CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 21336/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memoria tempestivamente depositata; ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso (nullità del decreto introduttivo del giudizio, mancata riqualificazione delle condotte contestate nella contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen., difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria) oltre ad essere prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; che, peraltro, le doglianze difensive tendono anche a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e/o si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 11895 del 17/02/2009, Veroggio, Rv. 244379 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede: si veda la sentenza impugnata (a) alla pag. 4 sulla sostanziale specificità del capo di imputazione, (b) alle pagg. 5-8 sulla conferma della responsabilità dei reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen.; ed alla pag. 8 sulle ragioni ostative alla invocata riqualificazione nella contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen., (d) alla pag. 10 sulle ragioni che ostavano al riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. ed alle ragioni che ostavano alla invocata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria; che, su tutti i punti contestati la sentenza impugnata ha offerto un accurata e persuasiva motivazione che non sì presta ad alcuna censura in questa tenuto conto dei limiti intrinseci alla competenza del giudice di legittimità, che non può rivalutare la capacità dimostrativa delle prove e della sostanziale genericità delle doglianze, che si configurano come reiterative rispetto a quello già vagliate dalla Corte di appello, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del