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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 34998/2023

Testo disponibile della fonte

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NZA sul ricorso iscritto al n.8041/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e rappresenta ta e dife sa d agli Avv. [OSCURATO:PERSONA] lmo Maisto e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso i medesimi agli indirizzi pec [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che al rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 5731/2014 , depositata il25 settembre 2014. [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del30 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi l’estinzione del giudizio; sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il contribuentee l’ Avv. dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], per l’Agenzia delle entrate: Rilevato che:

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

La C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Roma aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2003, erano state recuperate una maggiore Ires ed Irap in ragione della rilevata indeducibilità di minusvalenze e della conseguente rettifica della perdita dichiarata.

2. In data 16 maggio 2019 la società contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

In data 27 ottobre 2023, invece, ha depositato atto di rinuncia al ricorso ed istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.

Ha dichiarato sul punto di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Considerato che:

1. Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata dai difensori della società ricorrente in virtù di procura speciale allegata agli atti con la quale è statoconferito espressamente detto potere.

Risulta, altresì, che la rinuncia è stata sottoscritta per accettazione dall’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’Agenzia delle entrate.Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. che prevede la forma dell’ordinanza quale forma «ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass.,Sez.

U., 02/08/2017, n. 19169).

Stante l’espressa adesione della controricorrente, non deve pronunciarsi sullespese ex art. 391, ultimo comma , cod. proc. civ.

In ragione deltenore della pronunzia non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque , eccezionale , e pertanto di stretta interpretazione ( Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso iscritto al n.8041/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e rappresenta ta e dife sa d agli Avv. [OSCURATO:PERSONA] lmo Maisto e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso i medesimi agli indirizzi pec [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che al rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5731/2014 , depositata il25 settembre 2014. [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del30 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi l’estinzione del giudizio; sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il contribuentee l’ Avv. dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], per l’Agenzia delle entrate: Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. La C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Roma aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2003, erano state recuperate una maggiore Ires ed Irap in ragione della rilevata indeducibilità di minusvalenze e della conseguente rettifica della perdita dichiarata. 2. In data 16 maggio 2019 la società contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. In data 27 ottobre 2023, invece, ha depositato atto di rinuncia al ricorso ed istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Ha dichiarato sul punto di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio. Considerato che: 1. Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata dai difensori della società ricorrente in virtù di procura speciale allegata agli atti con la quale è statoconferito espressamente detto potere. Risulta, altresì, che la rinuncia è stata sottoscritta per accettazione dall’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’Agenzia delle entrate.Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. che prevede la forma dell’ordinanza quale forma «ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass.,Sez. U., 02/08/2017, n. 19169). Stante l’espressa adesione della controricorrente, non deve pronunciarsi sullespese ex art. 391, ultimo comma , cod. proc. civ. In ragione deltenore della pronunzia non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque , eccezionale , e pertanto di stretta interpretazione ( Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del cont
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