CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31533/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Asti, in riforma della pronunzia di primo grado e in accoglimento dell'appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA], l'ha condannata ai soli effetti civili per il reato di diffamazione. Considerato che la ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, ma in realtà prospetta meri vizi di motivazione indeducibili in questa sede, lamentando l'erronea interpretazione dei presupposti fattuali dell'applicazione dell'art. 124 c.p. Va infatti ribadito che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione laddove deducibile (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Considerato peraltro che la doglianza si rivela comunque meramente assertiva nella ricostruzione di tali presupposti, affermando che il reato sarebbe stato consumato nel settembre del 2016, senza però indicare la fonte della prova di tale circostanza ed omettendo invece il doveroso confronto con la motivazione della sentenza sia in merito alla data di consumazione del reato, sia alla determinazione del momento in cui la persona offesa ne ha avuto notizia, posto che nemmeno viene messa in dubbio dal ricorso l'attendibilità di quest'ultima. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.