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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27655/2026

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ppello di LecceUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

La Corte d’Appello di Lecce ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensidell’art. 314 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla detenzione da costui subita dal 12 ottobre 2016 al 14 febbraio2017 (per un totale di 125 giorni) in regime di arresti domiciliari in unprocedimento penale nel quale gli erano stati contestati i reati di cui agli artt. 55d.lgs 231/2007 e 648 cod. pen.Secondo l’impostazione accusatoria egli avrebbe ricevuto la carta prepagataintestata a [OSCURATO:PERSONA], provento del delitto di truffa commesso ai danni diquest’ultima, e avrebbe indebitamente utilizzato detta carta, non essendonetitolare.Con sentenza del Tribunale di Lecce del 29 ottobre 2019 [OSCURATO:PERSONA] è stato assoltoda tutti i reati a lui ascritti ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. con laformula perché il fatto non costituisce reato.

Tale pronuncia è stata confermatacon sentenza della Corte di appello di Lecce del 28 giugno 2023 divenutairrevocabile l’11 novembre 2023.La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpagrave nella condotta processuale del ricorrente consistita nell’ avere egli reso,in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., dichiarazioni menzognere aproposito dell’utilizzo della carta prepagata intestata a [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore,formulando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla sussistenza della condizione ostativa della colpagrave.

Secondo il difensore, la Corte avrebbe errato nel qualificare comegravemente colposa una condotta che i giudici di merito con doppia pronunciaconforme divenuta irrevocabile hanno ritenuto priva di rilevanza penale.L’assoluzione perché il fatto non costituisce reato ha accertato con la forza delgiudicato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo materialmente utilizzato la carta, lo hafatto senza la consapevolezza della sua provenienza illecita e senza il dolo diprofitto richiesto dalle norme incriminatrici.La falsa apparenza di reato, dunque, non sarebbe stata creata da unacondotta volontaria e riprovevole di [OSCURATO:PERSONA], ma da una erronea valutazione inizialedegli elementi da parte dell’autorità inquirente.2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla valutazione del mendacio in sede di interrogatorioquale colpa grave.

Il difensore ricorda che, se è vero che il mendacio non puòessere equiparato al diritto al silenzio, è altrettanto vero che, per assurgere acausa ostativa alla riparazione, deve porsi in un nesso di causalità efficiente edeterminante rispetto all’adozione e al mantenimento della misura cautelare.

Nelcaso in esame, l’ordinanza genetica si fondava su elementi preesistenti e autonomirispetto all’interrogatorio, ovvero sulle dichiarazioni della persona offesa, sulledichiarazioni del cassiere della banca e sulle riprese video.

L’interrogatorio digaranzia è un fatto successivo, sicché le dichiarazioni rese in quella sede nonpotevano aver creato l’apparenza di reato e indotto in errore il giudice nel ravvisarei gravi indizi di colpevolezza.Inoltre – prosegue il difensore- la motivazione è manifestamente illogicaladdove non considera il contesto e la natura della dichiarazione.

Una falsanegazione resa in un momento di forte turbamento emotivo e di fronte adun'accusa grave da parte di un soggetto risultato poi non colpevole non può essereequiparata a una condotta macroscopicamente negligente.

L'interpretazione dellaCorte d'appello si traduce in una inammissibile compressione del diritto di difesacreando un paradosso: l'indagato, per non perdere il futuro ed eventuale dirittoalla riparazione, sarebbe costretto a rendere dichiarazioni confessorie o autoaccusatorie su una condotta materiale che, come poi accertato, era priva di dolo.La contraddizione fondamentale risiede nel fatto che la Corte, da un lato,prende atto della assoluzione irrevocabile con la formula “perché il fatto noncostituisce reato”, fondata sulla accertata insussistenza dell'elemento soggettivo;dall'altro, nega la riparazione proprio in virtù di una menzogna relativaall'elemento oggettivo che il giudizio di merito ha reso in definitiva irrilevante aifini del giudizio di colpevolezza.2.3.

Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge il vizio di motivazionein relazione alla riconosciuta efficacia sinergica della menzogna.

