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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11694/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15560/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, vi a A. Mordini n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6629/16/19, depositata il 27 novembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi-Imposta unica sulle scommesse -Sanzioni - Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 6629/16/19del 27/11/2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 9716/17/18 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente (limitatamente alle sanzioni) il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di tre avvisi di accertamento per IRPEF e IRAP relativi agli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi in ragione dell’omesso versamento dell’imposta unica sulle scommesse, giusta l’affiliazione a SkS365 Group GMBH, bookmakerestero non autorizzato ad operare in Italia.

2. AEimpugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente evidenziato che in data 21/09/2023 il ricorrente ha depositato nota dalla quale si dovrebbe evincere la carenza di interesse di AE alla decisione della presente controversa in ragione dell’intervenuta accettazione di un’ istanza di definizione agevolata.

2. È, quindi, necessario disporre un rinvio della causa a nuovo ruolo affinché AE interloquisca in merito.Cons. est.

G.M.

Nonno P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando l’Agenzia delle entrate ad interloquire in ordine all’intervenuta definizione agevolata della presente controversi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15560/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, vi a A. Mordini n. 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6629/16/19, depositata il 27 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi-Imposta unica sulle scommesse -Sanzioni - Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 6629/16/19del 27/11/2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 9716/17/18 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente (limitatamente alle sanzioni) il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di tre avvisi di accertamento per IRPEF e IRAP relativi agli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi in ragione dell’omesso versamento dell’imposta unica sulle scommesse, giusta l’affiliazione a SkS365 Group GMBH, bookmakerestero non autorizzato ad operare in Italia. 2. AEimpugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente evidenziato che in data 21/09/2023 il ricorrente ha depositato nota dalla quale si dovrebbe evincere la carenza di interesse di AE alla decisione della presente controversa in ragione dell’intervenuta accettazione di un’ istanza di definizione agevolata. 2. È, quindi, necessario disporre un rinvio della causa a nuovo ruolo affinché AE interloquisca in merito.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando l’Agenzia delle entrate ad interloquire in ordine all’intervenuta definizione agevolata della presente controversi
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