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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 18800/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 12/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza, qui impugnata, del 12 ottobre 2023, ha confermato quella del Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, del 7 febbraio 2020, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1-bis e 5, d.P.R. 309/90.

2. Manneh ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a tre motivi.

2.1. Col primo denuncia, ex art. 606 comma 1, lett c) cod.proc.pen., violazione di legge in relazione agli artt. 143, 147, 177 e 178, comma 1 lett c, e segg, 185 cod proc pen, per la mancata traduzione in lingua inglese, lingua conosciuta e compresa dall'imputato alloglotta, della sentenza di secondo grado, del decreto di citazione in appello, della sentenza di primo grado, da cui, per mancata effettiva conoscenza dei predetti atti in capo all'imputato la nullità degli stessi e di quelli successivamente adottati e la violazione del diritto di difesa.

2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett c) cod proc pen, violazione di legge in relazione agli artt. 23-bis, comma 2, D.L. n. 137/2020, conv.

In L n. 176/20, artt. 177 e 178, comma 1 lett c, e segg, 185 cod proc pen.

Per la mancata comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale presso la Corte di appello territoriale (nella PEC inoltrata il 2 ottobre 2023 al difensore era allegato il solo decreto di citazione a giudizio in appello), e, dunque, conclusioni neppure allegate al fascicolo nonostante l'istanza in tal senso a firma della difesa tecnica dell'imputato, da cui violazione del diritto di difesa.

2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett c) cod proc pen, violazione di legge in relazione agli artt. 415-bis e 177 e segg cod proc pen, per difetto di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod proc pen al difenscire di fiducia dell'imputato (le notifiche sono state eseguite prima al difensore di ufficio, quindi all'imputato che alla ricezione dell'atto ha nominato il difensore di fiducia, non raggiunto da notifica alcuna), da cui violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato.

E' orientamento consolidato quello, da ultimo riaffermato da Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024 Ud. (dep. 03/12/2024 ) Rv. 287282 - 01, secondo cui l'omessa traduzione della sentenza, o del decreto di citazione in appello (Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023 Ud. (dep. 30/01/2024) Rv. 286113 - 01), al cospetto di imputato alloglotto, integra nullità generale a regime intermedio, nullità eccepibile da parte del difensore dell'imputato (Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023 Ud. (dep. 30/01/2024) Rv. 286113 - 02, «Il difensore dell'imputato alloglotto è legittimato ad eccepire l'omessa traduzione della sentenza emessa nei confronti dell'assistito, trattandosi di attività rientrante nella complessiva difesa tecnica a lui affidata e non invece di atto personalissimo riservato in esclusiva all'imputato»).2.

Analoga la conseguenza della mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale, evenienza dedotta col secondo motivo di ricorso.

Richiama il Collegio il dictum di Sez. 4, n. 21050 del 14/05/2024 Ud. (dep. 29/05/2024 ) Rv. 286498 - 01 «Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid- 19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.»

3. Infondato è, invece, il terzo motivo di ricorso, non prevedendo la disposizione di cui all'art. 415-bis cod proc pen alcuna scansione temporale nella seriazione delle notifiche.

4. Le valutazioni appena svolte, che attestano la fondatezza dei primi due motivi, devono tuttavia essere posposte alla, preliminare, attestazione della ormai intervenuta prescrizione del reato, commesso il 30 novembre 2016, anche considerati i 63 giorni di sospensione dal 6 dicembre 2019 al 7 febbraio 2020.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 12/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza, qui impugnata, del 12 ottobre 2023, ha confermato quella del Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, del 7 febbraio 2020, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1-bis e 5, d.P.R. 309/90. 2. Manneh ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a tre motivi. 2.1. Col primo denuncia, ex art. 606 comma 1, lett c) cod.proc.pen., violazione di legge in relazione agli artt. 143, 147, 177 e 178, comma 1 lett c, e segg, 185 cod proc pen, per la mancata traduzione in lingua inglese, lingua conosciuta e compresa dall'imputato alloglotta, della sentenza di secondo grado, del decreto di citazione in appello, della sentenza di primo grado, da cui, per mancata effettiva conoscenza dei predetti atti in capo all'imputato la nullità degli stessi e di quelli successivamente adottati e la violazione del diritto di difesa. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett c) cod proc pen, violazione di legge in relazione agli artt. 23-bis, comma 2, D.L. n. 137/2020, conv. In L n. 176/20, artt. 177 e 178, comma 1 lett c, e segg, 185 cod proc pen. Per la mancata comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale presso la Corte di appello territoriale (nella PEC inoltrata il 2 ottobre 2023 al difensore era allegato il solo decreto di citazione a giudizio in appello), e, dunque, conclusioni neppure allegate al fascicolo nonostante l'istanza in tal senso a firma della difesa tecnica dell'imputato, da cui violazione del diritto di difesa. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett c) cod proc pen, violazione di legge in relazione agli artt. 415-bis e 177 e segg cod proc pen, per difetto di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod proc pen al difenscire di fiducia dell'imputato (le notifiche sono state eseguite prima al difensore di ufficio, quindi all'imputato che alla ricezione dell'atto ha nominato il difensore di fiducia, non raggiunto da notifica alcuna), da cui violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. E' orientamento consolidato quello, da ultimo riaffermato da Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024 Ud. (dep. 03/12/2024 ) Rv. 287282 - 01, secondo cui l'omessa traduzione della sentenza, o del decreto di citazione in appello (Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023 Ud. (dep. 30/01/2024) Rv. 286113 - 01), al cospetto di imputato alloglotto, integra nullità generale a regime intermedio, nullità eccepibile da parte del difensore dell'imputato (Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023 Ud. (dep. 30/01/2024) Rv. 286113 - 02, «Il difensore dell'imputato alloglotto è legittimato ad eccepire l'omessa traduzione della sentenza emessa nei confronti dell'assistito, trattandosi di attività rientrante nella complessiva difesa tecnica a lui affidata e non invece di atto personalissimo riservato in esclusiva all'imputato»).2. Analoga la conseguenza della mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale, evenienza dedotta col secondo motivo di ricorso. Richiama il Collegio il dictum di Sez. 4, n. 21050 del 14/05/2024 Ud. (dep. 29/05/2024 ) Rv. 286498 - 01 «Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid- 19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.» 3. Infondato è, invece, il terzo motivo di ricorso, non prevedendo la disposizione di cui all'art. 415-bis cod proc pen alcuna scansione temporale nella seriazione delle notifiche. 4. Le valutazioni appena svolte, che attestano la fondatezza dei primi due motivi, devono tuttavia essere posposte alla, preliminare, attestazione della ormai intervenuta prescrizione del reato, commesso il 30 novembre 2016, anche considerati i 63 giorni di sospensione dal 6 dicembre 2019 al 7 febbraio 2020. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci
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