La Corte d'appellonon avrebbe indicato in quale specifico modo la condotta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] causalmente determinato l'emissione della misura cautelare, già fondatasu autonome risultanze investigative, né avrebbe chiarito per quale ragione ilmendacio reso in sede di interrogatorio avrebbe potuto incidere causalmente sullaadozione del provvedimento restrittivo e sul suo mantenimento.3.

Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], harassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocaturadello Stato, ha depositato una memoria con cui ha chiesto rigettarsi o dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che si diranno.2.

La Corte di appello ha dato atto che l’ordinanza genetica aveva ritenutosussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente sulla base:- delle dichiarazioni della vittima [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che in suapresenza l’avv.

D’Agata, alla quale si era rivolta per assistenza legale, avevaconsegnato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la carta prepagata a lei intestata, facendole credereche la consegna avveniva solo a titolo di garanzia per il pagamento di sommeanticipate dai difensori in relazione ad un giudizio risarcitorio da lei intentato;- delle dichiarazioni del dipendente della [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva riferito che [OSCURATO:PERSONA], accompagnato da D’Agata, si era recato presso l’istitutodi credito chiedendo la restituzione della carta intestata a [OSCURATO:PERSONA] catturata dallosportello la sera precedente;- delle movimentazioni di denaro effettuate tramite la carta sul conto correntedella donna, mentre ella si era trovata in Senegal.La Corte, indi, ha rilevato che in sede di interrogatorio di garanzia Garrisiaveva confermato l'esistenza di un rapporto di collaborazione lavorativa con ilcollega D’Agata anche nella trattazione della causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] e laricezione della carta prepagata con il consenso della titolare, ma aveva invecenegato di avere mai utilizzato detta carta; solo a dibattimento aveva, invece,ammesso che l’utilizzo vi era stato.La Corte ha così qualificato come gravemente colpose le dichiarazionimenzognere rese davanti al Giudice della cautela e ha spiegato che [OSCURATO:PERSONA],negando una circostanza che invece era pacifica, aveva contribuito a far apparirela condotta di utilizzo della carta come effettivamente illecita.3.

A tale percorso argomentativo, il ricorrente muove due ordini di censure.3.1.

Con il primo motivo lamenta che la Corte della riparazione abbiavalorizzato condotte che la sentenza assolutoria aveva indicato come prive dirilevanza penale.

Si tratta di profilo di doglianza infondato.

In proposito èsufficiente ricordare che in sede di verifica della sussistenza di un comportamentoostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo lavalutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solola verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuitoa configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Stante l’autonomia delgiudizio riparatorio rispetto a quello del merito, nessun rilievo può essere attribuitoalla neutralizzazione da parte del giudice dell’assoluzione della portatadimostrativa del compendio probatorio: il giudizio per la riparazione dell’ingiustadetenzione e quello penale di cognizione possono portare a conclusioni del tuttodifferenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, masottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazionedifferenti (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764).In ogni caso, anche a prescindere da tale rilievo, è dirimente osservare chela Corte di appello ha valorizzato, quale comportamento connotato da colpagrave, non già l’utilizzo da parte del ricorrente della carta di credito intestata adaltra persona, bensì l’avere egli mentito rispetto a tale circostanza, facendo in talmodo apparire l’utilizzo come connotato da illiceità.3.2.

Colgono nel segno, invece, le censure di cui al secondo e al terzomotivo, con cui il ricorrente lamenta l’assenza di motivazione in ordine allaefficacia sinergica della menzogna rispetto all’adozione del provvedimentorestrittivo della libertà personale.E’ un dato pacifico che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto e utilizzato la carta e che nelcorso dell’interrogatorio di garanzia abbia negato tale circostanza: nel ricorso nonsi contesta che le dichiarazioni iniziali di [OSCURATO:PERSONA] siano state menzognere, ma siafferma, anzi, che nel corso del dibattimento egli aveva rettificato l’inizialemenzogna.Pacifico, altresì, che in linea astratta le dichiarazioni menzognere rese dallapersona sottoposta ad indagini in sede di interrogatorio possono integrare lacondizione ostativa della colpa grave.

