri cognitivi ad essa spettanti - che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione l'a un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassaz one e :,sere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logi 3C apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verir care l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Lillcgicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risi.ltare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limita- o a rill vi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considera Idosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, :iano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo lo c co e adeguato le ragioni del convincimento (per tutte, v. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Non è dunque possibile procedere, in questa sede, ad un'autonoma valutaz one degli elementi già apprezzati dalla Corte di appello. Va pure ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di leg tfimità non può muoversi censura ad una sentenza che, pur non prendendo espressamene in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi comuique una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne corr parti il rigetto (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, (dep. 2014), Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 dei 14/11/2013, (dep.2014), Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/5/2009, Bevi a Alia, Rv. 245238; Sez. 2, n. 29434 del 19/5/2004, Candiano, Rv. 229220). Ciò posto, va rilevato che la Corte territoriale ha comunque tenuto ampiamente i:onto delle deduzioni difensive, che ha pure esaminato nel dettaglio, con riferimenti ai dati Fattuali emersi nell'istruzione dibattimentale attraverso un percorso argomentativo che r sulta pienamente adeguato. Occorre rilevare, a tale proposito, come dalla sentenza impugnata e da quella d primo grado, le cui motivazioni si integrano trattandosi di "doppia conforme", emerge che g udici del merito hanno fondato la loro decisione sulla base di un compendio probatorio rappresentato delle dichiarazioni di un testimone appartenente alla Guardia di Finanza e di altro teste funzionario dell'Agenzia delle Entrate, oltre che dalla produzione documc ntale consistente nel verbale di constatazione e negli avvisi di accertamento tributario. Sulla base di tali elementi i giudici del merito hanno rilevato come risultasae accu -tato in fatto che la società "[OSCURATO:PERSONA]" era sconosciuta al fisco ed evasore totale, non aveva personale alle proprie dipendenze, mancava di una struttura operativa e di mez ?i tali da rendere plausibile qualsivoglia prestazione. Non aveva neppure documenta :ione contabile e fiscale conservata nonostante risultassero realizzati volumi cornplessivi di fatturato molto elevati. Le fatture utilizzate dall'odierno ricorrente, inoltre, risultavano tutte avere un cguetto generico e, rispetto ad esse, non risultava esistente alcuna documentazione a supporto della veridicità delle operazioni, quali contratti, e-mail o altre comunicazioni. Neppure il ricorrente era stato in grado di fornire tale documentazione, avendo e :Mito soltanto giustificazioni non verosimili, quali lo smarrimento della docurnent dichiarando che l'attività prestata era consistita in un mero volantinaggio. Evidenziano ancora i giudici del merito che i pagamenti delle fatture non erar o risultati tracciabili perché asseritamente effettuati in contanti. La Corte di Appello, dando puntualmente atto delle censure formulate dalla difesi alla luce di una ulteriore valutazione delle emergenze processuali ha confermato la i otale assenza di elementi formali e documentali rilevanti non forniti né dall'imputatt né dall'azienda emittente ancorché interpellati. I giudici del gravame hanno ribadito che la ditta emittente risultava ess ere evasore totale nonostante l'elevato fatturato ed aveva una realtà aziendale formai -ne.nte solo apparente, richiamando l'attenzione sul fatto che dei pagamenti effettuati non vi era a zuna traccia, neppure sotto forma di quietanza. Rispetto alle censure dell'appellante relativa all'attività che, contrariamerre a quanto sostenuto dal Tribunale, la società "[OSCURATO:PERSONA]" avrebbe invece effeituatc,...s,orte d'Appello osserva come l'unico elemento fornito dal testimone sia quello, richi amatp dalla difesa, relativo alla esistenza di sanzioni per violazione del codice della strada irrogate per violazioni inerenti l'installazione di cartellonistica pubblicitaria abusiva, circostanza, questa, che dimostrerebbe, secondo la difesa, che detta società una qualche attività effettivarr ente svolgeva, non potendo quindi considerarsi come mera cartiera. Osservano tuttavia i giudici del gravame che tale elemento fattuale nun è assolutamente dirimente, perché non ha alcuna efficacia dimostrativa del fatto ce le installazioni abusive riguardassero esattamente le prestazioni fatturate, ponendo aLresì in evidenza come, peraltro, lo stesso ricorrente avesse sostanzialmente affermato zhe l'advità svolta era esclusivamente quella di volantinaggio, operazione commerciale del tutto differente dalla cartellonistica stradale e che, in ogni caso, non risultava in alcun modo documentata, non essendo stato rinvenuto alcunché che ne dimostrasse l'effetti vcà, la natura, la frequenza ed il volume. La Corte territoriale ha anche risposto all'ulteriore doglianza circa la limitata esten :ione dei controlli svolti, osservando come non sarebbe stato comunque possibile effettuer una verifica globale presso qualsiasi amministrazione o presso qualunque ipotizzabile pertner commerciale, essendosi i controllori basati, ovviamente, sulle informazioni disponibil , a cui scarsità risultava volontariamente determinata dai soggetti controllati, i quali non avevano fornito alcuna documentazione né elementi di sorta idonei rappresentare ma di versa situazione di fatto. Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni del tutto coerenti e logiche che superano indenni le censure formulate con l'atto di appello, avendo la Corte terntcria e così come il primo giudice, delineato una situazione oggettivamente dimost.-a" iva della inesistenza delle operazioni fatturate sulla base di plurimi elementi urivgcan'ente convergenti in tal senso, risultando peraltro del tutto irragionevole che, a fronte ci operi: zioni commerciali le quali, solo in relazione all'anno fiscale preso in considerazione (essendo le violazioni riferite ad altre annualità dichiarate prescritte dal giudice di primo giado), ammontanti ad oltre 100.000 euro, non sia stato possibile rinvenire alcun documento. Dall'esame della motivazione della sentenza impugnata risulta, conseguenlernent!, del tutto insussistente il vizio di motivazione denunciato. 3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo ci ricorso. Invero, per ciò che riguarda la sussistenza dell'elemento soggettivo del do o spéeifico, di cui tratta il secondo motivo di ricorso, la Corte di Appello ha posto in evidenza, i tale proposito, come, alla luce del quadro fattuale di cui si è detto in precedenza e della dimostrata infedeltà della documentazione indicata nella dichiarazione fiscale, ri sultasr, ,e. del tutto evidente la fraudolenza insita nella condotta di utilizzo della documenia ione contraffatta, così come altrettanto evidente è il fine di abbattere l'imponibile ed evit :ire o ridurre l'imposizione tributaria, non potendosi rinvenire alcuna spiegazione alterraliva c : tale condotta diversa dal fine di frodare l'erario e non essendo stata prospettata alcuna ir htesi alternativa dalla difesa. Si tratta, anche in questo caso, di considerazioni del tutto coerenti e logiche, attes che la indicazione di elementi passivi documentati da una fattura emessa per presú, zioni inesistenti nella consapevolezza di non avere diritto alla relativa detrazione eviden:ja la piena sussistenza dell'elemento soggettivo. 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissi dile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, ric iché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativarr ente fissata, di euro 3.000,00 o P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
Sentenza Cassazione n. 00789/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris