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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02152/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26852/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, r appresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso lasentenza n. 748 / 20 2 2 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 1° aprile 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 dicembre 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 26852/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]., lessee di un capannone ubicato in Nove di proprietà del lessor [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in appresso, per brevità: HVL), concesse in godimento detto immobile, in uno all’affitto della propria azienda, alla Arting group s.r.l. (società avente ad oggetto produzione, decorazione e commercio di piastrelle, oggetti in ceramica, maioliche e affini) a titolo di comodato gratuito per la durata di anni quindici, sino alla definizione della controversia tra lessor e lessee avente ad oggetto percolazioni d’acqua interessanti il cespite.

Dopo l’effettuazione di opere provvisionali (apposizione di teli di nylon sul tetto) ad opera dell’affittante, una precipitazione atmosferica di notevole intensità, avvenuta il giorno 8 giugno 2011, provocò la inondazione dei locali e il danneggiamento dei beni presenti, così rendendo impossibile la prosecuzione dell’attività produttiva.

2. A seguito di ciò, la [OSCURATO:SOCIETA]. domandò giudizialmente la condanna della HVL al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti, causalmente ascrittia perdit e per ordini non evasi, a lesione del proprio buon nome commerciale, a perdita di chance.

3. La domanda di ristoro è stata integralmente disattesa nei due gradi del giudizio di merito, celebrati in prime cure innanzi il Tribunale di Vicenza ed in appello dalla Corte d’appello di Venezia.

4. Avverso la decisione in epigrafe indicata, Arting group s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

4. Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

5. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui ha richiesto il rigetto del ricorso.

6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 26852/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, del tutto irrilevanti appaiono le vicende (sulle quali si diffonde la memoria illustrativa di parte ricorrente) relative all’azione intentata da [OSCURATO:PERSONA] , quale socio ed amministratore della H H Maioliches.r.l., nei confronti della HVL per il risarcimento dei danni derivanti da una (asserita) abusivasegnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, così come del pari irrilevanti sono le sorti del lodo arbitrale tra [OSCURATO:SOCIETA]. e HVL, avente ad oggetto la risoluzione del contratto di leasing tra esse intercorso.

Si tratta infatti di circostanze interessanti un differente rapporto contrattuale, in alcun modo incidenti sulla situazione giuridica azionata dalla odierna ricorrente o sui presupposti integrativi della fattispecie di responsabilità aquiliana invocata a fondamento della domanda. 2.Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 primo comma , num. 3, cod. proc. civ., violazionee falsa applicazione degli art t. 2043 e seguenti cod. civ. in materia di responsabilità extracontrattuale, per avere la Corte d’ a ppello di Venezia « erroneamente ritenuto di escludere l’onere risarcitorio gravante su [OSCURATO:PERSONA] in qualità di proprietaria dell’immobile caduto in rovina sul presupposto che non vi era un rapporto giuridico tra la stessa e la parte danneggiata».

Parte ricorrente assume l’illogicità del ragionamento, in quanto la responsabilità extracontrattuale ha «come presupposto proprio che l’agente non abbia un rapporto con la parte danneggiata».

2.1. La doglianza è inammissibile.

A fondamento della negata responsabilità aquiliana della HVL la sentenza gravata, dopo aver accertato che la concessione in godimento dell’immobile dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (utilizzatore in forza di contratto di leasing con la HVL) alla Arting group s.r.l. richiedeva la necessaria preventiva autorizzazione della concedente HVL, autorizzazione mai richiesta (e, a maiori, mai concessa), e che anzi la stipulazione del contratto di comodato non era stata neppure comunicata alla HVL, ha r.g. n. 26852/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] attribuito valenza dirimente alla condotta della Arting group s.r.l., «entrata in relazione con il bene all’insaputa della proprietaria ed in violazione della disciplina contrattuale [..] in un momento in cui Hypo aveva già dichiarato di voler risolvere il contratto di leasing».

Nella trama argomentativa svolta dalla Corte lagunare, dunque, è l’acclarato carattere illegittimo della occupazione del bene ad opera della Arting group s.r.l. (e non già –come opinato nel motivo –la mera inesistenza di un vincolo negoziale tra la stessa e la HVL) e la sua volontaria assunzione del rischio (dacché l’insediamento nel cespite era avvenuto nella piena consapevolezza delle condizioni di pericolosità di esso, compiutamente descritte nel contratto di comodato) a giustificare l’insussistenza della responsabilità per neminem laedere della HVL e la conseguente reiezione della domanda risarcitoria.

Risulta allora evidente come alla testé riassunta motivazione la doglianza in esame non rivolga notazioni critiche puntuali e pertinenti, muovendo quella da altri presupposti fattuali, non considerati dal giudice territoriale, in quanto irrilevanti ai fini della decisione: sicché il motivo non assolve l’onere di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il quale impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di esprimere le ragioni del dissenso rispetto alla decisione impugnata in termini di specificità, completezza e riferibilità alla ratio decidendi, stante la natura di rimedio a critica vincolata propria del ricorso per cassazione (sul tema, Cass., Sez.

U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905). 3.Il secondo motivo lamenta, ancora in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione o «omessa»applicazione dell’art. 2053 cod. civ., per non avere la Corte territoriale «ricondotto la fattispecie in discussione all’ipotesi disciplinata dalla norma espressamente prevista dal legislatore in caso di rovina di edificio»: così negando «il diritto della ricorrente al risarcimento nonostante la r.g. n. 26852/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] responsabilità ex art. 2053 cod. civ. prescinda completamente da un rapporto tra il proprietario dell’edificio e la parte danneggiata ed altresì dall’eventuale concorso di colpa del danneggiato».

3.1. Il motivo è inammissibile, per novità della questione posta.

Costituisce dato pacifico che nei due gradi del giudizio di merito ragione causale della formulata istanza risarcitoria è stata individuata (e sulla stessa si è quindi pronunciato) nell’inosservanza del generale precetto del neminem laedere di cui all’art. 2043 cod. civ..

Ora, l’invocazione dell’applicabilità dell’art. 2053 cod. civ. e della ricorrenza della fattispecie speciale di responsabilità del proprietario dell’edificio per i danni cagionati dalla sua rovina non integra una mera quaestio iuris, né importa soltanto una diversa qualificazione della vicenda litigiosa, ma identifica un differente fatto costitutivo del diritto fatto valere e postula differenti accertamentidi natura fattuale (per la ricostruzione delle condizioni per la riqualificazione della causa petendi si veda, da ultimo, Cass. 10/11/2023, n. 31330)., ex se incompatibili con la struttura e la funzione del processo per cassazione.

Essa, quindi, in ultima analisi attenendoall’elemento conformativo della domanda giudiziale proposta, doveva essere introdotta nel thema decidendum del giudizio di merito con i modi e nei termini per detto giudizio previstie non è invece suscettibile di allegazione per la prima volta con il ricorso di adizione della Corte di legittimità. 4.Il terzo motivo rileva nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello rigettato le istanze istruttorie della Arting group s.r.l. con motivazione meramente apparente; deduce altresì, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti, «ovvero che Arting group aveva a tutti gli effetti fatturato e ricevuto ordini per i suoi prodotti, come da documentazione in atti».

4.1. Anche questo motivo è inammissibile. r.g. n. 26852/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esclusa, nell’an, la responsabilità della HVL per effetto del mancato accoglimento dei primi due motivi di ricorso, divieneirrilevante lo scrutinio di quello in esame, posto che la doglianza - sia circa le istanze istruttorie , sia in relazione a i fatti asseritamente omessi -concerne il quantum del ristoro risarcitorio.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

6. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio di soccombenza, con liquidazione secondo tariffa.

7. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di meritoda parte del ricorrente – ex art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 .

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 68.000(sessantottomila) per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26852/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, r appresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso lasentenza n. 748 / 20 2 2 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 1° aprile 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 dicembre 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 26852/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]., lessee di un capannone ubicato in Nove di proprietà del lessor [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in appresso, per brevità: HVL), concesse in godimento detto immobile, in uno all’affitto della propria azienda, alla Arting group s.r.l. (società avente ad oggetto produzione, decorazione e commercio di piastrelle, oggetti in ceramica, maioliche e affini) a titolo di comodato gratuito per la durata di anni quindici, sino alla definizione della controversia tra lessor e lessee avente ad oggetto percolazioni d’acqua interessanti il cespite. Dopo l’effettuazione di opere provvisionali (apposizione di teli di nylon sul tetto) ad opera dell’affittante, una precipitazione atmosferica di notevole intensità, avvenuta il giorno 8 giugno 2011, provocò la inondazione dei locali e il danneggiamento dei beni presenti, così rendendo impossibile la prosecuzione dell’attività produttiva. 2. A seguito di ciò, la [OSCURATO:SOCIETA]. domandò giudizialmente la condanna della HVL al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti, causalmente ascrittia perdit e per ordini non evasi, a lesione del proprio buon nome commerciale, a perdita di chance. 3. La domanda di ristoro è stata integralmente disattesa nei due gradi del giudizio di merito, celebrati in prime cure innanzi il Tribunale di Vicenza ed in appello dalla Corte d’appello di Venezia. 4. Avverso la decisione in epigrafe indicata, Arting group s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. 4. Le parti hanno depositato memoria illustrativa. 5. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui ha richiesto il rigetto del ricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 26852/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, del tutto irrilevanti appaiono le vicende (sulle quali si diffonde la memoria illustrativa di parte ricorrente) relative all’azione intentata da [OSCURATO:PERSONA] , quale socio ed amministratore della H H Maioliches.r.l., nei confronti della HVL per il risarcimento dei danni derivanti da una (asserita) abusivasegnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, così come del pari irrilevanti sono le sorti del lodo arbitrale tra [OSCURATO:SOCIETA]. e HVL, avente ad oggetto la risoluzione del contratto di leasing tra esse intercorso. Si tratta infatti di circostanze interessanti un differente rapporto contrattuale, in alcun modo incidenti sulla situazione giuridica azionata dalla odierna ricorrente o sui presupposti integrativi della fattispecie di responsabilità aquiliana invocata a fondamento della domanda. 2.Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 primo comma , num. 3, cod. proc. civ., violazionee falsa applicazione degli art t. 2043 e seguenti cod. civ. in materia di responsabilità extracontrattuale, per avere la Corte d’ a ppello di Venezia « erroneamente ritenuto di escludere l’onere risarcitorio gravante su [OSCURATO:PERSONA] in qualità di proprietaria dell’immobile caduto in rovina sul presupposto che non vi era un rapporto giuridico tra la stessa e la parte danneggiata». Parte ricorrente assume l’illogicità del ragionamento, in quanto la responsabilità extracontrattuale ha «come presupposto proprio che l’agente non abbia un rapporto con la parte danneggiata». 2.1. La doglianza è inammissibile. A fondamento della negata responsabilità aquiliana della HVL la sentenza gravata, dopo aver accertato che la concessione in godimento dell’immobile dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (utilizzatore in forza di contratto di leasing con la HVL) alla Arting group s.r.l. richiedeva la necessaria preventiva autorizzazione della concedente HVL, autorizzazione mai richiesta (e, a maiori, mai concessa), e che anzi la stipulazione del contratto di comodato non era stata neppure comunicata alla HVL, ha r.g. n. 26852/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] attribuito valenza dirimente alla condotta della Arting group s.r.l., «entrata in relazione con il bene all’insaputa della proprietaria ed in violazione della disciplina contrattuale [..] in un momento in cui Hypo aveva già dichiarato di voler risolvere il contratto di leasing». Nella trama argomentativa svolta dalla Corte lagunare, dunque, è l’acclarato carattere illegittimo della occupazione del bene ad opera della Arting group s.r.l. (e non già –come opinato nel motivo –la mera inesistenza di un vincolo negoziale tra la stessa e la HVL) e la sua volontaria assunzione del rischio (dacché l’insediamento nel cespite era avvenuto nella piena consapevolezza delle condizioni di pericolosità di esso, compiutamente descritte nel contratto di comodato) a giustificare l’insussistenza della responsabilità per neminem laedere della HVL e la conseguente reiezione della domanda risarcitoria. Risulta allora evidente come alla testé riassunta motivazione la doglianza in esame non rivolga notazioni critiche puntuali e pertinenti, muovendo quella da altri presupposti fattuali, non considerati dal giudice territoriale, in quanto irrilevanti ai fini della decisione: sicché il motivo non assolve l’onere di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il quale impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di esprimere le ragioni del dissenso rispetto alla decisione impugnata in termini di specificità, completezza e riferibilità alla ratio decidendi, stante la natura di rimedio a critica vincolata propria del ricorso per cassazione (sul tema, Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905). 3.Il secondo motivo lamenta, ancora in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione o «omessa»applicazione dell’art. 2053 cod. civ., per non avere la Corte territoriale «ricondotto la fattispecie in discussione all’ipotesi disciplinata dalla norma espressamente prevista dal legislatore in caso di rovina di edificio»: così negando «il diritto della ricorrente al risarcimento nonostante la r.g. n. 26852/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] responsabilità ex art. 2053 cod. civ. prescinda completamente da un rapporto tra il proprietario dell’edificio e la parte danneggiata ed altresì dall’eventuale concorso di colpa del danneggiato». 3.1. Il motivo è inammissibile, per novità della questione posta. Costituisce dato pacifico che nei due gradi del giudizio di merito ragione causale della formulata istanza risarcitoria è stata individuata (e sulla stessa si è quindi pronunciato) nell’inosservanza del generale precetto del neminem laedere di cui all’art. 2043 cod. civ.. Ora, l’invocazione dell’applicabilità dell’art. 2053 cod. civ. e della ricorrenza della fattispecie speciale di responsabilità del proprietario dell’edificio per i danni cagionati dalla sua rovina non integra una mera quaestio iuris, né importa soltanto una diversa qualificazione della vicenda litigiosa, ma identifica un differente fatto costitutivo del diritto fatto valere e postula differenti accertamentidi natura fattuale (per la ricostruzione delle condizioni per la riqualificazione della causa petendi si veda, da ultimo, Cass. 10/11/2023, n. 31330)., ex se incompatibili con la struttura e la funzione del processo per cassazione. Essa, quindi, in ultima analisi attenendoall’elemento conformativo della domanda giudiziale proposta, doveva essere introdotta nel thema decidendum del giudizio di merito con i modi e nei termini per detto giudizio previstie non è invece suscettibile di allegazione per la prima volta con il ricorso di adizione della Corte di legittimità. 4.Il terzo motivo rileva nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello rigettato le istanze istruttorie della Arting group s.r.l. con motivazione meramente apparente; deduce altresì, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti, «ovvero che Arting group aveva a tutti gli effetti fatturato e ricevuto ordini per i suoi prodotti, come da documentazione in atti». 4.1. Anche questo motivo è inammissibile. r.g. n. 26852/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esclusa, nell’an, la responsabilità della HVL per effetto del mancato accoglimento dei primi due motivi di ricorso, divieneirrilevante lo scrutinio di quello in esame, posto che la doglianza - sia circa le istanze istruttorie , sia in relazione a i fatti asseritamente omessi -concerne il quantum del ristoro risarcitorio. 5. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 6. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio di soccombenza, con liquidazione secondo tariffa. 7. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di meritoda parte del ricorrente – ex art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 . P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 68.000(sessantottomila) per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
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