Anche dopo la modifica dell’art. 314, comma1, cod. proc. pen, ad opera del d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in base al quale“L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3,lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo”, infatti, ilmendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulladeterminazione cautelare, può incidere sull'accertamento dell'eventuale colpagrave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsaprospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile alsilenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma3, lett. b) cod. proc. pen.

In tal senso si è affermato che altro è serbare il silenzio,altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace atta aprospettare falsamente situazioni che possano incidere nel creare l’apparenza delreato (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581; ez. 4, n. 6200 del03/02/2026, non massimata; Sez. 4, n. 2084 del 25/09/2025, dep. 2026, nonmassimata).Tuttavia, la Corte di appello non ha chiarito in che senso la menzogna abbiaavuto incidenza causale o anche solo concausale rispetto alle determinazioni delgiudice della cautela.

Invero in sede di verifica della sussistenza di uncomportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non vienein rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale,ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbiacontribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Si tratta dìuna valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione delprovvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadroindiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenzadella fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamentoextraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.

U, n. 32383 del27/05/2010, Rv.247663).

Essenziale, dunque, affinché il comportamento valutatocome gravemente colposo o doloso possa essere ritenuto ostativo, è che lo stessoabbia influito sulle determinazioni del giudice della cautela, ovvero, in altri termini,che sia valutata la sua idoneità oggettiva a trarre in inganno il giudice e a crearel’apparenza di reato (in tal senso, ex plurimis, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016,dep. 2017, Rv. 268952 – 01)Nel caso in esame la stessa Corte della riparazione ha dato atto che laadozione della misura cautelare, antecedente rispetto all’interrogatorio digaranzia, si era fondata sull’utilizzo da parte del ricorrente della carta prepagatadella persona offesa, utilizzo comprovato dalle dichiarazioni della vittima, oltre chedalle dichiarazioni del dipendente di banca e dalla movimentazione del contocorrente.

Nel dare rilievo alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalricorrente, la Corte si è limitata ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] “avendo negato di avereutilizzato la carta prepagata in questione, ha tenuto una condotta gravementecolposa, proprio perché non riconoscendo quella che era – alla stregua dellerisultanze investigative – una circostanza acquisita, ha tenuto un contegno pocolimpido e, pertanto, sicuramente idoneo a suscitare nell’autorità giudiziaria ilsospetto circa il suo coinvolgimento nelle operazioni illecite per cui si stavaprocedendo”.

In tale passaggio, tuttavia, la Corte, nel saldare la condottamenzognera con quella di utilizzo della carta (valorizzata dal giudice della cautelaai fini della adozione del provvedimento restrittivo), non ha chiarito se edeventualmente in che senso tale ultima condotta abbia creato una apparenzadi reato per il suo carattere gravemente colposo e non ha chiarito neppure in chesenso la menzogna possa aver indotto ad ipotizzare il coinvolgimento del ricorrentenei reati a lui contestati.

La Corte non ha spiegato quali fossero i dati di fattoaccertati nella loro dimensione ontologica nel processo di merito, ovvero se e inche termini l’utilizzo della carta prepagata fosse stato o meno concordato con lapersona offesa e più in generale il contesto e le circostanze in cui l’utilizzo eraavvenuto in ragione degli accordi intervenuti fra la titolare e i professionisti cuiella si era rivolta per essere assistita nella causa civile.Nel dare rilievo alla menzogna e nell’affermare che detta menzogna valeva acolorare di illiceità la precedente condotta, la Corte, nella sostanza, havalorizzato, come integrante la condizione ostativa proprio l’utilizzo da parte delricorrente della carta prepagata della persona offesa, senza dare conto delleragioni per cui tale utilizzo fosse connotato da colpa grave.4.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvioalla Corte di appello di Lecce, che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principienunciati.Alla Corte del rinvio deve essere demandata la regolamentazione delle spesetra le parti del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Lecce, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le partiper questo giudizio di legittimità.Così è deciso, 11/06/2026La Consigliera est.

Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di LecceUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. La Corte d’Appello di Lecce ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensidell’art. 314 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla detenzione da costui subita dal 12 ottobre 2016 al 14 febbraio2017 (per un totale di 125 giorni) in regime di arresti domiciliari in unprocedimento penale nel quale gli erano stati contestati i reati di cui agli artt. 55d.lgs 231/2007 e 648 cod. pen.Secondo l’impostazione accusatoria egli avrebbe ricevuto la carta prepagataintestata a [OSCURATO:PERSONA], provento del delitto di truffa commesso ai danni diquest’ultima, e avrebbe indebitamente utilizzato detta carta, non essendonetitolare.Con sentenza del Tribunale di Lecce del 29 ottobre 2019 [OSCURATO:PERSONA] è stato assoltoda tutti i reati a lui ascritti ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. con laformula perché il fatto non costituisce reato. Tale pronuncia è stata confermatacon sentenza della Corte di appello di Lecce del 28 giugno 2023 divenutairrevocabile l’11 novembre 2023.La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpagrave nella condotta processuale del ricorrente consistita nell’ avere egli reso,in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., dichiarazioni menzognere aproposito dell’utilizzo della carta prepagata intestata a [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore,formulando tre motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla sussistenza della condizione ostativa della colpagrave. Secondo il difensore, la Corte avrebbe errato nel qualificare comegravemente colposa una condotta che i giudici di merito con doppia pronunciaconforme divenuta irrevocabile hanno ritenuto priva di rilevanza penale.L’assoluzione perché il fatto non costituisce reato ha accertato con la forza delgiudicato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo materialmente utilizzato la carta, lo hafatto senza la consapevolezza della sua provenienza illecita e senza il dolo diprofitto richiesto dalle norme incriminatrici.La falsa apparenza di reato, dunque, non sarebbe stata creata da unacondotta volontaria e riprovevole di [OSCURATO:PERSONA], ma da una erronea valutazione inizialedegli elementi da parte dell’autorità inquirente.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla valutazione del mendacio in sede di interrogatorioquale colpa grave. Il difensore ricorda che, se è vero che il mendacio non puòessere equiparato al diritto al silenzio, è altrettanto vero che, per assurgere acausa ostativa alla riparazione, deve porsi in un nesso di causalità efficiente edeterminante rispetto all’adozione e al mantenimento della misura cautelare. Nelcaso in esame, l’ordinanza genetica si fondava su elementi preesistenti e autonomirispetto all’interrogatorio, ovvero sulle dichiarazioni della persona offesa, sulledichiarazioni del cassiere della banca e sulle riprese video. L’interrogatorio digaranzia è un fatto successivo, sicché le dichiarazioni rese in quella sede nonpotevano aver creato l’apparenza di reato e indotto in errore il giudice nel ravvisarei gravi indizi di colpevolezza.Inoltre – prosegue il difensore- la motivazione è manifestamente illogicaladdove non considera il contesto e la natura della dichiarazione. Una falsanegazione resa in un momento di forte turbamento emotivo e di fronte adun'accusa grave da parte di un soggetto risultato poi non colpevole non può essereequiparata a una condotta macroscopicamente negligente. L'interpretazione dellaCorte d'appello si traduce in una inammissibile compressione del diritto di difesacreando un paradosso: l'indagato, per non perdere il futuro ed eventuale dirittoalla riparazione, sarebbe costretto a rendere dichiarazioni confessorie o autoaccusatorie su una condotta materiale che, come poi accertato, era priva di dolo.La contraddizione fondamentale risiede nel fatto che la Corte, da un lato,prende atto della assoluzione irrevocabile con la formula “perché il fatto noncostituisce reato”, fondata sulla accertata insussistenza dell'elemento soggettivo;dall'altro, nega la riparazione proprio in virtù di una menzogna relativaall'elemento oggettivo che il giudizio di merito ha reso in definitiva irrilevante aifini del giudizio di colpevolezza.2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge il vizio di motivazionein relazione alla riconosciuta efficacia sinergica della menzogna. La Corte d'appellonon avrebbe indicato in quale specifico modo la condotta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] causalmente determinato l'emissione della misura cautelare, già fondatasu autonome risultanze investigative, né avrebbe chiarito per quale ragione ilmendacio reso in sede di interrogatorio avrebbe potuto incidere causalmente sullaadozione del provvedimento restrittivo e sul suo mantenimento.3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], harassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocaturadello Stato, ha depositato una memoria con cui ha chiesto rigettarsi o dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che si diranno.2. La Corte di appello ha dato atto che l’ordinanza genetica aveva ritenutosussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente sulla base:- delle dichiarazioni della vittima [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che in suapresenza l’avv. D’Agata, alla quale si era rivolta per assistenza legale, avevaconsegnato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la carta prepagata a lei intestata, facendole credereche la consegna avveniva solo a titolo di garanzia per il pagamento di sommeanticipate dai difensori in relazione ad un giudizio risarcitorio da lei intentato;- delle dichiarazioni del dipendente della [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva riferito che [OSCURATO:PERSONA], accompagnato da D’Agata, si era recato presso l’istitutodi credito chiedendo la restituzione della carta intestata a [OSCURATO:PERSONA] catturata dallosportello la sera precedente;- delle movimentazioni di denaro effettuate tramite la carta sul conto correntedella donna, mentre ella si era trovata in Senegal.La Corte, indi, ha rilevato che in sede di interrogatorio di garanzia Garrisiaveva confermato l'esistenza di un rapporto di collaborazione lavorativa con ilcollega D’Agata anche nella trattazione della causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] e laricezione della carta prepagata con il consenso della titolare, ma aveva invecenegato di avere mai utilizzato detta carta; solo a dibattimento aveva, invece,ammesso che l’utilizzo vi era stato.La Corte ha così qualificato come gravemente colpose le dichiarazionimenzognere rese davanti al Giudice della cautela e ha spiegato che [OSCURATO:PERSONA],negando una circostanza che invece era pacifica, aveva contribuito a far apparirela condotta di utilizzo della carta come effettivamente illecita.3. A tale percorso argomentativo, il ricorrente muove due ordini di censure.3.1. Con il primo motivo lamenta che la Corte della riparazione abbiavalorizzato condotte che la sentenza assolutoria aveva indicato come prive dirilevanza penale. Si tratta di profilo di doglianza infondato. In proposito èsufficiente ricordare che in sede di verifica della sussistenza di un comportamentoostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo lavalutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solola verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuitoa configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Stante l’autonomia delgiudizio riparatorio rispetto a quello del merito, nessun rilievo può essere attribuitoalla neutralizzazione da parte del giudice dell’assoluzione della portatadimostrativa del compendio probatorio: il giudizio per la riparazione dell’ingiustadetenzione e quello penale di cognizione possono portare a conclusioni del tuttodifferenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, masottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazionedifferenti (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764).In ogni caso, anche a prescindere da tale rilievo, è dirimente osservare chela Corte di appello ha valorizzato, quale comportamento connotato da colpagrave, non già l’utilizzo da parte del ricorrente della carta di credito intestata adaltra persona, bensì l’avere egli mentito rispetto a tale circostanza, facendo in talmodo apparire l’utilizzo come connotato da illiceità.3.2. Colgono nel segno, invece, le censure di cui al secondo e al terzomotivo, con cui il ricorrente lamenta l’assenza di motivazione in ordine allaefficacia sinergica della menzogna rispetto all’adozione del provvedimentorestrittivo della libertà personale.E’ un dato pacifico che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto e utilizzato la carta e che nelcorso dell’interrogatorio di garanzia abbia negato tale circostanza: nel ricorso nonsi contesta che le dichiarazioni iniziali di [OSCURATO:PERSONA] siano state menzognere, ma siafferma, anzi, che nel corso del dibattimento egli aveva rettificato l’inizialemenzogna.Pacifico, altresì, che in linea astratta le dichiarazioni menzognere rese dallapersona sottoposta ad indagini in sede di interrogatorio possono integrare lacondizione ostativa della colpa grave. Anche dopo la modifica dell’art. 314, comma1, cod. proc. pen, ad opera del d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in base al quale“L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3,lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo”, infatti, ilmendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulladeterminazione cautelare, può incidere sull'accertamento dell'eventuale colpagrave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsaprospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile alsilenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma3, lett. b) cod. proc. pen. In tal senso si è affermato che altro è serbare il silenzio,altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace atta aprospettare falsamente situazioni che possano incidere nel creare l’apparenza delreato (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581; ez. 4, n. 6200 del03/02/2026, non massimata; Sez. 4, n. 2084 del 25/09/2025, dep. 2026, nonmassimata).Tuttavia, la Corte di appello non ha chiarito in che senso la menzogna abbiaavuto incidenza causale o anche solo concausale rispetto alle determinazioni delgiudice della cautela. Invero in sede di verifica della sussistenza di uncomportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non vienein rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale,ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbiacontribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dìuna valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione delprovvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadroindiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenzadella fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamentoextraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del27/05/2010, Rv.247663). Essenziale, dunque, affinché il comportamento valutatocome gravemente colposo o doloso possa essere ritenuto ostativo, è che lo stessoabbia influito sulle determinazioni del giudice della cautela, ovvero, in altri termini,che sia valutata la sua idoneità oggettiva a trarre in inganno il giudice e a crearel’apparenza di reato (in tal senso, ex plurimis, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016,dep. 2017, Rv. 268952 – 01)Nel caso in esame la stessa Corte della riparazione ha dato atto che laadozione della misura cautelare, antecedente rispetto all’interrogatorio digaranzia, si era fondata sull’utilizzo da parte del ricorrente della carta prepagatadella persona offesa, utilizzo comprovato dalle dichiarazioni della vittima, oltre chedalle dichiarazioni del dipendente di banca e dalla movimentazione del contocorrente. Nel dare rilievo alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalricorrente, la Corte si è limitata ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] “avendo negato di avereutilizzato la carta prepagata in questione, ha tenuto una condotta gravementecolposa, proprio perché non riconoscendo quella che era – alla stregua dellerisultanze investigative – una circostanza acquisita, ha tenuto un contegno pocolimpido e, pertanto, sicuramente idoneo a suscitare nell’autorità giudiziaria ilsospetto circa il suo coinvolgimento nelle operazioni illecite per cui si stavaprocedendo”. In tale passaggio, tuttavia, la Corte, nel saldare la condottamenzognera con quella di utilizzo della carta (valorizzata dal giudice della cautelaai fini della adozione del provvedimento restrittivo), non ha chiarito se edeventualmente in che senso tale ultima condotta abbia creato una apparenzadi reato per il suo carattere gravemente colposo e non ha chiarito neppure in chesenso la menzogna possa aver indotto ad ipotizzare il coinvolgimento del ricorrentenei reati a lui contestati. La Corte non ha spiegato quali fossero i dati di fattoaccertati nella loro dimensione ontologica nel processo di merito, ovvero se e inche termini l’utilizzo della carta prepagata fosse stato o meno concordato con lapersona offesa e più in generale il contesto e le circostanze in cui l’utilizzo eraavvenuto in ragione degli accordi intervenuti fra la titolare e i professionisti cuiella si era rivolta per essere assistita nella causa civile.Nel dare rilievo alla menzogna e nell’affermare che detta menzogna valeva acolorare di illiceità la precedente condotta, la Corte, nella sostanza, havalorizzato, come integrante la condizione ostativa proprio l’utilizzo da parte delricorrente della carta prepagata della persona offesa, senza dare conto delleragioni per cui tale utilizzo fosse connotato da colpa grave.4. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvioalla Corte di appello di Lecce, che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principienunciati.Alla Corte del rinvio deve essere demandata la regolamentazione delle spesetra le parti del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Lecce, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le partiper questo giudizio di legittimità.Così è deciso, 11/06/2026La Consigliera est. Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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